Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Per le domande di ingiunzione di pagamento europea è competente unicamente il tribunale commerciale di Vienna (articolo 252, secondo comma, del Codice di procedura civile austriaco).
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Dal punto di vista procedurale, le domande di revisione di cui all'articolo 2, primo e secondo comma sono trattate come domande di "restitutio in integrum". Tuttavia, una decisione relativa alla concessione di un provvedimento ai sensi del paragrafo 2 è impugnabile (articolo 252, quinto comma, del Codice di procedura civile austriaco).
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Le informazioni ai fini dei procedimenti europei d'ingiunzione di pagamento possono essere presentate in formato cartaceo o elettronico sulla piattaforma digitale di informazione JustizOnline al seguente indirizzo: https://justizonline.gv.at/jop/web/home, o facendo ricorso alla giustizia elettronica. Da un punto di vista tecnico, l'uso della giustizia elettronica presuppone la disponibilità di un software speciale e l'uso di un organo mittente. Un elenco regolarmente aggiornato di tali entità è disponibile nella banca dati degli avvisi ufficiali (Ediksdatei) all'indirizzo: https://edikte.justiz.gv.at/edikte/km/eredi24.nsf/docs/erv.
Non è possibile trasmettere tramite fax o e-mail.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
La lingua accettata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è il tedesco.
Oltre alla lingua ufficiale (il tedesco), è possibile utilizzare l'ungherese dinanzi ai tribunali distrettuali di Oberpullendorf e Oberwart; lo sloveno può essere utilizzato dinanzi ai tribunali distrettuali di Ferlach, Eisenkappel e Bleiburg e il croato dinanzi ai tribunali di Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf e Oberwart.