Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(1) EGBGB) l’accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 127(a) del codice civile.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell’udienza di primo grado.