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Divorzio e separazione legale

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Germania
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(in civil and commercial matters)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Ai sensi dell'articolo 1564, prima frase, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, in prosieguo "codice civile"), un matrimonio può essere sciolto mediante divorzio soltanto tramite decisione giudiziaria su istanza di uno o entrambi i coniugi.

Un matrimonio può essere sciolto se è fallito (articolo 1565, primo comma, prima frase, del codice civile). Il matrimonio si considera fallito se tra i coniugi non vi è più comunione materiale e spirituale e se non si può prevedere che essi la ristabiliranno (articolo 1565, primo comma, seconda frase, del codice civile). In tale contesto si tratta dello stato corrente del matrimonio e di una prognosi per il futuro. Qualora i coniugi non abbiano ancora vissuto separati per un anno, il matrimonio può essere sciolto soltanto se la sua prosecuzione costituisce, per motivi imputabili all'altro coniuge, una difficoltà inaccettabile per il coniuge che chiede il divorzio (articolo 1565, secondo comma, del codice civile). Ai fini della constatazione del fallimento del matrimonio il legislatore ha previsto le seguenti presunzioni assolute:

  • i coniugi vivono già separati da un anno ed entrambi chiedono il divorzio o il convenuto acconsente al divorzio (articolo 1566, primo comma, del codice civile);
  • i coniugi vivono già separati da tre anni (articolo 1566, secondo comma, del codice civile).

Si ritiene che i coniugi vivano separati quando non abitano nella stessa casa e risulta chiaramente la volontà di un coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale (articolo 1567, primo comma, prima frase, del codice civile).

2 Quali sono le cause del divorzio?

Il diritto tedesco conosce quale unico motivo di divorzio il fallimento del matrimonio.

Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Il coniuge divorziato conserva il cognome da sposato (articolo 1355, quinto comma, prima frase, del codice civile). Mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono riprendere il loro cognome di nascita o il cognome che avevano utilizzato fino all'assunzione del cognome da sposato, oppure possono aggiungere al cognome da sposato il loro cognome di nascita o quello che avevano utilizzato fino all'assunzione del cognome da sposato facendolo apparire prima o dopo quest'ultimo (articolo 1355, quinto comma, seconda frase, del codice civile).

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

3.2.1 Divisione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche

In linea di principio, a norma dell'articolo 1568a del codice civile, all'abitazione comune, dopo il divorzio, si applicano le seguenti disposizioni: il coniuge più dipendente dall'uso dell'abitazione può esigere che l'altro coniuge gliela ceda. A tale proposito occorre tenere conto della situazione di entrambi i coniugi e dell'interesse superiore dei figli appartenenti al nucleo familiare; tuttavia considerazioni di equità possono richiedere la restituzione per altri motivi.

Nel caso di abitazione in affitto, il coniuge cui è ceduta l'abitazione subentra al coniuge tenuto a cederla nel contratto di locazione concluso da quest'ultimo oppure continua da solo il contratto di locazione concluso da entrambi i coniugi (articolo 1568a, terzo comma, del codice civile).

Nel caso di un'abitazione di proprietà, si applica quanto segue:

  • se uno soltanto dei coniugi, da solo o insieme a un terzo, è proprietario dell'ex abitazione comune, l'altro coniuge può esigere la restituzione solo in alcuni casi eccezionali, vale a dire quando ciò sia necessario a evitare difficoltà irragionevoli. Si veda l'articolo 1568a, secondo comma, del codice civile;
  • se l'abitazione è di proprietà comune dei coniugi, si applicano i principi enunciati all'inizio dell'articolo 1568a del codice civile.

In entrambi i casi, tanto il coniuge avente diritto alla restituzione dell'abitazione quanto la persona autorizzata ad affittare hanno diritto alla stipula di un contratto di locazione secondo le condizioni applicate a livello locale.

Per quanto riguarda le suppellettili domestiche occorre operare una distinzione tra quelle di proprietà comune dei coniugi e quelle appartenenti esclusivamente a uno dei coniugi. A norma dell'articolo 1568b del codice civile, il coniuge più dipendente dall'uso delle suppellettili domestiche in comune può esigerne la restituzione e la cessione da parte dell'altro coniuge. Come nel caso dell'abitazione comune (articolo 1568a del codice civile), occorre tenere conto dell'interesse superiore dei figli appartenenti al nucleo familiare e delle condizioni di vita dei coniugi, e considerazioni di equità possono anche richiedere la restituzione e la cessione per altri motivi.

Nella fattispecie, le conseguenze giuridiche sono le seguenti:

  • nel caso di suppellettili domestiche appartenenti ai coniugi congiuntamente, il coniuge che cede la proprietà della suppellettile domestica a norma dell'articolo 1568b, primo comma, del codice civile può richiedere un risarcimento adeguato per tale circostanza (articolo 1568b, terzo comma, del codice civile);
  • l'altro coniuge non può vantare alcun diritto sulle suppellettili di proprietà esclusiva del coniuge.

3.2.2 Perequazione delle plusvalenze

Ai sensi del diritto tedesco, i coniugi vivono in regime patrimoniale di partecipazione agli acquisti (articolo 1363, primo comma, del codice civile) se non hanno stipulato un diverso accordo in merito al regime patrimoniale tra coniugi nell'ambito di una convenzione matrimoniale. I rispettivi patrimoni dei coniugi non entrano nel loro patrimonio comune. Tuttavia, a norma dell'articolo 1363, secondo comma, seconda frase, del codice civile, le plusvalenze realizzate dai coniugi durante il matrimonio sono oggetto di perequazione allo scioglimento del regime di partecipazione agli acquisti.

In caso di divorzio, le plusvalenze sono oggetto di perequazione a norma degli articoli da 1373 a 1390 del codice civile.

Le plusvalenze corrispondono alla differenza tra l'ammontare dei beni finali di un coniuge e quello dei suoi beni iniziali (articolo 1373 del codice civile).

I beni iniziali sono i beni detenuti da un coniuge al netto dei debiti al momento della costituzione del regime patrimoniale tra coniugi (articolo 1374, primo comma, del codice civile). Occorre aggiungere, previa detrazione dei debiti di cui all'articolo 1374, secondo comma, del codice civile, i beni acquisiti da un coniuge, dopo la costituzione del regime patrimoniale tra coniugi, a causa di morte o in considerazione di un futuro diritto di successione, tramite donazione o a titolo di dotazione, a condizione che non facciano parte dei redditi (in prosieguo "beni iniziali privilegiati").

I beni finali sono i beni detenuti da un coniuge al netto dei debiti al momento dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi (articolo 1375, primo comma, del codice civile). Le riduzioni patrimoniali cosiddette "sleali" non sono tenute in considerazione ai fini del computo dei beni finali. In altre parole, ai beni finali si aggiunge l'importo corrispondente alla riduzione patrimoniale "sleale" (articolo 1375, secondo comma, del codice civile). La data di riferimento pertinente per il calcolo dei beni finali è il giorno in cui è stata presentata l'istanza di divorzio (articolo 1384 del codice civile).

A norma dell'articolo 1378, primo comma, del codice civile, se le plusvalenze realizzate da uno dei coniugi superano quelle dell'altro coniuge, quest'ultimo ha diritto alla metà dell'eccedenza a titolo di domanda di perequazione relativa al pagamento di una somma di denaro.

In casi eccezionali, il tribunale della famiglia può, su richiesta del creditore, ordinare il trasferimento di determinati beni al coniuge creditore (articolo 1383 del codice civile). Tuttavia ciò è possibile soltanto se:

  • è necessario per evitare una palese iniquità per il coniuge creditore; e
  • è possibile esigere tale prestazione dal coniuge debitore.

Il valore di tali beni trasferiti viene compensato con la domanda di perequazione.

Le disposizioni degli articoli da 1373 a 1390 del codice civile sulla perequazione delle plusvalenze non si applicano quando i coniugi hanno scelto, con atto notarile (articolo 1410 del codice civile), uno dei seguenti regimi patrimoniali:

  • il regime di separazione dei beni (articoli 1414 del codice civile);
  • il regime di comunione dei beni (articoli da 1415 a 1518 del codice civile);
  • il regime patrimoniale facoltativo della partecipazione agli acquisti (articolo 1519 del codice civile).

3.2.3 Conseguenze concernenti i diritti a pensione dei coniugi

I diritti a pensione acquisiti dai coniugi durante il matrimonio (ad esempio il diritto a prestazioni del regime pensionistico obbligatorio, del regime pensionistico per il personale pubblico, del regime pensionistico professionale o dei regimi pensionistici privati e di invalidità) sono in ogni caso divisi a metà in caso di divorzio tramite perequazione dei diritti a pensione. Ciò garantisce che entrambi i coniugi condividano equamente i diritti acquisiti durante il matrimonio e che ciascun coniuge riceva diritti pensionistici indipendenti.

3.3 i figli minori dei coniugi?

3.3.1 Responsabilità genitoriale

Se i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, tale situazione continua dopo il divorzio. A parte i casi in cui è a repentaglio il benessere del minore, la responsabilità genitoriale è oggetto di esame e di decisione giudiziale soltanto se un genitore chiede al tribunale della famiglia che gli venga attribuita la responsabilità genitoriale o parte della stessa in via esclusiva. Siffatta richiesta deve essere accolta se l'altro genitore acconsente e se il figlio minore avente almeno 14 anni di età non si oppone o se vi è motivo di ritenere che la revoca della responsabilità genitoriale congiunta e l'attribuzione di tale responsabilità al solo richiedente corrisponda all'interesse superiore del minore (articolo 1671, primo comma, del codice civile).

Il minore ha diritto di visita; entrambi i genitori hanno il diritto e l'obbligo di fare visita al minore (articolo 1684, primo comma, del codice civile). L'ordinamento tedesco parte dal presupposto che i contatti tra il minore ed entrambi i genitori siano generalmente nell'interesse superiore del minore. Ciò vale indipendentemente dall'attribuzione della responsabilità genitoriale. Di norma, dopo la separazione o il divorzio, il diritto di visita è disciplinato solo se una parte ne fa richiesta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può anche disciplinare d'ufficio il diritto di visita, qualora lo esiga l'interesse superiore del minore.

3.3.2 Alimenti

I genitori devono mantenere i figli (articolo 1601 del codice civile). Questi ultimi hanno diritto al mantenimento se non sono in grado di mantenersi da soli (articolo 1602 del codice civile). L'obbligo di mantenimento gravante sui genitori è limitato alle loro possibilità (articolo 1603 del codice civile). Tuttavia l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli minori e dei figli appartenenti al nucleo familiare fino ai 21 anni deve essere valutato in senso ampio: ad esempio, per quanto concerne le loro possibilità, decisivo è il reddito realizzabile, non solo il reddito disponibile (articolo 1603, secondo comma, del codice civile). In linea di principio i genitori devono mantenere i figli proporzionalmente al loro reddito e al loro patrimonio. Tuttavia il genitore che presti al figlio cure ed educazione adempie di norma al suo obbligo di mantenimento (articolo 1606, terzo comma, del codice civile). Di conseguenza, in seguito al divorzio dei genitori, spetta di norma soltanto al genitore presso il quale i figli non vivono corrispondere le obbligazioni alimentari in contanti (articolo 1612a, primo comma, prima fase, del codice civile).

Il mantenimento dei figli comprende tutte le loro esigenze di vita, compresi i costi di un'istruzione adeguata (articolo 1610 del codice civile).

3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?

Il coniuge divorziato deve provvedere al proprio mantenimento (articolo 1569 del codice civile). È quindi richiesto che svolga un'adeguata attività lavorativa retribuita (articolo 1574, primo comma, del codice civile). Laddove ciò sia necessario per intraprendere una tale attività lavorativa, egli deve seguire un corso di formazione, perfezionamento o riqualificazione qualora sia prevedibile che concluderà tale corso con successo (articolo 1574, terzo comma, del codice civile).

Il coniuge divorziato ha comunque diritto agli alimenti nei seguenti casi:

  • fino a quando e nella misura in cui non può svolgere un'attività lavorativa retribuita perché si occupa di un figlio nato dal matrimonio di cui gli ex-coniugi hanno la responsabilità genitoriale congiunta (articolo 1570 del codice civile) o perché è affetto da una malattia o altre infermità o da limitazioni delle proprie capacità fisiche o mentali (articolo 1572 del medesimo codice);
  • fino a quando e nella misura in cui non può svolgere un'attività lavorativa retribuita a causa della propria età in un determinato momento, in particolare quando si verifica il divorzio o una volta concluse le attività di cura e di educazione di un figlio dei coniugi (articolo 1571 del codice civile);
  • fino a quando e nella misura in cui il coniuge divorziato segue un corso di formazione, perfezionamento o riqualificazione per compensare lacune nella propria educazione o svantaggi connessi con il matrimonio. È però necessario che il coniuge divorziato inizi tale corso il prima possibile, in modo da poter ottenere un lavoro retribuito adeguato che gli assicuri un sostentamento duraturo, e deve inoltre essere prevedibile che concluderà il corso con successo (articolo 1575 del codice civile);
  • fino a quando e nella misura in cui non riesce a trovare un'adeguata attività lavorativa retribuita (articolo 1573, primo comma, del codice civile);
  • fino a quando e nella misura in cui non può svolgere un'attività lavorativa per altri motivi gravi, se, tenuto conto degli interessi di entrambi i coniugi, rifiutare il mantenimento risulti gravemente ingiusto (articolo 1576 del codice civile);
  • nella misura in cui il reddito derivante da un'attività lavorativa retribuita è insufficiente per coprire tutti i costi di sostentamento (articolo 1573, secondo comma, del codice civile).

Il livello degli alimenti dipende dalle condizioni di vita matrimoniali e comprende anche i costi di un'adeguata assicurazione contro la malattia, la necessità di cure nonché, in determinate circostanze, anche la vecchiaia e la ridotta capacità di reddito (articolo 1578 del codice civile). Se il coniuge tenuto a versare gli alimenti, considerati il suo reddito, il suo patrimonio e i suoi altri obblighi, non è in grado di farlo senza pregiudicare la possibilità di provvedere al proprio sostentamento in misura adeguata, egli deve versare gli alimenti soltanto nella misura che si possa ritenere equa considerati i bisogni, il reddito e il patrimonio dei coniugi divorziati (articolo 1581, prima frase, del codice civile). In ogni caso, il coniuge debitore deve conservare quanto necessario per mantenere il tenore di vita coniugale.

Le obbligazioni alimentari possono essere ridotte e/o soggette a un termine temporale nel caso in cui il pagamento continuo di un credito alimentare senza restrizioni sarebbe iniquo (articolo 1578b, del codice civile). La possibilità di una riduzione/limitazione temporale (termine) ai sensi dell'articolo 1578b del codice civile si estende in particolare agli articoli da 1570 a 1573, in base ai quali, conformemente all'articolo 1570, le considerazioni di equità necessarie per il prolungamento delle obbligazioni alimentari per l'assistenza dopo il terzo compleanno del figlio, per motivi relativi a quest'ultimo o ai genitori, rappresentano un accordo speciale in merito al termine.

Ai fini della valutazione a norma dell'articolo 1578b del codice civile occorre tenere conto degli interessi dei figli dei coniugi affidati al coniuge avente diritto a ricevere le obbligazioni alimentari per cure o educazione. Inoltre, occorre prendere in considerazione la misura in cui il matrimonio ha causato svantaggi per quanto riguarda la possibilità per il coniuge di provvedere al proprio mantenimento. Tali svantaggi esistono se il reddito percepito dal coniuge avente diritto alle obbligazioni alimentari è inferiore a quello che sarebbe stato qualora non avesse contratto matrimonio. A norma dell'articolo 1578b, primo comma, terza frase, del codice civile, tale svantaggio può derivare dalla cura dei figli e dall'organizzazione della gestione familiare e dell'attività lavorativa retribuita. Nel valutare gli svantaggi causati dal matrimonio, occorre tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso specifico effettuando una valutazione esaustiva che consideri anche la durata del matrimonio.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

Ciascun coniuge può decidere di vivere separato dall'altro, senza formalità particolari. Gli articoli da 1361 a 1361b del codice civile contengono norme relative alla durata della vita separata (cfr. domanda 6).

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

I coniugi devono vivere separati. Si ritiene che i coniugi vivano separati quando non abitano nella stessa casa e risulta chiaramente la volontà di un coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale. La comunità di vita coniugale cessa di esistere anche quando i coniugi vivono separati all'interno del domicilio (articolo 1567, primo comma, del codice civile).

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

Quando i coniugi vivono separati o uno di essi intende separarsi, un coniuge può chiedere all'altro di cedere la casa coniugale, o una parte di essa, al suo uso esclusivo, ove ciò risulti necessario per evitare difficoltà irragionevoli (articolo 1361b del codice civile). In linea generale, se il coniuge nei cui confronti è stata presentata la richiesta ha leso o minacciato illecitamente di ledere l'incolumità fisica, la salute o la libertà dell'altro coniuge, oppure ha minacciato di attentare alla vita dell'altro coniuge, l'intera abitazione deve essere lasciata, di norma, all'uso esclusivo dell'altro coniuge.

La ripartizione delle suppellettili domestiche può anche essere disciplinata in caso di separazione (articolo 1361a del codice civile). Ciascun coniuge può chiedere all'altro di consegnargli le suppellettili domestiche che gli appartengono. I coniugi sono tenuti tuttavia a lasciarle a disposizione dell'altro coniuge nella misura in cui quest'ultimo ne abbia bisogno per provvedere a un nucleo familiare distinto e ogniqualvolta lo imponga l'equità (ad esempio, la restituzione della lavatrice al coniuge con cui vivono i figli). Le suppellettili domestiche di proprietà comune dei coniugi sono ripartite tra di essi secondo i principi di equità. Ciò non incide tuttavia sulla proprietà, salvo diverso accordo tra i coniugi.

Inoltre, mentre i coniugi vivono separati, un coniuge può chiedere all'altro il versamento di obbligazioni alimentari adeguate in relazione al tenore di vita e alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, conformemente all'articolo 1361 del codice civile. Il versamento di obbligazioni alimentari durante la separazione è espressione della solidarietà coniugale ed è inteso a garantire che i coniugi non si trovino in difficoltà economiche in ragione della separazione. Inoltre ciò offre altresì l'opportunità ai coniugi di tornare alla vita coniugale, indipendentemente dai vincoli economici. Di conseguenza i coniugi sono ancora responsabili l'uno dell'altro in misura relativamente ampia e pertanto si applicano prescrizioni limitate in relazione all'autonomia economica e all'obbligo di guadagnarsi da vivere. Un coniuge che vive separato ha diritto a ricevere il versamento di obbligazioni alimentari se tale persona non è in grado di soddisfare le proprie esigenze utilizzando il proprio reddito e patrimonio.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Il diritto matrimoniale tedesco non prevede alcuna dichiarazione di "annullamento del matrimonio".

Tuttavia, a norma dell'articolo 1303, seconda frase, del codice civile, è nullo il matrimonio in cui uno dei coniugi non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni nel momento in cui contrae il vincolo matrimoniale. In tali casi, il tribunale della famiglia può rilevare l'inesistenza del matrimonio.

Un matrimonio può anche essere annullato mediante decisione del giudice, su istanza (articolo 1313 e seguenti del codice civile).

Nella pratica, i procedimenti relativi all'annullamento del matrimonio o all'inesistenza dello stesso sono rari.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Un annullamento del matrimonio si basa su violazioni della legge o su un consenso viziato al matrimonio. I motivi per l'annullamento sono elencati esaustivamente all'articolo 1314 del codice civile.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?

Il matrimonio è sciolto con il passaggio in giudicato della decisione di annullamento (articolo 1313, seconda frase, del codice civile). Le conseguenze dell'annullamento del matrimonio sono definite solo in parte (nei casi di cui all'articolo 1318 del codice civile) dalle disposizioni in materia di divorzio.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?

In caso di divorzio i genitori hanno il diritto di ricevere consulenza da parte dello Jugendamt (Ufficio per l'assistenza ai giovani) nel contesto dell'assistenza minorile. Tale consulenza è diretta ad aiutare i genitori separati o divorziati a creare le condizioni che consentano di esercitare la responsabilità parentale in maniera orientata a garantire l'interesse superiore del minore. I genitori sono affiancati, con un'adeguata partecipazione del minore, nello sviluppare un piano per l'adempimento dei loro doveri genitoriali basato sul consenso. All'indirizzo https://www.dajeb.de/ è reperibile una banca dati di tutti i consultori. È inoltre possibile risolvere i conflitti e raggiungere un accordo consensuale con l'aiuto di un mediatore. Maggiori informazioni sulla mediazione familiare sono disponibili all'indirizzo https://www.bafm-mediation.de/.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

Ai sensi del diritto tedesco [articolo 121 della Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione)] esistono soltanto lo scioglimento del matrimonio (divorzio), l'annullamento del matrimonio o la constatazione dell'esistenza o meno di un matrimonio.

L'istanza in materia di matrimonio deve essere presentata, in linea di principio, alle sezioni competenti in materia di diritto di famiglia del tribunale distrettuale — tribunale della famiglia — [articolo 23b della legge sull'organizzazione giudiziaria (Gerichtsverfassungsgesetz), articolo 111, punto 1, e articolo 121 della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione]. La competenza territoriale si basa sull'articolo 122 della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione. I coniugi devono essere rappresentati da un avvocato, a norma dell'articolo 114 di tale legge.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Chi si trovi in condizioni personali ed economiche che non gli consentono di sostenere i costi di un processo o che gli consentono di sostenere tali costi solo in parte o a rate può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti dinanzi ai tribunali della famiglia. Per ottenere tale patrocinio occorre che la progettata azione o difesa in giudizio abbia sufficienti probabilità di successo e non sembri pretestuosa. Ciò garantisce l'accesso alla giustizia anche ai cittadini meno abbienti. Il patrocinio a spese dello Stato copre in tutto o in parte, a seconda del reddito o del patrimonio di cui dispone il beneficiario, la quota dei costi processuali che deve essere pagata da quest'ultimo. Le spese per la rappresentanza legale sono coperte nel caso in cui l'organo giurisdizionale assegni un avvocato. Ulteriori informazioni sono riportate nell'opuscolo in materia di patrocinio a spese dello Stato e consulenza legale "Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe", disponibile sulla pagina web del ministero federale della Giustizia all'indirizzo https://www.bmj.de/.

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

A norma degli articoli 58 e seguenti della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione è possibile impugnare la decisione di divorzio o di annullamento del matrimonio. L'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi in merito a tale impugnazione è l'Oberlandesgericht (corte d'appello). Anche in questo caso è necessario farsi rappresentare da un avvocato.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Per quanto riguarda le decisioni pronunciate nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati prima del 1º agosto 2022, si applicano le seguenti disposizioni:

una decisione siffatta (a meno che non sia stata emessa da un organo giurisdizionale danese) è automaticamente riconosciuta nella Repubblica Federale di Germania ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (regolamento "Bruxelles II bis"), ovvero senza ricorrere ad alcuna procedura di riconoscimento. Il regolamento Bruxelles II bis richiede di norma che il divorzio, la separazione personale, l'annullamento o la dichiarazione di nullità del matrimonio sia stato/a richiesto/a dopo il 1° marzo 2001 (cfr. articolo 64 del regolamento Bruxelles II bis per le relative eccezioni). Ai casi ancora più vecchi si applica principalmente il regolamento predecessore del regolamento Bruxelles II bis, ossia il Bruxelles II.

Di norma per le decisioni degli organi giurisdizionali danesi continua a essere necessario il ricorso a una specifica procedura di riconoscimento a norma dell'articolo 107 della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione.

Per quanto riguarda le decisioni pronunciate nell'ambito di un procedimento giudiziario avviato a partire dal 1º agosto 2022:

una decisione siffatta (a meno che non sia stata emessa da un organo giurisdizionale danese) è automaticamente riconosciuta nella Repubblica Federale di Germania ai sensi del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 (regolamento "Bruxelles II ter"), ovvero senza ricorrere ad alcuna procedura di riconoscimento.

Va osservato che il regolamento Bruxelles II ter prevede anche il riconoscimento automatico degli atti pubblici redatti o registrati formalmente e degli accordi registrati a partire dal 1° agosto 2022 in materia di divorzio e di separazione personale aventi effetti giuridicamente vincolanti nello Stato membro d'origine.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Per quanto riguarda le decisioni pronunciate nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati prima del 1º agosto 2022, si applicano le seguenti disposizioni:

laddove si applichi il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, l'organo giurisdizionale competente a esaminare l'opposizione al riconoscimento di tale decisione è di norma il tribunale distrettuale (tribunale della famiglia) nel cui distretto ha sede una corte d'appello nella cui giurisdizione territoriale:

  • la persona cui si riferisce la domanda risiede abitualmente; oppure
  • laddove non si applichi tale giurisdizione, sussiste un evidente interesse alla determinazione oppure una necessità di cure;
  • o, altrimenti, il tribunale della famiglia di Pankow.

Un'eccezione opera per la Bassa Sassonia, dove la competenza per i tre distretti regionali, in base a tali criteri, è concentrata nel tribunale distrettuale di Celle.

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni della legge sulle procedure internazionali in materia di diritto di famiglia, nella versione in vigore il 31 luglio 2022, in combinato disposto con le prescrizioni della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione.

Va osservato che lo stesso procedimento si applica, in linea di principio, anche alle domande di diniego del riconoscimento di un atto pubblico redatto o registrato formalmente o di diniego del riconoscimento di un accordo registrato in materia di divorzio e di separazione personale.

Per quanto riguarda le decisioni pronunciate nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati dal 1º agosto 2022, si applicano le seguenti disposizioni:

laddove si applichi il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, l'organo giurisdizionale competente a esaminare l'opposizione al riconoscimento di tale decisione è di norma il tribunale distrettuale (tribunale della famiglia) nel cui distretto ha sede una corte d'appello nella cui giurisdizione territoriale:

  • la persona cui si riferisce la domanda risiede abitualmente al momento dell'avvio del procedimento; oppure
  • laddove non si applichi tale giurisdizione, è riconosciuto un evidente interesse alla determinazione oppure una necessità di cure;
  • o, altrimenti, il tribunale della famiglia di Pankow.

Un'eccezione opera per la Bassa Sassonia, dove la competenza per i tre distretti regionali, in base a tali criteri, è concentrata nel tribunale distrettuale di Celle.

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni della legge sulle procedure internazionali in materia di diritto di famiglia, in combinato disposto con le prescrizioni della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

In Germania e ora in altri 16 Stati membri dell'Unione europea la legge applicabile al divorzio che comporti un conflitto di leggi è disciplinata dalle disposizioni del regolamento "Roma III" [regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale]. La legge designata a norma del regolamento Roma III deve quindi essere applicata indipendentemente dal fatto che sia o meno la legge di uno Stato membro che ne è parte.

 

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