1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
Sì, è possibile avviare un'azione in giudizio tramite un portale web sicuro delle autorità giudiziarie. Ciò vale per i cittadini, gli avvocati e gli altri operatori del diritto, nonché per gli imprenditori, le aziende e altre organizzazioni.
Tuttavia non è ancora possibile avviare procedimenti per via elettronica dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali o per tutti i tipi di procedimenti giudiziari.
Nei procedimenti di cassazione dinanzi alla Corte Suprema (Hoge Raad), il procedimento può essere avviato per via elettronica. È obbligatorio in materia civile e (dal 1o gennaio 2023) in materia penale.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Nel diritto civile:
- gli avvocati possono depositare un'istanza di sequestro per via elettronica presso tutti gli organi giurisdizionali (rechtbanken);
- gli avvocati possono presentare una domanda di divorzio consensuale per via elettronica presso il rechtbank Midden-Nederland (palazzo di giustizia di Utrecht) e il rechtbank Overijssel (palazzo di giustizia di Almelo);
- gli avvocati sono tenuti a procedere per via elettronica in cassazione dinanzi alla Corte Suprema, cfr. Procedura digitale dinanzi alla Corte Suprema - Hoge Raad.
Nel diritto amministrativo:
- gli avvocati sono tenuti ad avviare i procedimenti per via elettronica in materia di asilo e accoglienza;
- gli avvocati possono decidere di ricorrere a procedure digitali nei processi ordinari che coinvolgono stranieri;
- i cittadini, gli avvocati e gli altri operatori della giustizia possono optare per procedure digitali dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali di appello in materia tributaria;
- i cittadini, gli avvocati e gli altri operatori della giustizia possono decidere di avviare un procedimento di cassazione per via elettronica dinanzi alla Corte Suprema;
- i cittadini, gli avvocati e gli altri operatori della giustizia possono decidere di avviare un procedimento per via elettronica, in prima istanza o in appello, dinanzi al Consiglio di Stato (Raad van State), cfr. Procedura digitale - Consiglio di Stato.
Una panoramica attuale della digitalizzazione nelle corti e nei tribunali, suddivisa per giurisdizione, è disponibile alla pagina dedicata alla Digitalizzazione della giustizia | Giustizia.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
È possibile avviare procedimenti o depositare atti processuali presso vari organi giurisdizionali tramite un portale web. Tale portale è sempre accessibile. La manutenzione e i malfunzionamenti del sistema sono segnalati sul sito web dell'organo giurisdizionale interessato. Per ricevere assistenza, è generalmente possibile contattare un servizio di assistenza, come il centro di servizi della giustizia, per via elettronica e telefonica, dal lunedì al venerdì, durante l'orario di lavoro e nelle prime ore della sera.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Qualora sia possibile svolgere un determinato procedimento giudiziario per via elettronica, determinati atti processuali devono essere depositati sul portale web dell'organo giurisdizionale interessato. In generale è opportuno compilare un questionario digitale sul portale web. I file di testo devono essere forniti in formato PDF/A, con una dimensione massima di 25 megabyte, e devono essere conformi ai requisiti di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Le registrazioni audio devono essere in formato MP3, le immagini in formato JPEG e le registrazioni video in formato MP4-H.264.
Queste specifiche sono state stabilite dagli organi giurisdizionali nei loro regolamenti di procedura. (Regolamento di procedura | Giustizia).
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Le autorità giudiziarie registrano i dati (personali) necessari per garantire il corretto svolgimento della procedura. Tali dati personali sono trattati in modo riservato e protetto in conformità delle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). La "busta elettronica" contenente gli atti giudiziari e i loro allegati è cifrata per garantire che il loro contenuto possa essere letto solo dall'organo giurisdizionale destinatario.
Link a: Digitalizzazione della giustizia | Giustizia.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Sì, l'accesso al portale web di un organo giurisdizionale richiede l'uso di mezzi di autenticazione digitale. Il regolamento di procedura applicabile determina i mezzi di autenticazione autorizzati [wetten.nl - Regolamento - Decreto sulle procedure elettroniche - BWBR0044275 (overheid.nl)]. Per gli avvocati si tratta della tessera di avvocato (advocatenpas), per le organizzazioni dell'e-Herkenning mentre per i cittadini del DigiD con controllo aggiuntivo via SMS.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
Sì, i diritti di cancelleria sono dovuti per tutti i procedimenti. Non è prevista una tariffa separata per le procedure digitali. Nei casi di procedimenti elettronici il pagamento dei diritti di cancelleria viene effettuato per via elettronica. In mancanza di pagamento, l'azione non può essere avviata (o proseguita). Gli studi legali possono essere titolari di un conto corrente presso le autorità giudiziarie.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Sì, il regolamento di procedura dell'organo giurisdizionale in questione definisce le modalità per rinunciare all'istanza.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
No, il soggetto convenuto deve rispondere online solo qualora il procedimento debba essere condotto obbligatoriamente per via elettronica. Nel caso delle procedure digitali volontarie, il soggetto convenuto può, a seconda delle disposizioni del regolamento di procedura, depositare atti scritti e utilizzare il Veilig Mailen (sistema protetto di scambio di e-mail con l'autorità giudiziaria).
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Il procedimento elettronico si svolge esclusivamente online. Il soggetto convenuto riceve per e-mail la notifica di ogni nuovo documento depositato nel fascicolo elettronico. Egli stesso può provvedere ad aggiungere documenti e consultare il suo fascicolo online. La decisione del giudice viene creata come fascicolo digitale e messa a disposizione delle parti in formato digitale.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Qualora gli atti del fascicolo siano stati notificati correttamente alla controparte, la sentenza può essere emessa in contumacia. La controparte viene informata per iscritto relativamente agli atti del procedimento.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
Cfr. la risposta ai quesiti 1 e 2. Nei casi in cui la procedura digitale non è obbligatoria, i documenti possono essere depositati anche per posta. La trasmissione di messaggi e documenti per posta elettronica ordinaria non è autorizzata. In virtù del decreto sulle procedure elettroniche (Besluit Elektronisch procederen), gli organi giurisdizionali stabiliscono nei loro regolamenti di procedura quali sistemi possono essere utilizzati per lo scambio protetto di e-mail.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
No, di norma gli atti giudiziari, in particolare le decisioni giudiziarie, non possono essere notificati via Internet. Cfr. altresì, a tale proposito, la risposta al quesito 10.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
Sì, ma sono digitali solo le decisioni giudiziarie emesse nell'ambito di procedure svolte per via elettronica. La decisione giudiziaria viene quindi notificata alle parti tramite il portale web protetto.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
Sì, è possibile proporre un'impugnazione online. Ciò vale per un numero limitato di procedure (cfr. la risposta al quesito 2). La decisione giudiziaria è comunicata alle parti anche per via digitale al termine della procedura di appello digitale in questione. La decisione giudiziaria non può essere notificata per via elettronica.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Di norma, non è possibile avviare un procedimento di esecuzione online. Gli avvocati possono tuttavia presentare un'istanza di sequestro online (cfr. la risposta al quesito 2).
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Sì, nei casi in cui il procedimento si svolge per via elettronica, le parti e i loro rappresentanti legali possono consultare il fascicolo online. Per farlo possono collegarsi al portale web dell'organo giurisdizionale.