Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie 
      
      
        
                Non pertinente.
        
            Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
      
      
        
                Per l'assunzione delle prove nella Repubblica di Croazia è competente il tribunale municipale (općinski sud) sul cui territorio devono essere avviati gli atti procedurali.
        
            Articolo 4 - Organo centrale
      
      
        
                Ministero della giustizia, dell'amministrazione e della trasformazione digitale della Repubblica di Croazia (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
telefono: +385 1 371 40 00
sito web: https://mpu.gov.hr/
        
            Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
      
      
        
                Per la compilazione dei formulari si accetta l'inglese.
        
            Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
      
      
        
                Le domande e le altre comunicazioni possono essere trasmesse per via elettronica.
        
            Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                Ministero della giustizia, dell'amministrazione e della trasformazione digitale della Repubblica di Croazia (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
telefono: +385 1 371 40 00
sito web: https://mpu.gov.hr/
        
            Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
      
      
        
                Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia, del 7 febbraio 1994, sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.
        
            Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato 
      
      
        
                La Repubblica di Croazia non è in grado di fruire del sistema informatico decentralizzato prima della data prevista dal regolamento.