Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie 
      
      
        
                Organi giurisdizionali
        
            Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
      
      
        
                Le richieste di assunzione di prove devono essere inviate al tribunale distrettuale (rayonen sad) competente territorialmente in cui la prova dev'essere raccolta.
        
            Articolo 4 - Organo centrale
      
      
        
                Ministero della Giustizia
Direzione della cooperazione internazionale giuridica e degli affari europei
Unità per la cooperazione giudiziaria in materia civile
Telefono: +359 2 9237 413
+359 2 9237 544
+359 2 9237 576
Fax: +3592 9809223
Indirizzo di posta elettronica: civil@justice.government.bg
Indirizzo: Ul. Slavyanska 1
1040, Sofia
Bulgaria
        
            Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
      
      
        
                Le richieste di assunzione delle prove e di dichiarazioni provenienti da un altro Stato membro devono essere redatte in bulgaro.
        
            Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
      
      
        
                I tribunali distrettuali accettano le domande di procedere all'esecuzione di una misura di istruzione e le altre comunicazioni effettuate a mezzo postale.
        
            Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                L'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove sul territorio della Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale (Okrazhen sad) della provincia in cui la prova dev'essere raccolta.
        
            Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
      
      
        
                La Repubblica di Bulgaria non ha in vigore e non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri UE che possano facilitare l'assunzione di prove.
Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri per quanto riguarda l'assunzione delle prove in materia di diritto civile e commerciale.
        
            Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato 
      
      
        
                Finora la Bulgaria non intende avvalersi della possibilità di usufruire del sistema informatico decentrato prima del termine previsto.