Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
La legislazione spagnola prevede requisiti formali aggiuntivi per gli accordi sulla scelta della legge applicabile in conformità con l'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) nº 1259/2010, in particolare: la scelta della legge applicabile deve essere fissata in un documento pubblico avente forza esecutiva (dinanzi a un notaio pubblico) o un «documento autentico» (un documento avente data e firma delle parti inequivocabile, anche senza la forma di uno strumento notarile).
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Ai sensi della legislazione spagnola, i coniugi non possono scegliere la legge applicabile dinanzi all'organo giurisdizionale o nel corso del processo.