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Mediazione familiare

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Francia
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(in civil and commercial matters)

La mediazione familiare internazionale è prevista dagli strumenti di cooperazione internazionale in materia familiare (Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e regolamento Bruxelles II ter) per promuovere le soluzioni amichevoli volte a ottenere il ritorno dei minori nei casi di sottrazione internazionale o di accordo sull'esercizio del diritto di visita di un genitore.

La mediazione familiare transfrontaliera è promossa dagli strumenti internazionali ed europei di cooperazione con l'obiettivo di favorire la risoluzione pacifica e rapida delle controversie. Il dipartimento per l'assistenza, il diritto internazionale privato ed europeo (DEDIPE), autorità centrale francese designata per l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di cooperazione familiare, mette a disposizione delle parti un elenco di mediatori familiari internazionali al fine di favorire il ricorso alla mediazione nelle controversie transfrontaliere. In tal senso è importante presentare anche la normativa nazionale in materia di mediazione, che si applica nelle controversie transfrontaliere.

Quadro normativo nazionale

La mediazione giudiziaria è stata introdotta in Francia dalla legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995, seguita dal decreto n. 2012-66 del 22 luglio 1996. Qualsiasi giudice investito di una controversia può, con il consenso delle parti, designare un mediatore quale terzo qualificato, imparziale e indipendente.

La legge dell'8 febbraio 1995 è stata modificata dall'ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008. Questa legge definisce la mediazione come qualsiasi processo strutturato in cui due o più parti tentano di raggiungere un accordo, in vista della composizione amichevole delle loro controversie con l'aiuto di un terzo. La legge in questione instaura un regime comune a tutte le mediazioni.

Per quanto riguarda la mediazione familiare, esiste un diploma di Stato istituito con decreto del 2 dicembre 2003 (articoli R.451-66 e seguenti del Code de l'Action Sociale et des Famille (codice dell'azione sociale e delle famiglie)) e con i decreti del 12 febbraio 2004 e del 19 marzo 2012. Tuttavia, ad oggi, questo diploma non è obbligatorio per esercitare come mediatore familiare, in quanto la mediazione familiare non è una professione regolamentata.

È possibile ricorrere alla mediazione familiare:

1) al di fuori dell'intervento giudiziario: si tratta della mediazione familiare cosiddetta convenzionale; in questo caso il mediatore è investito direttamente dalle parti;

2) durante il procedimento giudiziario: articolo 1071 del code de procédure civile (codice di procedura civile), articolo 255 e articolo 373-2-10 del code civil (codice civile);

  • il giudice competente in materia familiare (juge aux affaires familiales, JAF) può proporre alle parti una misura di mediazione e, una volta ottenuto il loro consenso, può designare un mediatore familiare;
  • il JAF può ingiungere alle parti di incontrare un mediatore familiare che le informerà dell'oggetto e dello svolgimento della mediazione familiare.
  • in fase di divorzio o dopo il divorzio, si instaura un tentativo di mediazione familiare preliminare obbligatorio (TMFPO) ai sensi della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 in materia di modernizzazione della giustizia del XXI secolo, per una durata di tre anni a partire dalla sua promulgazione, in 11 giurisdizioni. Questa sperimentazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. La TMFPO consiste nel far precedere determinate domande da un tentativo di mediazione familiare, sotto pena di irricevibilità che può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Si tratta di richieste che tendono a far modificare una decisione precedente del JAF o una disposizione inserita in una convenzione omologata dal giudice, nonché quelle che attengono alla residenza abituale del figlio o dei figli, il diritto di visita e di abitazione, il contributo all'istruzione e al mantenimento dei figli minori e le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale obbligo di tentativo di mediazione è escluso in caso di violenza o di influenza manifesta di uno dei genitori sull'altro.

L'accordo derivante dalla mediazione familiare può essere omologato dal giudice competente in materia familiare (articoli 1534, 1565 e seguenti del codice di procedura civile). Il giudice omologa l'accordo salvo nel caso in cui accerti che quest'ultimo non tutela sufficientemente l'interesse del bambino, che il consenso dei genitori non è stato espresso liberamente (articolo 373-2-7, comma 2 del codice civile) o più in generale se tale accordo può compromettere l'ordine pubblico.

  • Collegamento alla pagina informativa del ministero della Giustizia sulla mediazione familiare
  • Collegamento agli elenchi di mediatori: per trovare il servizio di mediazione familiare più vicino, è possibile effettuare la ricerca: "médiation familiale" (mediazione familiare) nel menu a tendina "catégories" (categorie) nel seguente sito Justice en région.

Mediazione familiare internazionale

La mediazione familiare internazionale è prevista dagli strumenti di cooperazione internazionale in materia familiare (Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e regolamento Bruxelles II ter) per promuovere le soluzioni amichevoli volte a ottenere il ritorno dei minori nei casi di sottrazione internazionale o di accordo sull'esercizio del diritto di visita di un genitore.

Le persone interessate possono rivolgersi a mediatori che esercitano in contesti associativi o a titolo di libera professione. L'elenco dei mediatori familiari internazionali del ministero della Giustizia può essere consultato gratuitamente dal pubblico. Vi figurano professionisti che soddisfano criteri di esperienza in ambito familiare, di bilinguismo o di competenze multiculturali.

Sito internet del ministero della Giustizia sulla mediazione familiare internazionale: Justice / Portail / La médiation familiale internationale

Elenco dei mediatori: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/liste_mediateurs_familiaux_internationaux.pdf

Per avviare una mediazione, almeno uno dei genitori deve risiedere in Francia e l'altro all'estero, quale che sia la loro cittadinanza. Il mediatore o la mediatrice, tramite procura da parte di uno dei genitori attraverso una domanda di mediazione familiare internazionale, fa la proposta all'altro genitore. Il procedimento deve avvenire su base volontaria: non può esserci costrizione in un processo di mediazione familiare internazionale. I mediatori e le mediatrici svolgono il loro compito con imparzialità e diligenza, e la mediazione è sottoposta al principio di riservatezza.

I mediatori e le mediatrici fissano liberamente il loro compenso. Alcuni applicano una tabella basata sulla cassa per gli assegni familiari (Caisse d'allocations familiales) che adegua la tariffa al reddito dei genitori.

Le persone interessate da un procedimento di mediazione familiare internazionale nell'ambito di una controversia internazionale possono contattare l'autorità centrale francese per posta elettronica: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

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