1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
È possibile presentare una domanda introduttiva di un procedimento civile avvalendosi dei servizi elettronici degli organi giurisdizionali svedesi, Firmare e inviare la domanda digitale - organi giurisdizionali svedesi.
Nel procedimento sommario la domanda di ingiunzione di pagamento all'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può essere presentata attraverso internet.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Il sistema elettronico è fruibile per tutti i tipi di domande in ambito civilistico.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Il servizio è accessibile ininterrottamente.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Le domande introduttive di un procedimento civile presentate mediante il sistema elettronico devono contenere le stesse informazioni delle domande presentate attraverso altri canali. Esiste un modulo che può essere utilizzato a tal fine (Domanda introduttiva - organi giurisdizionali svedesi), tuttavia è consentito redigere la propria domanda, purché contenga la stesse informazioni.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
La protezione dei dati personali è conforme alla normativa vigente in materia.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Sì, la domanda dev'essere firmata con la firma digitale.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
La domanda introduttiva di procedimento civile presentata elettronicamente è equivalente a una domanda civile presentata con mezzi diversi da quelli elettronici.
Una domanda elettronica di ingiunzione di pagamento alla autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata è presentata per iscritto, munita di firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. L'autorità pubblica per l'esecuzione forzata può esonerare dalla firma chi può introdurre un gran numero di domande di ingiunzioni di pagamento in modo affidabile e tecnicamente adeguato. Se una controversia relativa a un'ingiunzione di pagamento è presentata a un giudice per essere trattata come una causa ordinaria. non è necessario integrare la domanda elettronica mediante la firma su carta.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Le norme che valgono per una domanda avviata per via elettronica si applicano anche alle domande avviate con altri mezzi.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Non è obbligatorio inserire il controricorso nel sistema elettronico se la domanda di procedimento civile è stata introdotta per via elettronica.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Si applicano le medesime norme procedurali, indipendentemente dalle modalità di introduzione del procedimento civile.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Si applicano le medesime norme procedurali, indipendentemente dalle modalità di introduzione del procedimento civile.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
I documenti che non devono essere provvisti di firma autografa possono essere presentati per via elettronica. Ciò significa che, in linea di principio, è possibile presentare in forma elettronica tutti i documenti. In un caso particolare l'organo giurisdizionale può decidere che un documento archiviato elettronicamente deve essere confermato dal mittente mediante un documento recante firma originale.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
L'organo giurisdizionale può anche inviare un documento per via elettronica e la ricezione del documento va confermata ad es. tramite e-mail, se ritenuto appropriato relativamente, tra l'altro, alla normativa vigente in materia di dati personali.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
Le decisioni giudiziarie sono inviate per posta, se non diversamente richiesto da una parte. Se opportuno, per es. in riferimento alle norme vigenti in materia di dati personali, il documento può essere inviato via fax o posta elettronica o in altro modo in formato elettronico.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
È possibile inviare un'impugnazione via e-mail. Se necessario, l'organo giurisdizionale può chiedere che il mittente confermi l'impugnazione trasmettendo un documento originale controfirmato.
Per quanto riguarda la notifica, cfr. risposta al quesito 13.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
La richiesta di esecuzione può essere presentata dall'avente diritto personalmente o per il tramite di un rappresentante, verbalmente o per iscritto. La richiesta verbale presuppone che il richiedente (la persona che chiede l'esecuzione) si rechi di persona presso l'autorità preposta all'esecuzione. La richiesta scritta deve essere controfirmata dal richiedente o dal suo rappresentante. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può tuttavia ammettere che chi presenta numerose domande, possa avvalersi del mezzo elettronico.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
No.