1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
Sì, la procedura prevede un procedimento orale con domande del valore fino a 15,000 EUR. Fatta salva l'eventuale applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità disciplinato dal REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO nei casi in cui vi siano i presupposti per la sua applicazione.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
Per il procedimento orale si esamineranno le domande di un valore massimo di 15,000 EUR.
1.2 Applicazione del procedimento
Per mezzo della domanda presentata per iscritto, avente la forma della domanda ordinaria, salvo il caso in cui l'attore non si avvalga di un legale, nel qual caso la domanda potrà avere forma sintetica.
1.3 Moduli
Non esistono moduli standard obbligatori. Tuttavia nei Decanatos sono disponibili stampe normalizzate che possono essere utilizzate nei procedimenti relativi a pretese di importo non superiore a 2 000 EUR. Spetta al ricorrente presentare la domanda e al resistente contestarla.
I formulari sono disponibili alla pagina web del Consejo General del Poder Judicial.
Se la domanda supera 2 000 EUR, è necessario l'intervento di un avvocato o di un procuratore e non si darà seguito a domande né a risposte che non siano trattate da tali professionisti.
La mancata presentazione della risposta da parte del convenuto non dà luogo all'esame della domanda per accettazione della sentenza, bensì esclusivamente alla dichiarazione di contumacia e al proseguimento del procedimento.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Si può stare in giudizio personalmente, ma solo se la domanda per un procedimento orale non supera i 2 000 EUR.
Spetta all'organo giurisdizionale predisporre gli adattamenti e gli adeguamenti necessari per garantire la partecipazione in condizioni di parità delle persone con disabilità, di età superiore a 65 anni che ne facciano richiesta o di età superiore a 80 anni. I procedimenti che coinvolgono persone di età superiore a 80 anni avranno un trattamento preferenziale sia in fase dichiarativa, sia in fase esecutiva.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Per quanto riguarda i mezzi probatori vigono le norme generali, per le quali è ammessa qualsiasi tipo di prova, con la possibilità di produrre le prove prima dell'udienza.
1.6 Procedura scritta
Il procedimento comprende come atti scritti il ricorso e la memoria di risposta. Nell'istruttoria si risolvono le questioni procedurali, non è possibile sollevare questioni incidentali una volta ammessa la prova proposta. Inoltre, la prova si richiede oralmente e si raccoglie, per il principio di concentrazione delle prove, al momento dell'udienza.
1.7 Contenuto della decisione
La sentenza è motivata e scritta; dal punto di vista formale analogamente a qualsiasi altro procedimento.
La sentenza deve contenere una decisione in merito alle spese anticipate nel procedimento, che saranno imputate alla parte che ha visto respinte tutte le pretese, sia in primo grado, sia in secondo grado, a meno che il giudice ritenga che la causa presenti seri dubbi di fatto o di diritto. In caso di stima parziale non vi sarà condanna a sostenere le spese, tuttavia il giudice ha la facoltà di imporle a una delle parti se ritiene che questa abbia agito in modo abusivo e vessatorio.
1.8 Rimborso delle spese
Nel caso in cui sia obbligatorio avvalersi di un avvocato e/o di un procuratore e una delle parti sia stata condannata alle spese, la parte che ha ottenuto la condanna della controparte potrà ottenere il rimborso delle spese processuali, in seguito alla valutazione delle stesse, e a condizione che l'importo non sia superiore a un terzo delle spese processuali per ciascuna delle parti che risulterà vittoriosa nel dispositivo della sentenza.
Nel caso in cui la parte che è risultata vittoriosa in ordine al pagamento delle spese risieda al di fuori del luogo in cui è stata emessa la sentenza, essa potrà ottenere il rimborso dei costi relativi agli onorari e alle spese dovuti al procuratore, anche se l'intervento di quest'ultimo non sia obbligatorio.
1.9 Possibilità d’impugnazione
La sentenza può essere impugnata nel caso in cui il valore della causa superi i 3 000 EUR. Il relativo ricorso dovrà essere presentato presso il tribunale provinciale competente per iscritto ed entro venti giorni.
L'Audiencia Provincial (tribunale provinciale) è competente a trattare i ricorsi. Essa è composta da un giudice unico la cui decisione non può essere impugnata.