Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
Il diritto lituano non prevede requisiti di forma supplementari per quanto riguarda gli accordi di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Il diritto lituano non prevede la possibilità di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale dinanzi all'organo giurisdizionale nel corso del procedimento.