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Gestione online delle cause e comunicazione elettronica con gli uffici giudiziari

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Spagna
Contenuto fornito da
European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, in generale in tutto il paese.

Nella maggior parte dei territori il sistema è obbligatorio per gli avvocati e i procuratori che rappresentano e difendono le parti, nonché per le persone giuridiche, sebbene in alcuni territori non sia ancora pienamente operativo.

Per le persone fisiche il sistema è facoltativo dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, in alcuni territori, questa opzione è attualmente in fase di sviluppo.

Esiste, in seno al ministero della Giustizia, il "PUNTO DE ACCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", che contiene un elenco di siti web relativi alla giustizia e che agevolano l'accesso a servizi, procedimenti giudiziari e informazioni sull'amministrazione della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura (Consejo General del Poder Judicial), le procure dello Stato e gli organismi pubblici ad esse collegati o da esse dipendenti, nonché le amministrazioni competenti in materia di giustizia e altre amministrazioni pubbliche oppure organizzazioni che rappresentano gli interessi degli operatori della giustizia.

Qualsiasi persona fisica o giuridica in possesso di una carta d'identità elettronica o di un certificato digitale può depositare atti online.

La "SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA" consente di svolgere determinate pratiche mediante un registro accessibile per via elettronica e contenente informazioni nonché i media e i relativi indirizzi. Tramite la Sede Judicial Electrónica, è inoltre possibile conferire la procura generale alle liti e poteri di rappresentanza per altri servizi pratici al procuratore.

Occorre utilizzare una firma elettronica registrata che garantisca l'autenticità del contenuto dei documenti rilevanti e avere la prova inconfutabile del loro invio e della ricezione.

Per i procedimenti avviati a partire dal 20 marzo 2024:

  •  l'accesso digitale, il deposito di atti e documenti e la notifica di decisioni processuali per via elettronica saranno generalizzati in tutti i tipi di procedimenti per gli operatori e le persone fisiche che lo desiderano,
  • il fascicolo giudiziario elettronico e la sua consultazione online saranno generalizzati per le parti del procedimento,
  • sarà preferita la realizzazione di atti processuali a distanza, per via elettronica utilizzando uno strumento di identificazione digitale in un ambiente sicuro o tramite videoconferenza, anche se il giudice potrà decidere diversamente in considerazione del domicilio dell'interveniente e delle circostanze del caso,
  • saranno regolamentati i punti di accesso e i luoghi sicuri.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Tipo di causa:

Per tutti i procedimenti civili, commerciali e sociali di diritto interno, anche se in alcuni territori l'attuazione è ancora in corso. Nonostante i problemi occasionali dovuti a malfunzionamenti riguardanti l'attuazione, lo sviluppo e il miglioramento del sistema continuano senza interruzioni.

Anche l'atto introduttivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e del procedimento per controversie di modesta entità può essere depositato attraverso Internet, sebbene i sistemi siano attualmente in fase di aggiornamento in alcuni territori.

Poiché questa opzione è attualmente offerta progressivamente ai privati, potrebbe essere temporaneamente limitata in alcuni territori.

Esclusivamente via Internet:

Per gli avvocati, i procuratori e gli altri rappresentanti legali delle parti, nonché per le persone giuridiche, è obbligatorio avviare un procedimento via Internet. Questa opzione è generalmente disponibile in tutto il territorio nazionale.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Di norma, qualsiasi tipo di documento può essere depositato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tuttavia, se l'atto viene effettuato in un giorno non lavorativo, produrrà i suoi effetti solo il giorno lavorativo seguente.

Inoltre, talvolta il sistema non è disponibile in giorni non lavorativi per motivi tecnici o di manutenzione, in particolare durante le vacanze giudiziarie del mese di agosto.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Si raccomandano i seguenti formati: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Gli archivi compressi .zip possono contenere solo documenti in formato .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

In nessun caso LexNET accetta fascicoli contenenti documenti audio, video o archivi .zip compressi che contengano fascicoli nei formati suddetti.

Nel caso in cui il documento sia troppo voluminoso e blocchi il sistema, sarà necessario presentare la relativa versione su carta; non è tuttavia ammesso riunire artificialmente diversi documenti in un unico documento digitale.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Le amministrazioni pubbliche competenti devono fornire i mezzi elettronici adeguati. La sicurezza è garantita da un sistema di certificazione preventivo della firma elettronica dei rappresentanti legali e dei privati cittadini, delle carte crittografiche e dei certificati elettronici che permettono l'accesso di operatori autorizzati. Occorre ricorrere a un sistema che possa garantire l'autenticità del contenuto dei documenti inviati e che permetta di costituire una prova inconfutabile dell'invio e della loro ricezione.

La regolamentazione dei punti di accesso sicuri e degli strumenti di identificazione digitale in un ambiente sicuro sarà oggetto di sviluppi normativi.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Sì, con un sistema di certificazione preventiva.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Le azioni processuali avviate da persone giuridiche sono soggette al pagamento delle relative spese, contrariamente a quelle avviate da persone fisiche.

Tali spese devono essere pagate per via elettronica, via internet e la prova del pagamento dev'essere allegata all'atto introduttivo (si tratta di un requisito non inderogabile).

Non vi è alcuna differenza tra i procedimenti elettronici e quelli non elettronici.

Maggiori informazioni figurano a questo indirizzo.

Il pagamento delle spese giudiziarie può essere effettuato sul sito Internet dell'autorità fiscale.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non è possibile annullare un'azione già avviata.

Si deve presentare la rinuncia formale in forma elettronica.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Ogni parte in causa agisce secondo le proprie caratteristiche, come indicato in precedenza.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Gli atti processuali automatizzati sono attualmente in fase di attuazione.

Al momento l'aspetto elettronico riguarda soltanto la presentazione di documenti e di comunicazioni ai rappresentanti legali delle parti; il procedimento svolto dal tribunale non è automatico.

L'organo giurisdizionale fornirà il documento in formato elettronico e lo notificherà per via elettronica o su carta, conformemente alle disposizioni applicabili nonché a seconda dei casi e delle scelte di ciascun tipo di parte comparente.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Gli atti processuali automatizzati sono attualmente in fase di attuazione.

Al momento il procedimento svolto dal tribunale non è automatico; il tribunale fornirà il documento nel formato elettronico e lo notificherà per via elettronica o su carta, conformemente alle disposizioni applicabili nonché a seconda dei casi e delle scelte di ciascun tipo di parte comparente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Sì, il deposito degli atti procedurali e la presentazione dei documenti si effettuano alle stesse condizioni descritte al punto 1 per l'avvio del procedimento, gli unici limiti sono rappresentati dal tipo di documento e dalle sue dimensioni.

Sì, il tribunale chiede l'originale di un documento; quest'ultimo dev'essere depositato presso l'organo giurisdizionale, ma può essere inviato anche per posta.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

La regola generale è che gli atti devono essere notificati per via elettronica e ciò è obbligatorio per i rappresentanti legali delle parti.

L'automazione dopo la decisione giudiziaria o procedurale è in fase di attuazione.

Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.

Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta in via opzionale, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.

Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, alle stesse condizioni descritte al punto 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, alle stesse condizioni descritte ai punti 1 e 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, alle stesse condizioni descritte al punto 1 per l'avvio del procedimento di merito.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Questa è la regola generale in tutto il territorio nazionale attraverso le applicazioni informatiche ACCEDA e HORUS, sebbene possano verificarsi problemi specifici di attuazione.

Di norma, tale accesso deve essere richiesto all'organo giurisdizionale competente; Le parti e i loro rappresentanti legali sono informati dei siti web del ministero della Giustizia menzionati al punto 1 e ne è agevolato l'accesso.

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