Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
La legge austriaca non prevede ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Ai sensi del diritto austriaco (§ 11(3) IPRG), i coniugi possono scegliere la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 anche dinanzi al giudice nel corso del procedimento, purché la scelta della legge sia esplicita e non meramente dedotta in base al comportamento.