Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
Per le convenzioni sulla scelta della legge applicabile, la legislazione lettone non prevede requisiti formali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
La repubblica di Lettonia non prevede la possibilità di designare la legge applicabile dinnanzi alla giurisdizione durante il processo.