La direttiva 2003/8/CE, del Consiglio, è stata recepita nella legislazione nazionale estone mediante la legge sul patrocinio a spese dello Stato , entrata in vigore il 1° marzo 2005.
Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
Le modalità della trasmissione di una domanda intesa ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato sono fissate all'articolo 10 della legge sul patrocinio a spese dello Stato.
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Le richieste di patrocinio a spese dello Stato devono essere trasmesse per iscritto alla corte territorialmente competente per la contea. Il modulo di domanda è disponibile sul sito Web del ministero della giustizia sito web del ministero della giustizia e in ogni corte e studio legale.
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Le domande di patrocinio a spese dello Stato devono essere trasmesse in estone. Esse possono anche essere trasmesse in inglese se il patrocinio a spese dello Stato è richiesto da una persona fisica residente in un altro Stato membro dell'Unione europea o da un cittadino o da una persona giuridica di un altro Stato membro dell'Unione europea. Le domande trasmesse alla corte in un'altra lingua saranno rispedite al mittente.