Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Il giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Il procedimento per l'impugnazione è previsto all'articolo 20 del regolamento e il giudice competente è la sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Sono ammessi i seguenti strumenti di comunicazione in base alla procedura dell'ingiunzione di pagamento europea:
i) presentazione presso la cancelleria, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera a) del Codice di procedura civile;
ii) spedizione con lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera b) del Codice di procedura civile.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Gli atti devono essere redatti in portoghese.