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Assunzione delle prove (rifusione)

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento (UE) 2020/1783

Informazioni generali

Il regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) mira a migliorare, semplificare e velocizzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie per l'assunzione delle prove. Il regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il sistema informatico decentrato come mezzo di comunicazione obbligatorio da utilizzare per la trasmissione e il ricevimento di domande, moduli e altre comunicazioni ha iniziato a essere applicato solo a partire dal 1° maggio 2025 (il primo giorno del mese successivo al periodo triennale dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25 (per maggiori informazioni cfr. l'articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1783)).

Per maggiori informazioni:

  • lo stato dell'avanzamento del sistema informatico decentrato da parte degli Stati membri può essere consultato qui.
  • i manuali d'uso del programma di attuazione di riferimento sviluppato dalla Commissione europea possono essere consultati qui.

Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla comunicazione attraverso esso, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza. In caso di guasti del sistema informatico decentrato, il portale europeo della giustizia elettronica fornisce uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca. Tra la Danimarca e gli altri Stati membri si applica la convenzione dell'Aia sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale del 1970.

Il regolamento stabilisce tre sistemi di ottenimento delle prove tra gli Stati membri: trasmissione diretta delle richieste tra le autorità giudiziarie, l'ottenimento diretto delle prove dall'autorità giudiziaria richiedente e l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari.

L'organo giurisdizionale richiedente è il giudice o un'altra autorità competente se lo Stato membro pertinente ha effettuato la notifica, prima dell'avvio o della considerazione del procedimento. L'autorità giudiziaria richiesta è l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per l'assunzione delle prove. La responsabilità dell'Organo centrale è di fornire le informazioni e di trovare le soluzioni alle difficoltà sorte riguardanti la richiesta.

Il regolamento prevede quattordici moduli standard.

Per maggiori informazioni cfr.

Il portale europeo della giustizia elettronica presenta le informazioni relative all'applicazione del regolamento.

Per maggiori informazioni si prega di selezionare il paese cliccando sulla relativa bandiera nazionale.

Link correlati

La guida pratica per l'applicazione del regolamento sull'assunzione di prove è disponibile su questa pagina: Pubblicazioni della REG;

Informazioni sulla normativa degli Stati membri in materia di assunzione di proveassunzione di prove mediante videoconferenza.

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

ARCHIVIATO Notifiche degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio

Convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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