Salta al contenuto principale

Obbligazioni alimentari

Irlanda
Irlanda
Flag of Ireland

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Ireland
Diritto di famiglia - Obbligazioni alimentari
* campo obbligatorio

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Il Master of the High Court è competente a ricevere le domande di dichiarazione di esecutività, mentre i ricorsi avverso le decisioni su tali domande saranno trattate dalla High Court.

Recapiti

 The High Court,

Inns Quay,

Dublino 7

Telefono: 00 353 1 888 6016

HighCourtCentralOffice@courts.ie

 Master of the High Court,

High Court,

Inns Quay,

Dublino 7

Telefono: 00 353 1 8886000

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Ricorso per motivi di diritto alla Court of appeal (si noti, tuttavia, che ai sensi della Costituzione irlandese, la Supreme Court è competente a decidere delle impugnazioni avverso le decisioni della High Court qualora ritenga che sussistano circostanze eccezionali che giustificano l'impugnazione diretta dinanzi alla Supreme Court. La Supreme Court è altresì competente a decidere delle impugnazioni avverso le decisioni della Court of appeal qualora reputi che ricorrano determinate condizioni previste dalla Costituzione).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19 è introdotta presso l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione. La procedura è simile a quella applicata al titolo esecutivo europeo.

Le norme procedurali rilevanti sono reperibili ai link:
Superior Courts Order 13 Rule 11(168 Kb)Order 27 Rule 14(168 Kb)
Circuit Court Order 30(168 Kb)
District Court Order 45 Rule 3(168 Kb)

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Il ministro della Giustizia è designato quale autorità centrale per lo Stato ai fini del regolamento del Consiglio.

L'autorità centrale può essere contattata al seguente recapito:

Department of Justice

7 Ely Place,

Dublino 2

telefono: +353 (1) 602 8202

email mainrecov@justice.ie

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

The High Court,

Inns Quay,

Dublino 7

Telefono: 00 353 1 8886699

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Irlandese, inglese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Irlandese, inglese.

Segnala un problema tecnico o di contenuto o lascia un commento su questa pagina