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Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

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Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Oltre ai requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010, non esistono requisiti di forma supplementari per la conclusione dell'accordo relativo alla scelta della legge applicabile.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

A norma della legislazione rumena i coniugi possono scegliere la legge applicabile al divorzio anche dopo aver adito il giudice, ma non più tardi della prima sentenza per la quale i coniugi sono stati citati legalmente.

Si riportano di seguito i testi pertinenti del codice civile.

Articolo 2598

Data della convenzione di scelta della legge applicabile

1) La convenzione di scelta della legge applicabile al divorzio può essere conclusa o modificata al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale competente a pronunciare il divorzio.

2) Ciononostante l'organo giurisdizionale può prendere atto dell'accordo tra i coniugi al più tardi nella prima udienza per la quale le parti sono state citate legalmente.

Articolo 2599

Forma della convenzione di scelta della legge applicabile

La convenzione di scelta della legge applicabile al divorzio deve essere conclusa per iscritto, firmata e datata dai coniugi.

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