1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
Sì, le persone fisiche o giuridiche registrate a Cipro possono intraprendere azioni legali tramite Internet (accesso unico ai servizi digitali della Repubblica di Cipro). L'accesso è possibile da computer situati nella Repubblica di Cipro.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Questa procedura si applica alla procedura civile, all'amministrazione e ai tribunali speciali (ad eccezione del tribunale amministrativo competente per la protezione internazionale). Sono esclusi la Corte costituzionale suprema, la Corte suprema (di terzo grado) e gli organi giurisdizionali che esercitano la giurisdizione penale.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Questo servizio è disponibile 24h/24 e 7 giorni/7, tranne quando il sistema elettronico viene interrotto per la manutenzione programmata.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Oltre al modulo di domanda, devono essere inseriti nel sistema elettronico anche alcuni dettagli dell'azione/richiesta, come i recapiti delle parti.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Il sistema deve disporre di tutte le specifiche necessarie per la trasmissione e l'archiviazione sicure dei dati.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Non è richiesta l'apposizione di alcuna firma. Il sistema appone automaticamente la data e l'ora.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
Le spese di giudizio sono pagate allo stesso modo e per lo stesso importo dei procedimenti non elettronici.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Non vi è alcuna possibilità di revoca dopo la registrazione, a meno che la registrazione non sia rifiutata dal registro competente.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Sì.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Il procedimento è avviato, proseguito e completato elettronicamente.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Non vi è alcuna differenza rispetto alla procedura non elettronica. Si applicano le disposizioni dei regolamenti pertinenti.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
Sì, per i casi di cui al precedente punto 2.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
No, le notifiche sono in forma fisica.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
Sì. Le decisioni sono inserite nel fascicolo elettronico e le parti possono richiederle.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
È possibile registrare un ricorso attraverso il sistema, se del caso. La notifica di un ricorso è effettuata fisicamente.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Sì, ma non interamente e non in tutti i casi.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Sì, dando accesso al fascicolo giudiziario elettronico che li riguarda.