Articolo 2, paragrafo 1 – Autorità che possono essere considerate autorità giudiziarie 
      
      
        
                In Slovenia solo gli organi giurisdizionali sono competenti per assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari e dell'attuazione del regolamento.
        
            Articolo 3, paragrafo 2 – Autorità giudiziarie richieste
      
      
        
                I tribunali regionali sono gli organi giurisdizionali competenti per assumere le prove conformemente al regolamento.
        
            Articolo 4 - Organo centrale
      
      
        
                Organismo centrale responsabile dell'attuazione del regolamento è il
ministero della Giustizia
Župančičeva 3
SLO-1000 Ljubljana
Telefono: (+386)1 369 53 94
Fax: (+386)1 369 52 33
E-mail: gp.mp@gov.si
        
            Articolo 6 – Lingue accettate per la compilazione dei moduli
      
      
        
                La Slovenia accetta formulari compilati in lingua inglese e slovena.
        
            Articolo 7 – Mezzi accettati per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni
      
      
        
                Se il ricevimento delle domande è disciplinato dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, le domande sono trasmesse per posta, compresi i servizi di corriere e il fax.
        
            Articolo 19 – Organo centrale o autorità competente/i incaricata/e di prendere decisioni in merito alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                L'autorità competente per ricevere le domande di esecuzione diretta di una misura di istruzione in Slovenia è il
ministero della Giustizia
Župančičeva 3
SLO-1000 Ljubljana
Telefono: (+386)1 369 53 94
Fax: (+386)1 369 52 33
E-mail: gp.mp@gov.si
        
            Articolo 29 – Accordi o intese di cui gli Stati membri sono parte e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2
      
      
        
                Accordo fra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, del 7 febbraio 1994.
        
            Articolo 31, paragrafo 4 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato 
      
      
        
                Non pertinente