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Obbligazioni alimentari

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Obbligazioni alimentari
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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Gli organi giurisdizionali competenti nella Repubblica di Polonia ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono i tribunali regionali (sądy okręgowe) (ai sensi dell'articolo 11511, primo comma, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego) del 17 novembre 1964.

Gli organi giurisdizionali competenti nella Repubblica di Polonia per i ricorsi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono le corti d'appello (sądy apelacyjne) (articolo 394 e seguenti, in combinato disposto con l'articolo 11511 del codice di procedura civile). Il ricorso viene presentato a una corte d'appello tramite il tribunale regionale che ha emesso la decisione impugnata (articolo 369, in combinato disposto con l'articolo 397, secondo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

In Polonia, ai sensi degli articoli da 3981 a 39821 del codice di procedura civile, il ricorso in cassazione (skarga kasacyjna) è il mezzo di impugnazione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 4/2009. L'organo giurisdizionale competente è la Corte Suprema (Sąd Najwyższy). Il ricorso in cassazione deve essere presentato alla Corte Suprema tramite la corte d'appello (sąd apelacyjny) che ha emesso la decisione impugnata (articolo 3985, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 11511, terzo comma, del codice di procedura civile polacco).

Recapiti della Corte Suprema:

Corte Suprema (Sąd Najwyższy)

Krasiński Square 2/4/6

00-951 Varsavia

Polonia

Numero di telefono: +48 22 530 8246

Email: sn@sn.pl

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

In Polonia la procedura di annullamento di una sentenza relativa a un accordo sugli alimenti disciplinata dall'articolo 11442 del codice di procedura civile è quella di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 4/2009. La domanda relativa a questa procedura va presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata. Ciò significa che, a seconda dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione in materia di alimenti impugnata, la competenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 può essere attribuita a:

a) un tribunale distrettuale (sąd rejonowy);

b) un tribunale regionale (sąd okręgowy) (se tale tribunale ha emesso una decisione sugli alimenti in un procedimento di separazione, divorzio o annullamento).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

L'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 in Polonia è:

il ministero della Giustizia (Ministerstwo Sprawiedliwości);

il dipartimento per la Famiglia e i minori (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich);

il dipartimento per i Procedimenti familiari internazionali (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych).

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsavia

Tel./Fax: +48 22 23 90 470

e-mail: alimenty@ms.gov.pl

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

Si noti che la versione linguistica originale di questo articolo polacco è stata recentemente modificata. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

I tribunali regionali (sądy okręgowe) sono designati come autorità centrale per la trasmissione delle domande e per l'adozione di qualsiasi azione appropriata relativa alle domande presentate.

I recapiti dei tribunali regionali sono elencati nell'allegato 2 (190.57 KB - PDF) PL.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 843, paragrafi 1 e 2, del Codice di procedura civile, l'autorità competente in Polonia per l'avvio delle azioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 è il tribunale distrettuale (sąd rejonowy) con giurisdizione ratione materie dove è in corso il procedimento di esecuzione; quando l'esecuzione non è ancora stata avviata, tale autorità è il tribunale distrettuale (sąd rejonowy) con competenza ratione materiae in base alle norme sulla giurisdizione generale.

Ai sensi dell'articolo 758 del codice di procedura civile, in Polonia l'autorità competente per l'avvio delle azioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 è il tribunale distrettuale (sąd rejonowy) da cui dipende l'ufficiale giudiziario che provvede all'esecuzione.

I recapiti degli organi giurisdizionali sono elencati nella pagina web https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La Polonia accetta soltanto il polacco per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 del regolamento (CE) n. 4/2009.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le lingue accettate dalle autorità centrali polacche per qualsiasi altra comunicazione, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009, sono le seguenti: polacco e inglese.

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