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Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Informazioni nazionali sul regolamento (UE) n. 1259/2010

Informazioni generali

L'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia mediante l'adozione di misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile a carattere transfrontaliero. Allo stesso tempo la crescente mobilità dei cittadini sul mercato interno esige più flessibilità e una maggiore certezza del diritto.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("regolamento Roma III") risponde adeguatamente alle necessità dei cittadini in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, tutela il coniuge debole nella causa di divorzio e previene il "turismo giudiziario.". Evita altresì procedimenti, complessi, lunghi e dolorosi.

Più precisamente, il suddetto regolamento consente alle coppie internazionali di concordare anticipatamente quale legislazione si applicherebbe al loro divorzio o separazione, purché tale legge sia la legge dello Stato membro con il quale hanno maggiori legami. Se la coppia non trova un accordo, i giudici possono applicare una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile.

Il regolamento non si applica tuttavia alle materie che seguono: la capacità giuridica delle persone fisiche; l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; l'annullamento di un matrimonio; il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio; la responsabilità genitoriale; gli obblighi di mantenimento nonché le amministrazioni fiduciarie e le successioni. Questo non incide neppure sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione).

Si tratta di uno strumento che attua la cooperazione rafforzata fra gli Stati membri partecipanti. Questa cooperazione rafforzata consente a un gruppo di almeno nove Stati membri di attuare misure in uno dei settori disciplinati dai trattati nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione. A norma dell'articolo 331 TFUE, gli Stati membri non partecipanti conservano il diritto di aderire ad una cooperazione rafforzata in corso.

Il portale europeo e-Justice fornisce le informazioni relative all'applicazione del regolamento.

Cooperazione rafforzata

Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale fra Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Di conseguenza questi 14 Stati membri partecipanti hanno adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, entrato in vigore il 21 giugno 2012.

Il 21 novembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/714/UE che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applichi in Estonia a partire dal 22 maggio 2014.

Il 27 gennaio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/39/UE che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applichi in Grecia a partire dal 29 luglio 2015.

Il 10 agosto 2016 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/1366 che conferma la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applichi in Estonia a partire dall'11 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

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Sito web dell'Atlante giudiziario europeo ARCHIVIATO (chiuso il 30 settembre 2017)

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