Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Giudici di primo grado.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Il riesame previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento può aver luogo mediante l’annullamento di sentenze definitive, su istanza del debitore, in conformità con l’articolo 501 e segg. della legge 1/2000, del 7 gennaio 2000, del codice di procedura civile. Il riesame previsto all’articolo 20, paragrafo 2, può aver luogo mediante azione di nullità di atti giudiziari (articolo 238 e segg. della Ley Orgánica 6/1985, 1° luglio, del Poder Judicial). In entrambi i casi sono competenti i giudici di primo grado.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Il modulo per la domanda può essere presentato direttamente, per lettera o per fax.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Spagnolo.