A Gibilterra i procedimenti giudiziari sono regolati dalle disposizioni delle Civil Procedure Rules 1998 (CPR), (codice di procedura civile), e dalle Supplementary Directions (istruzioni complementari). L'applicazione delle disposizioni delle Civil Procedure Rules 1998 (CPR) (con le relative modifiche) è prevista ai sensi delle Supreme Court Rules 2000.
        
            Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
      
      
        
                A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la Supreme Court.
        
            Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
      
      
        
                A Gibilterra la domanda di riesame in base all'articolo 20 dev'essere presentata ai sensi della parte 23 delle Civil Procedure Rules.
        
            Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
      
      
        
                Il mezzo di comunicazione accettato a Gibilterra per avviare l'ingiunzione di pagamento europea è l'invio per posta (ciò è dovuto alla necessità di corrispondere una tassa giudiziaria per avviare il procedimento).
        
            Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
      
      
        
                La lingua ufficiale accettata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.
