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Obbligazioni alimentari

Lettonia
Lettonia
Flag of Latvia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Latvia
Diritto di famiglia - Obbligazioni alimentari
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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

In Lettonia le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sono i tribunali appartenenti alla giurisdizione ordinaria, ossia i tribunali distrettuali (o tribunali di primo grado, rajona (pilsētas) tiesas).

In Lettonia le autorità giurisdizionali competenti a trattare i ricorsi contro decisioni sulle domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento sono i tribunali regionali (apgabaltiesas), per il tramite del tribunale di primo grado competente. Più precisamente la domanda deve essere inviata al tribunale regionale competente e presentata al tribunale distrettuale/circondariale competente.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Le impugnazioni avverso le decisioni in materia di ricorso di cui all'articolo 33 del regolamento possono essere presentate dinanzi alla Corte suprema (Augstākās tiesas Senāts), attraverso il tribunale regionale competente. Più precisamente la domanda deve essere inviata alla Corte suprema e presentata al tribunale regionale competente.

Recapiti:

Augstākā tiesa (Corte suprema)

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Lettonia

Tel: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La revisione di una causa collegata al riesame di una decisione può essere richiesta dal convenuto sulla base dell'articolo 19 del regolamento, presentando domanda:

1)  al pertinente tribunale regionale, per quanto riguarda il riesame di una sentenza o decisione emessa da un tribunale distrettuale (o tribunale di primo grado);

2)             alla Camera per le cause civili della Corte suprema, per quanto attiene al riesame di una sentenza o decisione emessa da un tribunale regionale;

3)             alla Sezione delle cause civili del Senato della Corte suprema, per quanto attiene al riesame di una sentenza o decisione emessa da una Camera della Corte suprema;

La richiesta di riesame non può essere presentata una volta scaduto il termine entro il quale il documento con forza esecutiva relativo alla decisione in questione può essere presentato per l'esecuzione.

Nell'esaminare una domanda, il tribunale valuta se le circostanze descritte dal ricorrente possono considerarsi tali da giustificare il riesame della decisione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento. Qualora il tribunale riscontri che le circostanze giustificano il riesame della decisione, esso annulla integralmente la decisione impugnata e rinvia la causa per revisione al tribunale di primo grado. Qualora invece ritenga che le circostanze descritte nella domanda non possano giustificare il riesame della sentenza, il tribunale rigetta la domanda. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti

Recapiti: Raiņa bulvāris 15, Riga, LV-1050, Lettonia

E-mail: maintenance@ugf.gov.lv

Tel.: +371 67830626

Fax: +371 67830636

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

In Lettonia le funzioni speciali di autorità centrali richiamate all'articolo 51 del regolamento sono adempiute dall'amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti. Il suddetto punto verte sugli organismi pubblici e, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, si tratta degli organismi pubblici che garantiscono il versamento degli alimenti e che hanno quindi la facoltà di presentare una domanda transfrontaliera in veste di creditori. In Lettonia si tratta sempre dell'amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti. Il riferimento all'articolo 51 è inteso nel senso che in altri paesi è fatta una distinzione fra autorità centrale e organismo pubblico, tuttavia l'organismo pubblico ha la facoltà di inviare la domanda direttamente all'estero senza l'intervento dell'autorità centrale corrispondente.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

In Lettonia le autorità competenti a decidere sulle domande di diniego o di sospensione dell'esecuzione di una decisione, ai fini dell'articolo 21 del regolamento, sono i tribunali distrettuali nella cui giurisdizione deve essere eseguita la decisione dell'autorità giurisdizionale straniera.

L'articolo 71, paragrafo 1, lettera f), riguarda l'autorità di esecuzione: in Lettonia si tratta degli ufficiali giudiziari lettoni (Latvijas zvērināti tiesu izpildītāji). In effetti il riferimento all'articolo 21 riguarda il diritto degli ufficiali giudiziari lettoni di rifiutare un'esecuzione per motivo di prescrizione, di sospendere un procedimento di esecuzione se esiste un'altra decisione giudiziaria, ecc. Inoltre, l'articolo 21 riguarda i casi in cui l'exequatur sia stato annullato, per cui l'organo giurisdizionale non può valutare la forza esecutiva unicamente se deve pronunciarsi in merito a una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La Lettonia accetta la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 del regolamento unicamente nella lingua ufficiale nazionale, ovvero il lettone.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

La Lettonia accetta le domande di cui all'articolo 56 del regolamento (allegati VI e VII del regolamento nella lingua ufficiale nazionale, ovvero il lettone.

La Lettonia accetta le richieste di misure specifiche (allegato V del regolamento), in lettone o in inglese.

Per le altre comunicazioni, ove richiesto, l'autorità centrale accetta il lettone o l'inglese.

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