Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie 
      
      
        
                Non pertinente, unicamente organi giurisdizionali.
        
            Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
      
      
        
                A norma dell'articolo 689, primo comma, della legge sulla procedura civile [Civilprocesa likums], spetta al tribunale distrettuale/municipale [rajona (pilsētas) tiesa] territorialmente competente riguardo alla fonte delle prove decidere in merito a una domanda intesa all'ottenimento delle prove proveniente da un altro paese.
        
            Articolo 4 - Organo centrale
      
      
        
                Ministero della Giustizia
Indirizzo: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050
Telefono: +371 67036801
Indirizzo di posta elettronica: pasts@tm.gov.lv
Sito web: https://www.tm.gov.lv/lv
Lingue: lettone, inglese.
        
            Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
      
      
        
                La Lettonia accetta formulari compilati in inglese, oltre che in lettone.
        
            Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
      
      
        
                Le domande si possono inoltrare per posta, fax o posta elettronica.
        
            Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                Ministero della Giustizia
Indirizzo: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1050
Telefono: +371 67036801
Indirizzo di posta elettronica: pasts@tm.gov.lv
Sito web: https://www.tm.gov.lv/lv
Lingue: lettone, inglese.
        
            Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
      
      
        
                La Lettonia non ha concluso accordi né intese fra Stati membri ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2.
        
            Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato 
      
      
        
                Non pertinente.