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Regolamento Bruxelles I (rifusione)

Malta
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Flag of Malta

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Malta
Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - regolamento Bruxelles I (rifusione)
* campo obbligatorio

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Le norme relative all'esecuzione e alla prescrizione figurano al capitolo 12 delle leggi di Malta - Codice di organizzazione e procedura civile. Maggiori informazioni in materia di esecuzione figurano qui.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- a Malta, prima sezione del tribunale civile, tribunali di Malta, Triq ir-Repubblika, La Valletta, Malta

- a Gozo, la Corte dei magistrati di Gozo (organo giurisdizionale superiore), Pjazza Katidral, Victoria, Gozo

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

- a Malta e a Gozo, la Corte d'appello, tribunali di Malta, Triq ir-Repubblika, La Valletta, Malta

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

- Nessun nuovo ricorso, ma è possibile una revisione, a norma dell'articolo 811 e seguenti del Codice di organizzazione e procedura civile - capitolo 12 delle leggi di Malta.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Inglese

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- a Malta: articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) e articolo 549 del codice del commercio (capo 13 delle leggi di Malta);

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Non pertinente

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

Non pertinente

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