Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie 
      
      
        
                In Lussemburgo solo le autorità giudiziarie hanno la competenza per raccogliere gli elementi di prova ai fini di un procedimento giudiziario in materia civile o commerciale.
        
            Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
      
      
        
                Collegamento elettronico che consente di accedere ai recapiti degli organi giurisdizionali competenti in materia civile e commerciale:
Organi giurisdizionali - Organizzazione della giustizia - La Justice - Luxembourg (public.lu).
        
            Articolo 4 - Organo centrale
      
      
        
                L'organo centrale è:
Parquet Général 
 Cité Judiciaire, Bâtiment CR 
 Plateau du Saint-Esprit 
 L-2080 Luxembourg 
 Telefono: (352) 47 59 81-2329 
 Fax: (352) 47 05 50 
 Indirizzo di posta elettronica: parquet.general@justice.etat.lu
        
            Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
      
      
        
                Oltre al francese, il Lussemburgo accetta che il formulario sia compilato in tedesco.
        
            Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
      
      
        
                Mezzi di trasmissione accettati dal Lussemburgo:
- posta
 - fax.
 
        
            Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                L'organo centrale è:
Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR 
 Plateau du Saint-Esprit 
 L-2080 Luxembourg 
 Telefono: (352) 47 59 81-2329 
 Fax: (352) 47 05 50 
 Indirizzo di posta elettronica: parquet.general@justice.etat.lu
        
            Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
      
      
        
                - Convenzione del 17 marzo 1972 tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria addizionale alla convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.
 - Scambio di dichiarazioni del 23 luglio 1956 tra la Francia e il Lussemburgo sulla trasmissione di rogatorie.
 
        
            Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato 
      
      
        
                n.p.