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Controversie di modesta entità

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Polonia
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nel diritto polacco esiste un procedimento semplificato, che è disciplinato dagli articoli da 505 1-14, del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile).

Tale procedimento semplificato prevede la razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti di assunzione delle prove e di impugnazione, accelerando e semplificando i relativi procedimenti giudiziali e introducendo requisiti di forma più restrittivi per le parti, nonché obbligando queste ultime ad agire nell'ambito di una normativa ben strutturata per la relativa azione.

Il codice di procedura civile polacco incorpora il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento è stato istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i procedimenti in materia civile e commerciale. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca. È stato recepito nella legge polacca tramite gli articoli da 505(21) a 505(27a) del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento semplificato riguarda le cause relative a una prestazione nel caso in cui il valore dell'oggetto della controversia non superi 20 000 zloty e, nelle cause in materia di garanzia legale per vizi occulti o di garanzia contrattuale, se il valore dell'oggetto del contratto non supera tale importo.

Il procedimento semplificato non riguarda tuttavia le cause:

  1. di competenza dei tribunali regionali (sądy okręgowe);
  2. in materia matrimoniale e di famiglia;
  3. in materia giuslavoristica, con la partecipazione di giudici non professionisti;
  4. in materia di previdenza sociale (salvo alcune eccezioni).

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali circondariali e dei tribunali regionali, conformemente alla competenza territoriale specificata nel codice di procedura civile (articolo 16 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 17 e 505(22) dello stesso). In tali cause, i cancellieri possono emettere ordinanze.

In conformità con il regolamento di cui sopra, si considerano controversie di modesta entità le controversie in materia civile e commerciale (ivi comprese le questioni relative ai consumatori) e i casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede i 5 000 EUR (alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda).

1.2 Applicazione del procedimento

A norma dell'articolo 505, comma 3, del codice di procedura civile, nel quadro del procedimento semplificato, la citazione può contenere solo un'istanza. Diverse controversie possono essere riunite in un'unica controversia soltanto se derivano dallo stesso contratto o da contratti dello stesso tipo. In caso di irricevibilità di diverse domande afferenti alla medesima citazione, il giudice ordina il rinvio della citazione senza costituzione in mora al fine di porre rimedio a tale situazione. Se entro una settimana dalla data di notifica dell'ordine di rinvio, il richiedente ritira la citazione delle domande che non possono essere andare a buon fine, la citazione produce effetti a decorrere dalla data di deposito iniziale.

Se la domanda è volta all'ottenimento del rimborso parziale di un credito, il caso sarà considerato in base al procedimento semplificato se quest'ultimo è opportuno per l'insieme del credito derivante dai fatti addotti dall'attore. Ai sensi del procedimento semplificato non è possibile modificare le controversie. Domande riconvenzionali e compensazioni sono ammesse qualora sia possibile esaminare le controversie avviando un procedimento semplificato. Sono inoltre esclusi: l'intervento principale, il ricorso incidentale, la chiamata in giudizio (litis denuntiatio) e le modifiche riguardanti le parti in causa.

I casi sono esaminati avviando un procedimento semplificato indipendentemente dalle volontà delle parti, il che significa che detto procedimento è obbligatorio.

1.3 Moduli

Ai sensi del codice di procedura civile (articolo 125, paragrafo 2), qualsiasi atto processuale (segnatamente l'atto di citazione, il controricorso, l'opposizione a sentenze in contumacia e i mezzi di prova) depositato nel quadro del procedimento semplificato deve essere presentato utilizzando un modulo.

Tali moduli ufficiali sono disponibili presso gli uffici comunali, le cancellerie dei tribunali e sul sito del ministero della Giustizia https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym. Il mancato utilizzo di un modulo obbligatorio costituisce una irregolarità formale.

Ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile (articolo 130, comma 1, del codice di procedura civile), qualora l'atto processuale che avrebbe dovuto essere presentato su un modulo ufficiale fosse stato presentato in altro modo o non possa essere accolto a causa del mancato rispetto di altre condizioni formali, l'organo giurisdizionale invia l'atto processuale alla parte in esame e invita quest'ultima a rettificare o completare l'atto oppure a rimediare ai vizi di forma entro una settimana. La richiesta di rettifica dei vizi di forma deve specificare tutte le irregolarità constatate nell'atto processuale. Qualora la parte non si conformi entro la scadenza del termine oppure venga presentato nuovamente un atto processuale viziato nella forma, il presidente dell'organo giurisdizionale ordinerà la restituzione di detto atto.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede quattro moduli standard, allegati al regolamento di cui sopra:

  • il modulo di domanda;
  • il modulo di domanda dell'organo giurisdizionale volto a far sì che il modulo di domanda sia completato o rettificato;
  • il modulo di replica e
  • il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. L'organo giurisdizionale può trattare una causa senza tenere conto delle disposizioni relative al procedimento semplificato se ciò contribuisce a una risoluzione più efficace della controversia (articolo 505, comma 1, paragrafo 3, del codice di procedura civile). Qualora la determinazione della fondatezza o dell'importo della prestazione richiedesse conoscenze particolari, spetta all'organo giurisdizionale decidere se procedere a una valutazione indipendente basata sull'esame di tutte le circostanze del caso o se richiedere il parere di un perito. Il parere di un perito non è richiesto se il suo costo previsto supera il valore della controversia, salvo circostanze eccezionali. La deposizione di un testimone non impedisce la richiesta del suo parere in qualità di perito, anche sui fatti che ha già sollevato come testimone e anche se ha precedentemente redatto un parere su richiesta di un'entità diversa dall'organo giurisdizionale (articolo 505, comma 7, del codice di procedura civile).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Qualora la determinazione della fondatezza o dell'importo della prestazione richiedesse conoscenze particolari, spetta all'organo giurisdizionale decidere se procedere a una valutazione indipendente basata sull'esame di tutte le circostanze del caso o se richiedere il parere di un perito. Il parere di un perito non è richiesto se il suo costo previsto supera il valore della controversia, salvo circostanze eccezionali. La deposizione di un testimone non impedisce la richiesta del suo parere in qualità di perito, anche sui fatti che ha già sollevato come testimone e anche se ha precedentemente redatto un parere su richiesta di un'entità diversa dall'organo giurisdizionale [articolo 505(7) del codice di procedura civile].

1.6 Procedura scritta

Come regola generale, il procedimento semplificato consiste in un procedimento scritto. La maggior parte delle domande presentate dalle parti devono essere presentate su moduli ufficiali speciali. Tuttavia, le domande possono anche essere presentate verbalmente in base alla procedura prevista per il procedimento semplificato. Una parte presente all'udienza durante la quale viene pronunciata la sentenza può rinunciare al suo diritto di impugnazione per mezzo di una dichiarazione iscritta nel verbale. Se tutte le parti rinunciano al diritto di impugnazione, la sentenza diventa definitiva (articolo 505(8), comma 3, del codice di procedura civile).

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento scritto (articolo 125, paragrafo 2, del codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 505(21) del codice di procedura civile).

1.7 Contenuto della decisione

L'organo giurisdizionale può trattare una causa senza tenere conto delle disposizioni relative al procedimento semplificato se ciò contribuisce a una risoluzione più efficace della controversia. Conformemente all'articolo 505 [1], comma 3, del CPC, la decisione del tribunale deve essere pronunciata in udienza sotto forma di ordine che non può essere impugnato.

1.8 Rimborso delle spese

Gli attori sono tenuti a pagare i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda principale nel caso in cui decidano di avviare un procedimento semplificato, così come avviene in caso di procedimento ordinario. Nell'ambito del procedimento semplificato, le regole per il pagamento dei diritti di cancelleria si basano sui principi generali stabiliti nella legge del 28 luglio 2005 sulle spese giudiziarie in materia civile.

Nel contesto di un procedimento semplificato, i costi sono addebitati alle parti in conformità con le norme generali di cui agli articoli da 98 a 110 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, la parte soccombente è tenuta, su istanza della controparte, a rimborsare all'altra parte i costi per l'azione di esercizio dei diritti e di difesa. L'organo giurisdizionale addebita i costi a una o a entrambe le parti in ogni sentenza che definisce una causa in un determinato grado.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nei confronti delle sentenze pronunciate a norma del regolamento è possibile presentare ricorso presso la corte d'appello. Qualora la sentenza sia stata emessa dal tribunale circondariale (sąd rejonowy), il ricorso viene presentato tramite tale organo giurisdizionale presso il tribunale regionale (sąd okręgowy). Qualora, invece, la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale regionale, il ricorso è presentato tramite quest'ultimo tribunale presso la corte d'appello (sąd apelacyjny) (articoli 367 e 369 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 505, commi 26 e 27, dello stesso).

Se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette una sentenza contumaciale. Il difensore ha il diritto di opporsi alla sentenza contumaciale come mezzo di impugnazione. L'opposizione deve essere presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza contumaciale. In caso di esito sfavorevole della causa, l'attore può ricorrere in conformità con le norme generali (articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1, del codice di procedura civile).

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