Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
Le norme relative all'esecuzione e alla prescrizione figurano al capitolo 12 delle leggi di Malta - Codice di organizzazione e procedura civile. Maggiori informazioni in materia di esecuzione figurano qui.
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- a Malta, prima sezione del tribunale civile, tribunali di Malta, Triq ir-Repubblika, La Valletta, Malta
- a Gozo, la Corte dei magistrati di Gozo (organo giurisdizionale superiore), Pjazza Katidral, Victoria, Gozo
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- a Malta e a Gozo, la Corte d'appello, tribunali di Malta, Triq ir-Repubblika, La Valletta, Malta
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Nessun nuovo ricorso, ma è possibile una revisione, a norma dell'articolo 811 e seguenti del Codice di organizzazione e procedura civile - capitolo 12 delle leggi di Malta.
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Inglese
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- a Malta: articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) e articolo 549 del codice del commercio (capo 13 delle leggi di Malta);
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
Non pertinente
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Non pertinente