Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie
Nessuna
Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
Tribunali ordinari e giudici di pace, secondo il criterio di competenza per materia previsto dall’art. 7 del Codice di Procedura Civile (Competenza del giudice di pace).
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
Articolo 4 - Organo centrale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministry of Justice)
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria
Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale
Tel.: +39 06.6885.2264
Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Via Arenula, 70 - 00186 Rome
Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
Italiano oppure la lingua dello Stato richiedente, se accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata da una pubblica autorità o da un traduttore
Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
Posta ordinaria.
Nel caso in cui l’avvocato richiedente sia iscritto sul Registro degli Indirizzi Elettronici (RegIndE), dovrà inviare la richiesta di assunzione della prova esclusivamente in via telematica attraverso il portale dei servizi telematici ( PST).
Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministry of Justice)
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria
Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale
Tel.: +39 06.6885.2264
Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Via Arenula, 70 - 00186 Rome
Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
L’Italia non intende utilizzare tale opzione, ritenendo appropriate e sufficienti le previsioni contenute nel Regolamento (EU) 2020/1783
Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato
Nessuna al momento