Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Il richiedente può presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato all'autorità competente di persona (per iscritto o a voce) o per posta.
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Le lingue per la compilazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato sono l'ungherese o l'inglese.