Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
      
      
        
                Competente ad emettere l'ingiunzione europea di pagamento è il tribunale di primo grado di Helsinki.
        
            Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
      
      
        
                L'articolo 20 del regolamento, riguardante il riesame dell'ingiunzione europea di pagamento, è di applicazione diretta in Finlandia. L'organo giurisdizionale competente per l'applicazione dell'articolo 20 è il tribunale di primo grado di Helsinki.
Oltre al disposto dell'articolo 20 del regolamento, all'ingiunzione europea di pagamento si applicano anche le disposizioni sui mezzi straordinari di ricorso di cui al capo 31 del Codice di procedura civile. Sono inclusi i ricorsi basati su un errore procedurale (capo 31, articolo 1) e sulla revoca di una sentenza definitiva (capo 31, articolo 7). Inoltre, l'articolo 17 del capo 31 del Codice di procedura civile contiene una disposizione speciale sulla concessione di un nuovo termine ultimo.
        
            Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
      
      
        
                La legge n. 13/2003 sulle comunicazioni elettroniche nelle attività delle pubbliche autorità comprende, tra l'altro, disposizioni sull'invio dei documenti giudiziari ai tribunali finlandesi. A norma di questa legge, i mezzi di comunicazione accettati sono la posta, il fax e i messaggi elettronici.
        
            Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
      
      
        
                Le ingiunzioni europee di pagamento possono essere redatte in finlandese, svedese o inglese.
