1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
Nella Repubblica di Croazia le controversie di modesta entità sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli da 457 a 467.a del Zakon o parničnom postupku (Codice di procedura civile) (Narodne novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14, 70/19, 80/22, 114/22, e 155/23), mentre i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in prosieguo "regolamento n. 861/2007"), sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da 507.o a 507.ž del Codice di procedura civile.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
Per procedimenti relativi a controversie di modesta entità si intendono le cause di valore non superiore a 1 320 EUR.
Nel caso dei procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali, i procedimenti per controversie di modesta entità sono cause di valore non superiore a 6 630 EUR.
Rientrano nei procedimenti per controversie di modesta entità anche quelli in cui la domanda non ha ad oggetto una somma di denaro, ma in cui l'attore ritiene che la sua domanda sia soddisfatta con il pagamento non superiore a 1 320 EUR.
I procedimenti per le controversie di modesta entità includono altresì i contenziosi aventi ad oggetto non una somma di denaro, bensì la cessione di un bene mobile, il cui valore non supera, stando all'attore, i 1 320 EUR.
Secondo le attuali disposizioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il regolamento (CE) n. 861/2007 si applica se il valore della domanda non supera i 2 000 EUR nel momento in cui la domanda perviene al giudice o all'organo giurisdizionale competente, esclusi gli interessi, i costi e gli oneri.
I procedimenti per le controversie di modesta entità si applicano anche nei casi relativi a un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, se il valore della parte contestata del pagamento non supera i 1 320 EUR.
Nelle controversie di modesta entità, il procedimento dinanzi al giudice di primo grado deve concludersi entro un termine ragionevole e comunque inferiore a un anno dalla presentazione della domanda.
1.2 Applicazione del procedimento
I procedimenti per controversie di modesta entità sono decisi dai tribunali municipali o da quelli commerciali, a seconda delle disposizioni sulla competenza ratione materiae di cui all'articolo 34 e 34b del Codice di procedura civile croato. I procedimenti per controversie di modesta entità vengono avviati con la presentazione di un'istanza all'organo giurisdizionale competente, oppure trasmettendo a un notaio una domanda volta a ottenere l'esecuzione, fondata su un atto autentico, laddove sia stata trasmessa nei tempi dovuti un'opposizione ricevibile al titolo esecutivo.
1.3 Moduli
I moduli e le altre domande o dichiarazioni vanno trasmessi per iscritto, via fax o e-mail, e vengono utilizzati solo per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento n. 861/2007.
Non sono previste altre modalità per intentare una causa nell'ambito di un procedimento per controversie di modesta entità.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Il Codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche sull'assistenza legale nei procedimenti per controversie di modesta entità. Nell'ambito di tali procedimenti gli attori possono essere rappresentati da un avvocato.
Laddove siano soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge sul patrocinio a spese dello Stato (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 143/13 e n. 98/19) , le parti hanno diritto all'assistenza legale di base e secondaria.
Le informazioni relative al sistema di patrocinio a spese dello Stato nella Repubblica di Croazia sono pubblicate sulla pagina internet https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti sono tenute a presentare tutti i fatti su cui basano la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento dell'ordinanza di annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi a un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della memoria dell'opposto in cui quest'ultimo presenta tutti i fatti su cui basa la domanda e adduce prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.
Le parti possono integrare nuovi fatti o presentare nuove prove all'udienza preliminare soltanto se sono state impossibilitate a farlo, per colpe non proprie, nell'istanza o nella memoria difensiva o nelle memorie previste dalle disposizioni summenzionate in cui esse presentano tutti i fatti su cui su cui basano la domanda e adducono le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.
Eventuali nuovi fatti e prove presentati dalle parti all'udienza preliminare in modo non conforme alle suddette disposizioni non verranno presi in considerazione dall'organo giurisdizionale.
Alla presentazione delle prove si applicano le disposizioni generali del Codice di procedura civile. Di conseguenza, nei procedimenti per le controversie di modesta entità le prove possono consistere in ispezioni, prove documentali, testimonianze, relazioni di consulenti tecnici chieste dal giudice e dichiarazioni delle parti, tra le quali l'organo giurisdizionale deciderà quelle da utilizzare per stabilire i fatti del caso.
Maggiori informazioni sull'assunzione delle prove sono contenute nel pacchetto informativo "Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska" (Assunzione delle prove – Repubblica di Croazia).
1.6 Procedura scritta
I procedimenti per le controversie di modesta entità si svolgono in forma scritta.
Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, il giudice fisserà una data di udienza se lo ritiene necessario ai fini della produzione delle prove, o se almeno una delle parti presenta una richiesta motivata a tal fine. Il giudice adotterà una decisione di rigetto di tale richiesta di una parte se ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che il corretto svolgimento del procedimento possa essere garantito anche in assenza di udienza. La decisione di rigetto della richiesta di una parte di tenere un'udienza non può formare oggetto di ricorso.
1.7 Contenuto della decisione
Non essendovi disposizioni specifiche sul contenuto della sentenza nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni generali del Codice di procedura civile, nello specifico l'articolo 338, in base al quale la versione scritta della sentenza deve contenere un'introduzione formale, il dispositivo e la motivazione.
L'introduzione di una sentenza deve contenere: un'indicazione del fatto che la sentenza è emessa a nome della Repubblica di Croazia, il nome dell'organo giurisdizionale, il nome e il cognome del giudice unico o presidente, del giudice relatore e dei membri del collegio, il nome e il cognome o il titolo e la residenza o la ragione legale, il numero di identificazione personale e il domicilio o la residenza, o la sede delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti, del riferimento della controversia, la data in cui si è conclusa l'udienza dibattimentale, l'indicazione delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti che hanno partecipato al processo e la data in cui è stata emessa la sentenza.
Il dispositivo della sentenza deve includere la decisione del giudice sull'accoglimento o il respingimento di specifiche domande sul merito e delle domande accessorie, nonché una decisione sull'esistenza o meno della domanda presentata per la composizione della controversia (articolo 333 del Codice di procedura civile).
Nella motivazione il giudice presenta sommariamente la domanda delle parti, i fatti esposti e le prove addotte a sostegno della domanda. Il giudice precisa espressamente e spiega inoltre i fatti dimostrati, le ragioni e le modalità di dimostrazione, nonché, in particolare, se i fatti sono stati stabiliti in seguito all'esame delle prove, quali prove sono state addotte e le ragioni e le modalità di valutazione. Il giudice precisa espressamente le disposizioni di diritto sostanziale applicate nella sentenza per le domande delle parti e presenta, ove necessario, la propria posizione sui pareri delle parti riguardo alle basi giuridiche della controversia e alle eventuali contestazioni e obiezioni per cui non ha esposto le motivazioni nella decisione presa nel corso del procedimento.
Nelle motivazioni delle sentenze in contumacia e delle sentenze basate sulla ricevibilità di una domanda o su una rinuncia della domanda devono essere presentate soltanto le ragioni per la pronuncia di tali sentenze.
1.8 Rimborso delle spese
Le decisioni sul rimborso delle spese dei procedimenti per le controversie di modesta entità vengono emesse in conformità alle disposizioni generali del Codice di procedura civile, secondo cui la parte che perde l'intera causa è tenuta a rimborsare le spese della controparte e dell'interveniente.
Se le parti sono entrambe parzialmente vittoriose nell'ambito della controversia, in un primo momento il giudice determina il tasso di vittoria di ciascuna parte, deduce poi la percentuale della parte maggiormente vittoriosa dalla percentuale della parte maggiormente soccombente e calcola quindi l'importo di ciascuna voce di spesa e del totale delle spese della parte maggiormente vittoriosa che sono state necessarie alla buona gestione della procedura e stabilirà quindi la quota di tali spese che è rimborsata alla parte, corrispondente alla percentuale restante dopo il calcolo summenzionato del tasso di riuscita di ciascuna parte. Il tasso di successo nell'ambito del contenzioso è valutato tenendo conto della domanda finale della parte, nonché del successo nel fornire prove a sostegno della domanda.
Indipendentemente da quanto sopra esposto, il giudice può decidere che una parte rimborserà all'altra alcune spese in applicazione dell'articolo 156, comma 1, del Codice di procedura civile, secondo il quale, indipendentemente dal risultato del procedimento, una parte è tenuta a rimborsare all'altra parte le spese che essa ha causato per sua colpa o per un evento che essa ha subito.
Se le parti sono parzialmente vittoriosa in misura pressoché identica, il giudice può decidere che ciascuna parte sostenga le proprie spese o che una parte rimborsi all'altra unicamente alcune spese conformemente all'articolo 156, comma 1, del Codice di procedura civile.
Il giudice può decidere che tutte le spese sostenute dalla controparte e dal suo interveniente siano a carico dell'altra, se la domanda non è stata accolta soltanto in minima parte e qualora non sia dovuta incorrere in altri costi.
D'altro canto, una parte è tenuta, indipendentemente dall'esito della causa, a rimborsare tutte le spese sostenute dalla controparte per sua colpa o a causa degli eventi subiti.
1.9 Possibilità d’impugnazione
Nelle controversie di modesta entità vi è la possibilità di impugnare solo la decisione che conclude il procedimento.
L'unico modo di impugnare le altre decisioni suscettibili di ricorso ai sensi della legge è quello di impugnare la decisione che conclude il procedimento.
Per il resto, alla presentazione dei ricorsi si applicano le disposizioni generali del Codice di procedura civile. Di conseguenza le parti possono presentare ricorso contro le sentenze e le ordinanze rese in primo grado nell'ambito del procedimento relativo alle controversie di modesta entità entro quindici giorni a decorrere dalla data di notifica della trascrizione della sentenza o dell'ordinanza.
La sentenza o l'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità può essere impugnata soltanto per applicazione erronea del diritto sostanziale o violazioni gravi delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, del Codice di procedura civile, fatta salva la violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 3, del Codice di procedura civile.