Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
Il giudice che si occupa di diritto di famiglia cui è stata trasmessa dall'unità REMO, al seguente indirizzo:
The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO - Unità per i provvedimenti sul mantenimento relativamente all'esecuzione reciproca)
Victory House
30-34 Kingsway
London
WC2B 6EX
Tel: 020 3681 2757 (UK only)
+44 (0)20 3681 2757 (outside the UK)
Fax: 020 3681 8764
Indirizzo e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
La procedura per impugnare le decisioni emesse su un ricorso è la seguente:
un ulteriore ricorso per motivi di diritto, presso l'organo giurisdizionale superiore a quello che aveva trattato il primo grado di giudizio.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
L'articolo 19 non si applica al Regno Unito poiché quest'ultimo non è vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Il Lord Chancellor è l'autorità centrale ed ha la responsabilità politica generale, mentre le relative funzioni amministrative sono svolte da:
The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)
Victory House
30-34 Kingsway
London
WC2B 6EX
Tel: 020 3681 2757 (UK only)
+44 (0)20 3681 2757 (outside the UK)
Fax: 020 3681 8764
Indirizzo email: remo@offsol.gsi.gov.uk
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
Il giudice che si occupa di diritto di famiglia cui è stata trasmessa dall'unità REMO, al seguente indirizzo:
The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)
Victory House
30-34 Kingsway
London
WC2B 6EX
Tel: 020 3681 2757 (UK only)
+44 (0)20 3681 2757 (outside the UK)
Fax: 020 3681 8764
Indirizzo e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
La lingua accettata in tutte le giurisdizioni del Regno Unito per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 è l'inglese.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
La lingua accettata in tutte le giurisdizioni del Regno Unito per la comunicazione con le altre autorità centrali è l'inglese.