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Obbligazioni alimentari

Ungheria
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

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Hungary
Diritto di famiglia - Obbligazioni alimentari
* campo obbligatorio

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le Corti distrettuali con sede presso la Corte regionale e a Budapest la Corte centrale distrettuale di Buda; i ricorsi sono assegnati dalle corti regionali e, a Budapest dalla Corte regionale di Budapest capitale.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

In Ungheria, la domanda di riesame deve essere trasmessa alla Curia (Corte suprema), attraverso la Corte che ha emesso la sentenza di primo grado.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

La procedura di riesame di cui all'articolo 19 può essere avviata presso il tribunale distrettuale di primo grado in conformità delle norme in materia di revisione del processo (Legge CXXX del 2016 relativa al Codice di procedura civile, Capitolo XXVIII, Articoli 392-404).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Il ministero della giustizia della Repubblica di Ungheria

1051 Budapest

Nádor utca 22,

Tel.: +36 1 795 5397; +36 1 795 4174

e-mail: nmfo@im.gov.hu

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, i giudici distrettuali con sede presso la Corte regionale e, a Budapest, la Corte centrale distrettuale di Buda. Nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, i giudici locali competenti con sede presso l’ufficiale giudiziario del procedimento d’esecuzione.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Ungherese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

a) Per il modulo di domanda: ungherese,

b) Per le richieste: ungherese, inglese e tedesco,

c) Per le altre comunicazioni l’autorità centrale accetta ungherese, inglese o tedesco.

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