Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
Le Corti distrettuali con sede presso la Corte regionale e a Budapest la Corte centrale distrettuale di Buda; i ricorsi sono assegnati dalle corti regionali e, a Budapest dalla Corte regionale di Budapest capitale.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
In Ungheria, la domanda di riesame deve essere trasmessa alla Curia (Corte suprema), attraverso la Corte che ha emesso la sentenza di primo grado.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
La procedura di riesame di cui all'articolo 19 può essere avviata presso il tribunale distrettuale di primo grado in conformità delle norme in materia di revisione del processo (Legge CXXX del 2016 relativa al Codice di procedura civile, Capitolo XXVIII, Articoli 392-404).
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Il ministero della giustizia della Repubblica di Ungheria
1051 Budapest
Nádor utca 22,
Tel.: +36 1 795 5397; +36 1 795 4174
e-mail: nmfo@im.gov.hu
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
Nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, i giudici distrettuali con sede presso la Corte regionale e, a Budapest, la Corte centrale distrettuale di Buda. Nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, i giudici locali competenti con sede presso l’ufficiale giudiziario del procedimento d’esecuzione.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Ungherese.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
a) Per il modulo di domanda: ungherese,
b) Per le richieste: ungherese, inglese e tedesco,
c) Per le altre comunicazioni l’autorità centrale accetta ungherese, inglese o tedesco.