Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Articolo 2 della legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea:
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea, quale indicata all'articolo 7 del regolamento, viene presentata in tribunale dell'Aia.
Se una domanda è presentata dinanzi a un organo giurisdizionale diverso dal Tribunale dell'Aja, il giudice si dichiara incompetente e la rinvia al Tribunale dell'Aja. Il cancelliere del primo organo giurisdizionale trasmette al cancelliere del Tribunale dell'Aja una notifica della decisione, corredata dei documenti pertinenti.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Articolo 9 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea
1. Il convenuto può presentare domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva ai sensi del regolamento, dinanzi al giudice che l'ha emessa in base ai motivi di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento.
2. La domanda deve essere presentata:
a. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, entro quattro settimane dalla notifica al convenuto dell'ingiunzione di pagamento esecutiva;
b. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, entro quattro settimane da quando non sussistono più i motivi ivi menzionati;
c. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento, entro quattro settimane dalla notifica al convenuto del motivo ivi indicato per chiedere il riesame.
3. Per la presentazione di una domanda di riesame non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Conformemente al diritto processuale civile olandese (articolo 33 del Codice di procedura civile olandese), la presentazione per via elettronica della domanda d'ingiunzione di pagamento europea è consentita se lo prevede il regolamento processuale del tribunale. Per il momento nessun tribunale offre questa possibilità: per la presentazione della domanda sono quindi consentite solo le seguenti modalità:
- la posta
- il deposito presso la cancelleria del tribunale.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea l'unica lingua accettata è la lingua neerlandese. L'ingiunzione di pagamento europea può essere presentata in neerlandese o essere tradotta in neerlandese.