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Controversie di modesta entità

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Polonia
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nel diritto polacco esiste un procedimento semplificato, che è disciplinato dagli articoli da 505(1) a 505(14) del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile).

Tale procedimento semplificato prevede la razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti di assunzione delle prove e di impugnazione, accelerando e semplificando i relativi procedimenti giudiziali e introducendo requisiti di forma più restrittivi per le parti, nonché obbligando queste ultime ad agire nell'ambito di una normativa ben strutturata per la relativa azione.

Il codice di procedura civile polacco incorpora il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento è stato istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i procedimenti in materia civile e commerciale. Tale regolamento si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. È stato recepito nella legge polacca tramite gli articoli da 505(21) a 505(27a) del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento semplificato è utilizzato nei casi seguenti che rientrano nel contesto della competenza giurisdizionale dei sądy rejonowe (tribunali circondariali):

  • controversie in materia di contratti, nonché controversie relative alla garanzia per vizi occulti, alla garanzia di qualità oppure all'incompatibilità di beni di consumo rispetto a un contratto di vendita al consumatore, qualora il valore non superi i 20 000 PLN;
  • controversie relative al pagamento di canoni di locazione per abitazioni e spese a carico degli affittuari, nonché relative a spese per l'utilizzo di un'abitazione in una cooperativa immobiliare, indipendentemente dal valore della controversia.

Secondo la giurisprudenza della Sąd Najwyższy (Corte suprema), le controversie per inadempimento o esecuzione insoddisfacente di un obbligo rientrano nell'applicazione del procedimento semplificato se il valore della causa non supera i 20 000 PLN. Se l'attore rivendica un importo inferiore a 20 000 PLN che costituisce il residuo di un credito già soddisfatto per un importo superiore a 20 000 PLN, anche tale controversia sarà presa in considerazione nel quadro del procedimento semplificato. L'affermazione "nel contesto di contratti" significa che le controversie derivanti da atti illeciti, da arricchimento senza causa e dall'esistenza di proprietà di beni, comproprietà o dalla comunione di diritti o dall'esistenza di altri diritti di proprietà la cui acquisizione o il cui esercizio danno luogo a obbligazioni non possono essere esaminate nel quadro del procedimento semplificato. Nemmeno le controversie risultanti da negozi giuridici diversi dai contratti possono essere esaminate avvalendosi della suddetta procedura: negozi giuridici unilaterali, gestione di affari senza autorizzazione (negotiorum gestio), quota di legittima e obbligazioni derivanti da una decisione amministrativa o direttamente da disposizioni di legge.

Il procedimento semplificato può essere utilizzato nei casi che coinvolgono persone fisiche o giuridiche come pure imprenditori, dipendenti e datori di lavoro. Di conseguenza, l'applicazione di questa procedura non è limitata dal tipo di soggetto. Ciò significa che le questioni economiche o attinenti al personale possono essere esaminate avviando un procedimento semplificato.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali circondariali e dei tribunali regionali, conformemente alla competenza territoriale specificata nel codice di procedura civile (articolo 16 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 17 e 505(22) dello stesso).In tali cause, i cancellieri possono emettere ordinanze.

In conformità con il regolamento di cui sopra, si considerano controversie di modesta entità le controversie in materia civile e commerciale (ivi comprese le questioni relative ai consumatori) e i casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede i 5 000 EUR (alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda).

1.2 Applicazione del procedimento

A norma dell'articolo 505(3) del codice di procedura civile, nel quadro del procedimento semplificato, la citazione può contenere solo un'istanza. Diverse controversie possono essere riunite in un'unica controversia soltanto se derivano dallo stesso contratto o da contratti dello stesso tipo. Qualora più controversie siano riunite in violazione della legge, il presidente del tribunale ordinerà che la causa sia rinviata a norma dell'articolo 130(1) del codice di procedura civile nel caso in cui la domanda di correzione di tale vizio di forma non abbia avuto esito positivo. Se la domanda è volta all'ottenimento del rimborso parziale di un credito, il caso sarà considerato in base al procedimento semplificato se quest'ultimo è opportuno per l'insieme del credito derivante dai fatti addotti dall'attore. Ai sensi del procedimento semplificato non è possibile modificare le controversie. Domande riconvenzionali e compensazioni sono ammesse qualora sia possibile esaminare le controversie avviando un procedimento semplificato. Sono inoltre esclusi: l'intervento principale, il ricorso incidentale, la chiamata in giudizio (litis denuntiatio) e le modifiche riguardanti le parti in causa.

I casi sono esaminati avviando un procedimento semplificato indipendentemente dalle volontà delle parti, il che significa che detto procedimento è obbligatorio.

1.3 Moduli

Ai sensi del codice di procedura civile (articolo 125, paragrafo 2), qualsiasi atto processuale (segnatamente l'atto di citazione, il controricorso, l'opposizione a sentenze in contumacia e i mezzi di prova) depositato nel quadro del procedimento semplificato deve essere presentato utilizzando un modulo.

Tali moduli ufficiali sono disponibili presso gli uffici comunali, le cancellerie dei tribunali e sul sito del ministero della Giustizia. Il mancato utilizzo di un modulo obbligatorio costituisce una irregolarità formale.

Ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile (articolo 130(1) del codice di procedura civile), qualora l'atto processuale che avrebbe dovuto essere presentato su un modulo ufficiale fosse stato presentato in altro modo o non possa essere accolto a causa del mancato rispetto di altre condizioni formali, l'organo giurisdizionale invia l'atto processuale alla parte in esame e invita quest'ultima a rettificare o completare l'atto oppure a rimediare ai vizi di forma entro una settimana. La richiesta di rettifica dei vizi di forma deve specificare tutte le irregolarità constatate nell'atto processuale. Qualora la parte non si conformi entro la scadenza del termine oppure venga presentato nuovamente un atto processuale viziato nella forma, il presidente dell'organo giurisdizionale ordinerà la restituzione di detto atto.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità prevede quattro moduli standard, allegati al regolamento di cui sopra:

  • il modulo di domanda;
  • il modulo di domanda dell'organo giurisdizionale volto a far sì che il modulo di domanda sia completato o rettificato;
  • il modulo di replica e
  • il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Nel procedimento semplificato si applica il principio della concentrazione delle prove. L'organo giurisdizionale ignorerà le asserzioni e le pretese avanzate dalle parti, nonché le richieste di mezzi probatori presentate dalle stesse successivamente all'introduzione di una domanda principale, di una domanda riconvenzionale o di una domanda di revocazione di sentenza contumaciale, oppure dopo la conclusione della prima udienza di comparizione (sistema di preclusione), a meno che la parte non dimostri che le stesse non potevano essere presentate prima, o non fosse necessario farlo (a discrezione del giudice). Ciò è dovuto alla celerità del procedimento semplificato. Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. L'organo giurisdizionale può trattare una causa senza tenere conto delle disposizioni relative al procedimento semplificato se ciò contribuisce a una risoluzione più efficace della controversia [articolo 505(1), paragrafo 3, del codice di procedura civile]. Qualora la determinazione della fondatezza o dell'importo della prestazione richiedesse conoscenze particolari, spetta all'organo giurisdizionale decidere se procedere a una valutazione indipendente basata sull'esame di tutte le circostanze del caso o se richiedere il parere di un perito. Il parere di un perito non è richiesto se il suo costo previsto supera il valore della controversia, salvo circostanze eccezionali. La deposizione di un testimone non impedisce la richiesta del suo parere in qualità di perito, anche sui fatti che ha già sollevato come testimone e anche se ha precedentemente redatto un parere su richiesta di un'entità diversa dall'organo giurisdizionale [articolo 505(7) del codice di procedura civile].

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Qualora la determinazione della fondatezza o dell'importo della prestazione richiedesse conoscenze particolari, spetta all'organo giurisdizionale decidere se procedere a una valutazione indipendente basata sull'esame di tutte le circostanze del caso o se richiedere il parere di un perito. Il parere di un perito non è richiesto se il suo costo previsto supera il valore della controversia, salvo circostanze eccezionali. La deposizione di un testimone non impedisce la richiesta del suo parere in qualità di perito, anche sui fatti che ha già sollevato come testimone e anche se ha precedentemente redatto un parere su richiesta di un'entità diversa dall'organo giurisdizionale [articolo 505(7) del codice di procedura civile].

1.6 Procedura scritta

Come regola generale, il procedimento semplificato consiste in un procedimento scritto. La maggior parte delle domande presentate dalle parti devono essere presentate su moduli ufficiali speciali. Tuttavia, le domande possono anche essere presentate verbalmente in base alla procedura prevista per il procedimento semplificato. Una parte presente all'udienza durante la quale viene pronunciata la sentenza può rinunciare al suo diritto di impugnazione per mezzo di una dichiarazione depositata successivamente alla pronuncia della sentenza. Se tutte le parti rinunciano al diritto di impugnazione, la sentenza diventa definitiva [articolo 505(8), paragrafo 3, del codice di procedura civile].

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento scritto (articolo 125, paragrafo 2, del codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 505(21) del codice di procedura civile).

1.7 Contenuto della decisione

L'organo giurisdizionale può trattare una causa senza tenere conto delle disposizioni relative al procedimento semplificato se ciò contribuisce a una risoluzione più efficace della controversia. Una decisione dell'organo giurisdizionale a norma dell'articolo 505(7) viene pronunciata nel corso di un'udienza come una decisione nei confronti della quale non è possibile presentare ricorso.

1.8 Rimborso delle spese

Gli attori sono tenuti a pagare i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda principale nel caso in cui decidano di avviare un procedimento semplificato, così come avviene in caso di procedimento ordinario. Nell'ambito del procedimento semplificato, le regole per il pagamento dei diritti di cancelleria si basano sui principi generali stabiliti nella legge del 28 luglio 2005 sulle spese giudiziarie in materia civile.

Nel contesto di un procedimento semplificato, i costi sono addebitati alle parti in conformità con le norme generali di cui agli articoli da 98 a 110 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, la parte soccombente è tenuta, su istanza della controparte, a rimborsare all'altra parte i costi per l'azione di esercizio dei diritti e di difesa. L'organo giurisdizionale addebita i costi a una o a entrambe le parti in ogni sentenza che definisce una causa in un determinato grado.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nei confronti delle sentenze pronunciate a norma del regolamento è possibile presentare ricorso presso la corte d'appello. Qualora la sentenza sia stata emessa dal tribunale circondariale (sąd rejonowy), il ricorso viene presentato tramite tale organo giurisdizionale presso il tribunale regionale (sąd okręgowy). Qualora, invece, la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale regionale, il ricorso è presentato tramite quest'ultimo tribunale presso la corte d'appello (sąd apelacyjny) (articoli 367 e 369 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 505(26) e 505(27) dello stesso).

Se le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette una sentenza contumaciale. Il difensore ha il diritto di opporsi alla sentenza contumaciale come mezzo di impugnazione. L'opposizione deve essere presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza contumaciale. In caso di esito sfavorevole della causa, l'attore può ricorrere in conformità con le norme generali (articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1, del codice di procedura civile).

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