La direttiva è stata recepita mediante avviso legale (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
(48 Kb)
).
Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
La competenza territoriale si estende all'isola di Malta e all'isola di Gozo.
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Le comunicazioni possono essere inviate:
- via fax (00356 25902859) o
- a mezzo posta:
Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili
Il-Qorti,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta,
Malta
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
La domanda può essere compilata in maltese o inglese.