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Regime patrimoniale tra coniugi

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Belgio
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

I coniugi che non hanno stipulato una convenzione matrimoniale sono soggetti, dal giorno del matrimonio, al regime legale patrimoniale, che prevede la comunione dei beni acquisiti dopo il matrimonio.

Tale regime legale patrimoniale suddivide i beni dei coniugi in tre patrimoni distinti: i due patrimoni personali dei coniugi, di cui fanno parte i beni appartenenti a ciascuno di essi prima del matrimonio e tutti i beni acquisiti per eredità o donazione durante il matrimonio, o i beni che vanno a sostituirli (articoli da 2.3.17 a 2.3.21 del codice civile). Alcuni beni o diritti sono propri, indipendentemente dal momento della loro acquisizione, ma può essere richiesta una compensazione a favore del patrimonio comune se per la loro acquisizione sono stati utilizzati fondi comuni: tra questi figurano le pertinenze dei beni immobili di ciascun coniuge, i capi di abbigliamento e gli oggetti per uso personale, il diritto alla pensione, ecc. (per l'elenco completo si vedano gli articoli 2.3.18 e 2.3.19 del codice civile). Il patrimonio comune è composto da tutti i redditi derivanti dall'attività professionale e dal patrimonio di ciascuno dei coniugi, nonché dai beni acquisiti a titolo oneroso durante il matrimonio (articolo 2.3.22 del codice civile).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono scegliere un regime patrimoniale redigendo una convenzione matrimoniale. Nel diritto belga, i regimi patrimoniali alternativi tra coniugi sono la separazione dei beni (con o senza clausola di compensazione) e la comunione universale.

Il regime di separazione dei beni (articoli da 2.3.61 a 2.3.77 del codice civile) prevede solo due patrimoni: quello di un coniuge e quello dell'altro coniuge. I redditi dei coniugi sono propri di ciascuno di essi, il che significa che ne dispongono liberamente. Ciò non vuol dire, tuttavia, che i coniugi che si sono sposati in regime di separazione dei beni non possano possedere nulla congiuntamente. I beni che essi possiedono insieme, tuttavia, non sono "comuni", bensì "indivisi". In questo caso si applicano le norme di diritto comune in materia di comproprietà (articoli 3.68 e seguenti del codice civile). Lo status specifico dell'abitazione familiare è riconosciuto anche in questo regime patrimoniale tra coniugi. I coniugi possono optare per una separazione dei beni pura e semplice, oppure prevedere anche clausole aggiuntive per garantire un certo grado di solidarietà. Essi devono inoltre indicare espressamente se accettano o meno una correzione giudiziale secondo equità in caso di divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell'unione coniugale.

Nel regime di comunione universale (articolo 2.3.54 del codice civile), i beni sono principalmente comuni. Tutti i beni appartengono congiuntamente a entrambi i coniugi, indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione.

La convenzione matrimoniale è, inoltre, un contratto solenne. Qualsiasi convenzione matrimoniale deve essere formalizzata con atto notarile, pena la nullità (articolo 2.3.6 del codice civile).

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

In linea di principio, i coniugi possono regolare liberamente il loro regime patrimoniale purché non vi prevedano disposizioni contrarie a una norma imperativa o all'ordine pubblico oppure all'esigenza di coerenza del loro regime patrimoniale (articolo 2.3.1 del codice civile).

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Il regime patrimoniale tra coniugi si scioglie in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; in tal caso, occorre procedere alla liquidazione e alla divisione del patrimonio coniugale. Ciò dipende dal regime patrimoniale tra coniugi applicabile.

In caso di scioglimento del regime legale, i beni appartenenti al patrimonio comune rientrano automaticamente in un'indivisione "post-comunione". Fino alla liquidazione e alla divisione del patrimonio coniugale si applicano le norme di diritto comune in materia di comproprietà (articoli 3.68 e seguenti del codice civile). Per quanto riguarda la liquidazione e la divisione finale del patrimonio coniugale, occorre determinare la composizione esatta dei tre patrimoni (articoli da 2.3.41 a 2.3.50 del codice civile).

In caso di scioglimento del regime di comunione universale, anche i beni del patrimonio comune rientrano automaticamente in un'indivisione "post-comunione". All'atto dello scioglimento di un regime di separazione dei beni, è richiesta solo la liquidazione/divisione di eventuali beni indivisi. In tale contesto, è il codice giudiziario a disciplinare la liquidazione/divisione (giudiziaria) (articoli da 1205 a 1224 del codice giudiziario). Se i coniugi hanno aggiunto clausole con meccanismi di rettifica al loro regime di separazione dei beni, o se hanno optato per la possibilità di una correzione giudiziale secondo equità, saranno applicate tali misure.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Sotto il profilo del diritto matrimoniale: in assenza di altre clausole in un atto matrimoniale, il patrimonio comune è diviso in due tra i coniugi. Il coniuge superstite dispone quindi, in tutti i casi, della piena proprietà della metà del patrimonio comune.

Sotto il profilo del diritto successorio: il coniuge superstite riceve la piena proprietà della metà del patrimonio comune e ottiene l'usufrutto del patrimonio proprio del coniuge deceduto se non vi sono figli, ma fratellastri e sorellastre oppure genitori (o nonni). In caso di discendenti, la totalità dei beni della successione spetta ai figli in regime di nuda proprietà. Il coniuge superstite, dal canto suo, ottiene l'usufrutto. In assenza di figli, fratellastri, sorellastre o genitori (o nonni), la totalità dei beni della successione spetta, con piena proprietà, al coniuge superstite. I coniugi possono anche inserire nella convenzione matrimoniale clausole specifiche a favore del coniuge superstite dopo il decesso di uno di essi (articolo 2.3.55 del codice civile).

Il diritto successorio tutela il coniuge superstite anche in caso di donazioni fatte dal coniuge deceduto. Al coniuge superstite deve essere assegnata obbligatoriamente una quota minima (quota di legittima) dell'eredità. Questi ha sempre almeno diritto all'usufrutto su metà dei beni della successione. Tale metà comprende, come minimo, l'usufrutto dell'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia e dei suoi arredi, anche se il valore è superiore alla metà dell'usufrutto della successione (articolo 4.147 del codice civile).

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Il tribunale della famiglia è competente a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Ciascuno dei coniugi ha il diritto di disporre dei propri beni (articolo 2.3.39 del codice civile), ad eccezione dell'abitazione familiare. Essa non può mai essere venduta o ipotecata da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro (articolo 215, primo comma, del vecchio codice civile). Il patrimonio comune deve essere gestito nell'interesse della famiglia. In generale, entrambi i coniugi possono gestire il patrimonio comune e compiere atti di ordinaria amministrazione, in particolare in relazione al nucleo familiare e all'educazione dei figli. In alcuni casi, la gestione è riservata a uno solo dei coniugi, ad esempio quando gli atti riguardano l'esercizio della sua professione (articolo 2, comma 3.31, del codice civile). Riguardo agli altri atti che possono essere compiuti da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge è tenuto a rispettarli (articolo 2.3.30 del codice civile). Per le questioni più importanti, come la stipula di un mutuo ipotecario o la vendita di un immobile, entrambi i coniugi sono tenuti ad agire congiuntamente (articoli 2.3.32 e 2.3.33 del codice civile). In assenza del consenso di uno dei coniugi, l'atto giuridico può essere dichiarato nullo (articoli 2.3.36 e 2.3.37 del codice civile).

I debiti contratti prima del matrimonio e i debiti che gravano sulle successioni e le liberalità acquisite durante il matrimonio restano propri (articolo 2, comma 3.23, del codice civile). Sono inoltre debiti propri quelli contratti da uno dei coniugi nell'interesse esclusivo del proprio patrimonio personale (per l'elenco completo si veda l'articolo 2.3.24 del codice civile). Sono comuni, tra gli altri, i debiti contratti da uno dei coniugi per le esigenze della famiglia e per l'educazione dei figli (per l'elenco completo si veda l'articolo 2.3.25 del codice civile).

In linea di principio, ciascun coniuge risponde del pagamento dei propri debiti con il patrimonio e i redditi propri (articolo 2.3.26, primo comma, del codice civile). Esistono, tuttavia, alcune eccezioni a tale regola (cfr. articolo 2.3.26, dal secondo al quarto comma, del codice civile). Quando un debito è stato contratto da entrambi i coniugi, i creditori possono soddisfarsi sia sul patrimonio personale di ciascun coniuge sia sul patrimonio comune (articolo 2.3.27 del codice civile). In linea di principio, un debito comune può essere ripagato sia con il patrimonio personale di ciascuno dei coniugi sia con il patrimonio comune. Tale regola, tuttavia, conosce anche eccezioni (cfr. articolo 2.3.28 del codice civile).

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro

In caso di scioglimento, la convenzione matrimoniale smette di produrre effetti. In caso di scioglimento del regime legale patrimoniale, i coniugi o il coniuge superstite sono tenuti a redigere un inventario dei beni mobili e dei debiti comuni (articolo 2.3.42 del codice civile).

Ciascun coniuge acquisisce innanzi tutto la proprietà dei propri beni. Successivamente viene redatto, per ciascun coniuge, un prospetto delle compensazioni tra il patrimonio comune e il patrimonio proprio. Si procede poi alla liquidazione del passivo e del prospetto delle compensazioni e alla divisione dell'attivo netto (articolo 2.3.43, primo comma, del codice civile).

Segue quindi la divisione della successione, in linea di principio in parti uguali, salvo diverso accordo (articolo 2.3.50 del codice civile).

Il regime patrimoniale tra coniugi può essere sciolto mediante accordi amichevoli. La ripartizione dei beni che devono essere iscritti nel registro dell'ufficio competente dell'Amministrazione generale del Registro della documentazione sul patrimonio è effettuata mediante atto notarile. Se i coniugi non riescono a raggiungere un accordo sullo scioglimento del regime patrimoniale e sulla divisione dei beni, il notaio incaricato della liquidazione, previamente nominato dal giudice competente per le cause familiari, redige una relazione. Le parti sono libere di accettare il progetto di relazione del notaio incaricato della liquidazione. In caso di mancata accettazione, devono sollevare un'obiezione al progetto. Il tribunale della famiglia può quindi pronunciarsi e approvare il rendiconto liquidativo contenente il progetto di divisione e respingere le obiezioni, oppure concludere che le obiezioni sono (pienamente o parzialmente) fondate.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

È richiesta l'iscrizione al registro dell'ufficio competente dell'Amministrazione generale del Registro della documentazione sul patrimonio, che deve avvenire con atto notarile.

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