1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
Il 15 gennaio 2018 sono entrate in vigore in Lettonia modifiche del codice di procedura civile, che sostituiscono i termini "controversie di modesta entità" con "cause ammissibili al procedimento semplificato".
Un giudice avvia un procedimento semplificato sulla base di una domanda scritta se il valore del debito principale o, nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito non supera il limite di 2 500 EUR, alla data di presentazione della domanda. Nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito si applica separatamente a ciascun figlio. (Articolo 250.19, secondo comma, del codice di procedura civile).
Il procedimento semplificato è disciplinato dal capo 30 del codice di procedura civile3: articoli da 250.18 a 250.27A e dai seguenti articoli di cui al capo 54.1: articoli da 440.1 a 440.12.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
Il procedimento semplificato è applicabile unicamente alle cause che riguardano il recupero di somme di denaro e di crediti alimentari (articolo 35, primo comma, punti 1) e 3), del codice di procedura civile).
Le disposizioni legislative nazionali relative al procedimento semplificato non si applicano alle norme procedurali relative alle controversie ammissibili al procedimento semplificato ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tranne per quanto riguarda le procedure di impugnazione delle decisioni di un organo giurisdizionale di primo grado.
All'atto di presentazione di una domanda giudiziale è dovuta un'imposta statale (valsts nodeva) calcolata come segue (articolo 34, primo comma, punto 1), del codice di procedura civile):
a) fino a 2 134 EUR: 15 % della somma reclamata, con un valore minimo di 70 EUR,
b) da 2 135 EUR a 7 114 EUR: 320 EUR più il 4 % dell'importo del credito che supera i 2 134 EUR.
Le cause relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio o di un genitore sono esenti da spese.
1.2 Applicazione del procedimento
Le cause ammissibili al procedimento semplificato sono trattate secondo le procedure giudiziarie generali in linea con le eccezioni previste dalla procedura civile per tali cause. Il giudice avvia un procedimento semplificato sulla base di una domanda scritta.
Il giudice non procede all'esame di una domanda di procedimento semplificato che non sia stata redatta conformemente al modello approvato dal Consiglio dei ministri.
Qualora adotti una decisione motivata di non luogo a procedere, il giudice invia tale decisione all'attore e fissa un termine per la rettifica delle carenze. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio della decisione. La decisione di un giudice può essere impugnata entro 10 giorni dalla data di emissione della sentenza o entro 15 giorni dalla data di notifica della sentenza se il luogo di residenza della persona interessata non si trova in Lettonia.
1.3 Moduli
La domanda di ricorso e le note del convenuto devono essere redatte secondo i moduli di cui agli allegati del regolamento n. 305 del Consiglio dei ministri (Ministru kabinets), del 29 maggio 2018, sui moduli da utilizzare nel procedimento semplificato. Gli allegati del regolamento contengono i seguenti moduli:
1. domanda di procedimento semplificato per il recupero di crediti pecuniari (allegato 1);
2. domanda di procedimento semplificato per il recupero di crediti alimentari (allegato 2);
3. dichiarazione relativa a un procedimento semplificato per il recupero di crediti pecuniari (allegato 3);
4. dichiarazione relativa a una domanda di procedimento semplificato per il recupero di crediti alimentari (allegato 4).
Oltre ai dati personali dell'attore e del convenuto, nel modulo per la domanda di procedimento semplificato devono essere riportate le informazioni indicate di seguito.
- Il nome del tribunale municipale o distrettuale (rajona (pilsētas) tiesa) cui è indirizzata la domanda tranne nel caso in cui le parti abbiano pattuito una diversa competenza per quanto riguarda il giudice che dirimerà la controversia, un'azione giudiziaria nei confronti di una persona fisica deve essere esperita dinanzi al giudice del luogo di residenza dichiarato del convenuto, mentre un'azione giudiziaria nei confronti di una persona giuridica deve essere esperita dinanzi al giudice del luogo ove essa ha la propria sede legale (se la causa riguarda le attività di una succursale o agenzia, essa può essere intentata anche presso il giudice del luogo in cui si trova tale succursale o agenzia).
Le informazioni sulle competenze dei giudici e quindi sugli organi giurisdizionali cui deve essere indirizzata la domanda sono reperibili sul portale elettronico https://www.tiesas.lv/, sezione Tiesas ("organi giurisdizionali"), Tiesu darbības teritorijas ("competenza territoriale degli organi giurisdizionali"). - Il nome del rappresentante, qualora l'attore intenda farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona. Affinché una persona possa agire in giudizio in rappresentanza di un'altra, occorre redigere una procura notarile (pilnvara) e segnalarla nella colonna in cui si indica il fondamento della rappresentanza. Se il rappresentante è un avvocato abilitato (zvērināts advokāts), il mandato di rappresentanza deve essere confermato per contratto (orderis) e, qualora l'avvocato agisca per conto di una parte in causa, ciò deve essere confermato a mezzo di una procura scritta (che, in tale caso, non deve essere firmata da un notaio).
- L'oggetto della controversia: il modulo deve indicare i diritti controversi e il rapporto giuridico tra l'attore e il convenuto, la cui esistenza o non esistenza deve essere confermata dal giudice, al quale l'attore chiede di tutelare i suoi diritti ed interessi ex lege.
- Il metodo di calcolo dell'importo della controversia: il modulo per le controversie ammissibili al procedimento semplificato deve indicare il debito principale, ossia l'importo del debito al netto degli interessi e delle penali contrattuali, l'importo di eventuali penali contrattuali, gli eventuali interessi dovuti per contratto o per legge, e la somma di tutti i detti importi.
- Il modulo deve indicare i fatti sui quali l'attore fonda la propria pretesa e le relative prove, i fondamenti normativi della rivendicazione e, infine, il provvedimento di cui l'attore chiede l'adozione.
- La domanda deve essere firmata dall'attore o dal suo rappresentante o, qualora il giudice lo richieda, da entrambi. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti l'espletamento delle procedure relative all'esame preliminare stragiudiziale della causa, ove previsto dalla legge, e gli elementi di prova a sostegno dei fatti sui quali si fonda la pretesa.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Il codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche in merito all'assistenza legale nelle cause ammissibili al procedimento semplificato. È possibile farsi rappresentare nell'ambito di una causa ammissibile al procedimento semplificato.
Qualora l'attore desideri farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona e l'istanza sia presentata da un rappresentante, la domanda deve includere il nome e il cognome, un numero d'identificazione personale del rappresentante e il suo recapito per la corrispondenza con l'organo giurisdizionale oppure, qualora il rappresentante sia una persona giuridica, occorre indicarne il nome, il numero di registrazione e la sede legale. Qualsiasi persona fisica può agire come rappresentante in un procedimento civile, purché abbia raggiunto 18 anni di età, non sia posta sotto tutela e non sia soggetta ad alcuna delle limitazioni specificate all'articolo 84 del codice di procedura civile. La persona che rappresenti in giudizio una parte in causa dovrà disporre di un'apposita procura notarile. L'attore può autorizzare oralmente un rappresentante ad agire in giudizio e tale autorizzazione deve essere annotata nel verbale dell'udienza. Il rappresentante di una persona giuridica deve essere munito di una procura scritta (che non deve essere autenticata) o di documenti attestanti che si tratta di una persona delegata avente il diritto di rappresentare la persona giuridica in questione senza una speciale autorizzazione. Se il rappresentante è un avvocato abilitato (zvērināts advokāts), il mandato di rappresentanza deve essere confermato per contratto (orderis) e, qualora l'avvocato agisca per conto di una parte in causa, ciò deve essere confermato a mezzo di una procura scritta (che, in tale caso, non deve essere firmata da un notaio). Se una persona si fa rappresentare in giudizio, gli atti richiesti vengono firmati e presentati al giudice dal rappresentante che agisce per conto del rappresentato, nel rispetto dei poteri che gli sono stati conferiti con la procura.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
L'assunzione delle prove è regolata dalle disposizioni generali del codice di procedura civile. Di conseguenza nelle cause ammissibili al procedimento semplificato le prove possono essere assunte sotto forma di dichiarazioni delle parti o di terzi, testimonianze verbali, prove scritte e pareri degli esperti.
1.6 Procedura scritta
Il giudice avvia un procedimento semplificato sulla base di una domanda scritta. Al convenuto viene inviata una copia della domanda e un modulo per le note che il convenuto deve presentare entro 30 giorni dalla data in cui gli è stata inviata la domanda. A seconda delle circostanze e della natura della causa, possono essere inviati al convenuto anche i documenti allegati alla domanda. Il giudice informa inoltre il convenuto che la mancata costituzione di quest'ultimo non impedirà al giudice di statuire e che il convenuto può chiedere che la causa sia discussa in un'udienza.
Quando notifica i documenti alle parti, il giudice le informa dei loro diritti procedurali nonché della composizione del collegio giudicante, e spiega alle parti in che modo possono ricusare il giudice. Il codice di procedura civile sancisce i diritti procedurali delle parti con riguardo alla preparazione dell'udienza, che possono essere esercitati al più tardi entro sette giorni dalla data prevista per l'udienza.
Il convenuto può presentare le note utilizzando un modello approvato dal Consiglio dei ministri. Il modello è uno dei moduli inclusi negli allegati del regolamento n. 305 del Consiglio dei ministri, del 29 maggio 2018, sui moduli da utilizzare nel procedimento semplificato. Nelle note il convenuto deve fornire le seguenti informazioni:
- l'indicazione del giudice al quale presenta le note;
- nome, cognome, numero personale di identificazione e residenza dichiarata dell'attore (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); nel caso delle persone giuridiche, nome, numero di registrazione e sede legale;
- nome, cognome, numero personale di identificazione, residenza dichiarata ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati del convenuto (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); per le persone giuridiche: nome, numero di registrazione e sede legale; il convenuto può inoltre indicare un recapito per la corrispondenza con l'organo giurisdizionale;
- il numero di ruolo e l'oggetto della causa;
- se riconosca in tutto o in parte il diritto reclamato;
- i motivi in base ai quali si oppone alla pretesa e il fondamento giuridico dell'opposizione;
- le prove a sostegno dell'opposizione;
- le richieste di divulgazione delle prove;
- se intende chiedere il risarcimento delle spese giudiziarie;
- se intende chiedere il risarcimento delle spese relative alla preparazione della causa, indicando gli importi e allegando i relativi documenti giustificativi;
- se intende chiedere lo svolgimento di un'udienza;
- qualsiasi altra circostanza che il convenuto consideri rilevante per l'udienza;
- altre eventuali richieste;
- un elenco dei documenti allegati alle note;
- la data e il luogo in cui sono state redatte le note.
Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stato notificato il ricorso se:
- è possibile effettuare una compensazione fra le pretese della domanda originale e quelle avanzate nella domanda riconvenzionale;
- ammettere una domanda in via riconvenzionale può impedire l'accoglimento di tutte o alcune delle pretese avanzate con il ricorso iniziale;
- la domanda riconvenzionale e il ricorso iniziale sono strettamente correlati e un loro esame congiunto consente di trattare la causa più rapidamente e con maggiore correttezza. La causa sarà esaminata secondo la procedura prevista per le controversie ammissibili al procedimento semplificato nel caso in cui anche la domanda riconvenzionale si qualifichi come tale, ossia qualora si mantenga al di sotto del valore limite e sia formulata conformemente ai criteri previsti per tali controversie.
Se la somma reclamata nella domanda riconvenzionale supera il valore limite fissato per le controversie ammissibili al procedimento semplificato o se la domanda riconvenzionale non ha ad oggetto il recupero di crediti pecuniari o alimentari, il giudice esaminerà la causa secondo il procedimento ordinario.
Se le parti non chiedono che la causa sia esaminata in un'udienza davanti a un giudice e qualora il giudice non ritenga necessario lo svolgimento di un'udienza, una causa ammissibile al procedimento semplificato è esaminata in un procedimento scritto; alle parti viene comunicata in tempo utile la data in cui la massima della sentenza sarà disponibile nel sistema online. La data in cui la massima di una sentenza è disponibile nel sistema online è considerata la data in cui la sentenza è predisposta. Il giudice esaminerà la causa durante un'udienza secondo il procedimento ordinario se è pervenuta una richiesta motivata di una parte e se il giudice ritiene necessario lo svolgimento di un'udienza. Il giudice può anche esaminare una causa nell'ambito di un'udienza di propria iniziativa. Se una persona interessata non ha la residenza né la dimora in Lettonia ma il suo indirizzo è noto, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari avvengono conformemente al diritto internazionale vincolante per la Lettonia o al diritto dell'Unione europea, compreso il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
1.7 Contenuto della decisione
Nelle cause ammissibili al procedimento semplificato, il giudice redige una massima della sentenza. La massima di una sentenza è redatta conformemente alle prescrizioni generali relative al contenuto di una decisione (articolo 193 del codice di procedura civile), ad eccezione della parte descrittiva, che indica unicamente l'oggetto della controversia, le leggi e le normative invocate dalla parte, e la controversia, e la motivazione della sentenza, che riflette unicamente la normativa invocata dal giudice.
Il giudice predispone il testo integrale di una sentenza (conformemente alle prescrizioni generali relative al contenuto di una decisione) in un procedimento semplificato qualora una parte presenti domanda scritta di predisposizione della sentenza. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale entro 10 giorni dalla data di notifica della massima della sentenza (la data in cui la massima è disponibile nel sistema online). Il giudice può anche predisporre una sentenza integrale di propria iniziativa. Il giudice predispone il testo integrale della sentenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di predisposizione della sentenza. La data in cui il testo integrale di una sentenza è disponibile nel sistema online è considerata la data in cui la sentenza è predisposta.
1.8 Rimborso delle spese
Le cause ammissibili al procedimento semplificato sono soggette alle regole generali sulle spese giudiziarie.
La decisione resa al termine del procedimento indica che la parte soccombente è tenuta a pagare le spese giudiziarie (le imposte statali e le spese processuali). Qualora la domanda sia accolta solo parzialmente, il convenuto sarà condannato a pagare le spese sostenute dall'attore in proporzione alle pretese accolte e l'attore sarà tenuto a rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto in proporzione alla parte soccombente della domanda. Se l'attore ritira la domanda, dovrà rimborsare le spese sostenute dal convenuto. In tal caso, il convenuto non è tenuto a rimborsare le spese giudiziarie dell'attore. Tuttavia qualora l'attore ritiri la domanda perché il convenuto si è volontariamente conformato alla pretesa successivamente alla presentazione della domanda, il giudice può condannare il convenuto a pagare le spese giudiziarie dell'attore su richiesta di quest'ultimo.
Analogamente, se decide di non conoscere di un ricorso, il giudice, su richiesta del convenuto, ordina all'attore di rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto.
Qualora l'attore sia esentato dal pagamento delle spese giudiziarie, il convenuto potrà essere condannato a rimborsare le spese allo Stato, proporzionalmente alla parte della domanda che è stata accolta.
Per un credito accessorio è dovuta una cauzione di 70 EUR. Se il giudice annulla o modifica, totalmente o in parte, una sentenza impugnata, la cauzione è rimborsata. Se un ricorso è respinto, la cauzione non è rimborsata.
1.9 Possibilità d’impugnazione
È possibile impugnare (apelācija) la decisione di un organo giurisdizionale di primo grado nei seguenti casi:
- il giudice è incorso in un errore di interpretazione o di applicazione di una norma sostanziale e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado;
- il giudice ha violato una norma di procedura e tale violazione ha inficiato la decisione di primo grado;
- il giudice ha commesso un errore nella valutazione dei fatti, delle prove o delle circostanze del caso di specie, e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado.
Se una causa ammissibile al procedimento semplificato è stata esaminata in un procedimento scritto, il termine di impugnazione (20 giorni) inizia a decorrere dal giorno in cui viene predisposto il testo della decisione.
Oltre ai motivi di impugnazione specificati nel codice di procedura civile, un ricorso in cui si deduce che una sentenza è erronea deve indicare:
- la norma di diritto sostanziale che è stata applicata o interpretata erroneamente dal giudice di primo grado o la norma di procedura che è stata violata, e in che modo tale errore ha inficiato la decisione;
- in relazione a quale fatto o prova il giudice di primo grado è incorso in un errore di valutazione, in che modo emerge che la valutazione giuridica delle circostanze del caso di specie è carente e come tale errore ha inficiato la decisione.
Un giudice di primo grado deciderà se l'impugnazione può proseguire e fisserà un termine entro il quale il ricorrente deve rettificare le eventuali carenze, se l'impugnazione non è conforme ai requisiti stabiliti dal codice di procedura civile o, nei casi previsti dalla legge, se l'impugnazione e i documenti ad essa allegati non sono corredati della relativa traduzione. Se le carenze vengono rettificate entro il termine stabilito, si considera che l'impugnazione è stata presentata il giorno in cui è stata depositata per la prima volta. In caso contrario, l'impugnazione si considera non presentata e viene restituita al ricorrente.
L'impugnazione che non sia firmata, che venga presentata da una persona sprovvista della necessaria autorizzazione o per la quale non siano state versate le imposte statali (le imposte statali dovute per un'impugnazione secondo un tasso calcolato in funzione dell'importo della controversia dinanzi al giudice di primo grado) sarà considerata irricevibile e verrà restituita al ricorrente. La decisione che rigetta un'impugnazione non è appellabile.
Dopo aver constatato che la procedura per la presentazione di un'impugnazione è stata correttamente espletata, il giudice di appello, o in alcuni casi un collegio di tre giudici, decide di avviare il procedimento di impugnazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione.
Qualora riscontri la presenza di almeno uno dei possibili motivi di impugnazione, il giudice adotta la decisione di avviare il procedimento di impugnazione e la notifica alle parti senza indugio, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni scritte.
Se il giudice chiamato a decidere sulla ricevibilità di un'impugnazione ritiene che il procedimento di impugnazione debba essere respinto, la questione relativa all'avvio del procedimento viene decisa collegialmente da tre giudici.
Se uno dei tre giudici designati ritiene che sussista almeno uno dei motivi richiesti per avviare un procedimento di impugnazione, i giudici decidono di avviare il procedimento e notificano la decisione alle parti senza indugio.
Qualora i giudici decidano all'unanimità che non sussiste alcuno dei motivi richiesti per avviare il procedimento di impugnazione, adottano la decisione di non luogo a procedere e la notificano alle parti senza indugio. La decisione è redatta sotto forma di una risoluzione (rezolūcija) e non è impugnabile.
Le parti possono presentare note scritte in merito all'impugnazione entro 20 giorni dalla data in cui la corte d'appello notifica alle parti la decisione che conferma l'avvio del procedimento.
Una parte può presentare un'impugnazione incidentale entro 20 giorni dall'invio della notifica della decisione di avvio del procedimento. Se viene presentata un'impugnazione incidentale, il giudice la invia senza indugio alle altre parti del procedimento.
I ricorsi nell'ambito del procedimento semplificato sono esaminati in un procedimento scritto; le parti sono informate in tempo utile della data in cui la sentenza sarà disponibile online, della composizione del collegio giudicante e del loro diritto di ricusare un giudice. Si considera che una sentenza è stata redatta il giorno in cui è disponibile nel sistema online. Qualora il giudice lo ritenga necessario, una causa ammissibile al procedimento semplificato può essere esaminata in un'udienza.
La decisione resa in un procedimento di appello non è impugnabile per cassazione e produce effetti dal momento in cui viene pronunciata o, qualora la causa sia esaminata in un procedimento scritto, dal momento in cui ne viene predisposto il testo.