Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Per le domande di ingiunzione di pagamento europea è competente unicamente il tribunale commerciale di Vienna (articolo 252, secondo comma, del Codice di procedura civile austriaco).
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Dal punto di vista procedurale, le domande di revisione di cui all'articolo 2, primo e secondo comma sono trattate come domande di "restitutio in integrum". Tuttavia, una decisione relativa alla concessione di un provvedimento ai sensi del paragrafo 2 è impugnabile (articolo 252, quinto comma, del Codice di procedura civile austriaco).
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Le domande relative al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento possono essere effettuate sia su supporto cartaceo, sia elettronicamente, utilizzando il WebERV (giustizia elettronica basata sul web). In linea di principio il WebERV è disponibile per le persone fisiche e giuridiche. I prerequisiti tecnici a tal fine sono un software speciale e l'esistenza di un'agenzia che trasmette. Un elenco di agenzie che attualmente trasmettono si trova sul seguente sito: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.
Non è possibile trasmettere tramite fax o e-mail.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
La lingua accettata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è il tedesco.
Oltre alla lingua ufficiale (il tedesco), è possibile utilizzare l'ungherese dinanzi ai tribunali distrettuali di Oberpullendorf e Oberwart; lo sloveno può essere utilizzato dinanzi ai tribunali distrettuali di Ferlach, Eisenkappel e Bleiburg e il croato dinanzi ai tribunali di Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf e Oberwart.