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Informazioni per le autorità che rilasciano un CSE

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(in civil and commercial matters)

1 – Tipi di registri esistenti in uno Stato membro in cui figurano informazioni relative alle successioni

  1. Tribunale (Registro delle Successioni)

  2. Comune (Anagrafe e Stato Civile)

  3. ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

  4. Registro Generale Testamenti c/o Archivi Notarili

  5. Registro volontario testamenti c/o Notariato

  6. Agenzia delle Entrate (Ufficio Successioni)

  7. Agenzia delle Entrate – Registri Immobiliari e Catasto

 

2 – Informazioni che figurano in ciascuno dei registri dello Stato membro di cui al punto 1

1. Tribunale (Registro delle Successioni)

Nel Registro delle successioni si tiene nota degli accadimenti riguardanti le successioni, al fine di renderli di pubblico dominio. 

L’art. 456 del Codice Civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, e questo determina la competenza del Tribunale ai fini della tenuta del registro.

È il Cancelliere del Tribunale che ha la responsabilità della tenuta del Registro, nel quale iscrive d’ufficio, se egli riceve personalmente una dichiarazione o un provvedimento fatto dal giudice, o dietro produzione di copia autentica dell’atto, su richiesta di parte. 

Il Registro è pubblico e chiunque voglia prenderne visione può farlo liberamente; tuttavia, non è tenuto con modalità informatiche, né accessibile in via telematica. 

Il registro è diviso in tre parti: nella prima sono registrate le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario di tutti gli atti, le indicazioni relative al beneficio d’inventario e all’amministrazione/liquidazione dell’eredità beneficiate; nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all’eredità; nella terza sono registrati provvedimenti di nomina dei curatori dell’eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione/di rinuncia degli esecutori testamentari. 

Il cancelliere è tenuto a rilasciare qualunque estratto o certificato relativo a quanto iscritto nel registro.

2. Comune (Anagrafe e Stato Civile)

Tutte le certificazioni relative agli atti di nascita, di matrimonio, certificati di residenza, stato civile, certificati di morte ed estratti possono essere richieste ai Comuni di residenza, con modalità diverse per ogni Comune; alcuni Comuni danno la possibilità di richiedere tramite sito web con accesso specifico per i cittadini (SPID o CIE), altri Comuni rispondono via mail o via PEC, in tutti è possibile andare personalmente agli sportelli per richiedere le Certificazioni.

Anagrafe

È un registro tenuto dai Comuni, che contiene i dati della Popolazione Residente (APR); in parallelo i Comuni tengono anche un Registro dei propri cittadini residenti all’estero (AIRE); dal 2022 le anagrafi dei Comuni sono confluite nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, istituita presso il Ministero dell’Interno per centralizzare il dato anagrafico a livello nazionale (v.infra).

Stato civile

Lo stato civile è il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica.

Ogni comune ha un ufficio dello stato civile (art.1 D.P.R. 396/2000). 

Gli atti dello stato civile predisposti in base ad apposite formule, approvate con decreto del Ministro dell’Interno, rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza.

Tali atti sono raccolti in appositi registri, nei quali si procede all’iscrizione degli atti recanti le dichiarazioni rese all’ufficiale, nonché alla trascrizione degli atti trasmessi da altri pubblici ufficiali e all’annotazione di atti successivi alla prima iscrizione.

Gli atti di stato civile sono pubblici (art. 450 cod. civ.) ed il regime di pubblicità si estrinseca attraverso il rilascio estratti e i certificati.

Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni, ovvero per copia integrale; in quest’ultimo caso, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (art. 451 c.c.).

3. Ministero dell’Interno – ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è la banca dati unica del Ministero dell’Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e il dialogo tra comuni e cittadini.

L’accesso ai servizi dell’ANPR è possibile utilizzando l’identità digitale, scegliendo tra SPID, CIE, CNS o eIDAS per cittadini europei, solo per i propri dati o per quelli di chi appartiene alla famiglia del richiedente

I cittadini residenti nei comuni e gli iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) possono verificare e chiedere online ai comuni di competenza l’eventuale correzione dei propri dati anagrafici con il servizio di richiesta di rettifica dei dati. Inoltre, i cittadini possono scaricare diverse tipologie di certificati digitali in modo autonomo e gratuito, o inviare la dichiarazione di cambio di residenza senza passare allo sportello, sia per trasferimenti all’interno dello stesso comune, sia per cambi di residenza tra comuni diversi, sia per rimpatriare in Italia.

Sull’Anagrafe Nazionale sono disponibili 15 tipologie di certificati anagrafici:

anagrafico di nascita;

anagrafico di matrimonio;

di cittadinanza;

di esistenza in vita;

di residenza;

di residenza AIRE;

di stato civile;

di stato di famiglia;

di stato di famiglia e di stato civile;

di residenza in convivenza;

di stato di famiglia AIRE;

di stato di famiglia con rapporti di parentela;

di stato libero;

anagrafico di unione civile;

di contratto di convivenza.

Link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ 

4. Registro Generale Testamenti

Il Registro generale dei testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero, ed è accessibile presso gli Archivi Notarili Distrettuali, servizio del Ministero della Giustizia.

Attraverso il Registro può essere chiesto, infatti, al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea, il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell’organismo, relativi alla persona deceduta.

Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l’Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.

Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.

Il modulo di richiesta può essere trasmesso anche per posta elettronica semplice o certificata rispettivamente agli indirizzi registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it e registrogeneraletestamenti.ucan@giustiziacert.it allegando copia semplice di un documento di identità del richiedente. Tale modulo consente di indicare la modalità di rilascio del certificato richiesto (se in formato cartaceo o elettronico) e di prestare le dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di assenza o morte presunta, occorre allegare copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta.

Per i certificati degli organismi esteri è necessario il certificato di morte originale o altra prova ritenuta sufficiente dell’avvenuto decesso del testatore secondo l’ordinamento dello Stato estero.

Link: https://www.giustizia.it/ 

5. Registro Volontario Testamenti 

Il servizio consente di registrare l’esistenza di un testamento custodito dal notaio, al fine di consentirne la ricerca al momento della morte del testatore. 

L’inserimento nel registro è volontario e presuppone la richiesta del testatore. 

La consultazione è consentita solamente ai notai e alle istituzioni autorizzate.

Link: https://webrun.notariato.it/rvt 

6. Agenzia delle Entrate (Ufficio Successioni)

Le persone che ricevono in eredità beni mobili ed immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione. 

La dichiarazione di successione deve essere presentata normalmente entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. 

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, ovvero tramite un intermediario abilitato.

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/ 

7. Agenzia delle Entrate – Registri Immobiliari e Catasto

In Italia le informazioni relative alla proprietà degli immobili (fabbricati e terreni) sono reperibili mediante consultazione dei Registri Immobiliari (a base personale, salvo alcune zone d’Italia, Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste e nelle altre zone dove è presente il “sistema tavolare”) e del Catasto (a base reale).

L’Agenzia delle Entrate, attraverso le sue articolazioni territoriali (Conservatorie e Uffici Provinciali del Catasto) ha la responsabilità della tenuta dei rispetti registri, tutti informatizzati e pertanto consultabili anche per via telematica.

I professionisti e altri soggetti privati possono consultare per via telematica le banche dati per effettuare visure e ricerche catastali e ispezioni ipotecarie, attraverso i servizi di visura catastale e ipotecaria disponibili nell’area riservata del sito di Agenzia, nella sezione “Fabbricati e terreni”.

La trascrizione nei Registri Immobiliari è la formalità che consente di rendere pubblici i contratti o gli atti che riguardano il trasferimento della proprietà di un bene immobile o la costituzione, modifica o trasferimento di altro diritto reale immobiliare, nonché gli altri atti, contratti e provvedimenti, ovvero domande giudiziali, dei quali la legge richiede la trascrizione. Per la trascrizione e l’iscrizione è necessario presentare il titolo (nella forma prevista dal codice civile o dalle leggi speciali) e la relativa nota con i dati richiesti dallo stesso codice civile. 

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/ 

La visura catastale consente la consultazione degli atti e degli elaborati catastali e permette di acquisire:

  • i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati) e i relativi elenchi immobili

  • i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili

  • i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie)

  • le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale

  • l’elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica)

  • i dati (protocollo e data) degli di aggiornamento catastale e delle relative note.

Le informazioni catastali contenute nella visura, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull’immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e dunque l’accesso è consentito a tutti, pagando le relative tasse per i servizi ipotecari e catastali e nel rispetto della normativa vigente.

I titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, possono chiedere la consultazione gratuita, anche presso lo sportello, e in esenzione dei tributi, per gli immobili di cui risultano in catasto (Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili).

Vengono rilasciate in esenzione dei tributi anche le visure catastali online su immobili dei quali il richiedente non risulti titolare in catasto.

È possibile richiedere il rilascio di

  • visure attuali per soggetto che per immobile

  • visure storiche, sia per soggetto che per immobile

La consultazione dei dati catastali archiviati nella banca dati informatica, relativi agli immobili presenti sul territorio nazionale, può essere richiesta, a esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano, presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, presso uno sportello catastale decentrato o per via telematica, tramite i servizi online del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La visura contiene le informazioni relative alle particelle iscritte al Catasto dei Terreni e ai beni censiti al Catasto dei Fabbricati (unità immobiliare, beni comuni, lastrici solari, ecc.), alla mappa catastale e alle planimetrie rappresentative delle unità immobiliari urbane.

In caso di dati informatizzati, la visura è rilasciata al richiedente in formato cartaceo se richiesta agli sportelli oppure come file pdf se richiesta telematicamente.

Per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo è necessario recarsi presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente. In questo caso, è consentito agli utenti di prendere appunti. Presso l’Ufficio è possibile anche la consultazione degli atti storici del catasto (registri di partita, mappe, tipi frazionamento, modelli 55, ecc.).

Modalità di ricerca dei dati

La visura catastale, in relazione a un determinato periodo di riferimento, può essere richiesta utilizzando diverse modalità di ricerca: per immobile, per soggetto, per partita, 

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il servizio di Visure catastali di immobili non di proprietà consente l’accesso telematico alle banche dati catastali anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/come-accedere-servizi-online-…

3 – Disponibilità di informazioni relative ai conti bancari

L’anagrafe dei conti correnti (nota anche come anagrafe dei rapporti finanziari) è una banca dati che raccoglie le informazioni legate ai depositi ed alle operazioni eseguite su conti correnti, carte prepagate, libretti e titoli di credito dei cittadini italiani.

Modalità di acquisizione delle informazioni bancarie

L’Agenzia delle Entrate può ottenere informazioni sui conti correnti attraverso due principali canali: consultazione del Registro dei rapporti finanziari, una sezione dell’Anagrafe Tributaria in cui vengono raccolti i dati forniti ogni anno da banche e uffici postali sui rapporti contrattuali attivi; o indagini bancarie mirate, mediante richieste formali agli istituti di credito per accedere alla documentazione completa relativa ai conti intestati a un soggetto.

L’istituto di credito presso cui è aperto un conto ha naturalmente visibilità sulle operazioni effettuate dal cliente, inclusi versamenti e prelievi. Tuttavia, l’accesso a tali dati è consentito solo al personale autorizzato e limitatamente alla gestione del rapporto contrattuale. Qualsiasi consultazione non giustificata da motivazioni operative violerebbe la normativa sulla privacy.

Chi vanta un credito nei confronti di un debitore ha facoltà di verificare la disponibilità economica di quest’ultimo, ma solo a determinate condizioni. L’accesso alle informazioni sul conto corrente è consentito esclusivamente se il creditore possiede un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo, o ha notificato un atto di precetto, intimando il pagamento entro un termine stabilito, o ha ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione per accedere all’Anagrafe Tributaria.

Gli eredi hanno il diritto di conoscere dall’Istituto di credito lo storico dei movimenti bancari del defunto, documentando la qualifica di erede.

 

4 – Disponibilità di un registro dei diritti di proprietà intellettuale

La Società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE – ha un repertorio che è l’insieme di tutte le opere depositate e affidate – dai suoi iscritti e dalle società di autori estere – a SIAE o comunque da esse rappresentate. Il repertorio SIAE comprende oltre 62.000.000 opere di artisti italiani e internazionali. Le opere dell’ingegno sono espressione di un lavoro intellettuale a cui la legge, al pari di ogni altro lavoro, assicura il giusto compenso, proteggendo la nascita e la vita di tali opere. Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. 

Esso nasce automaticamente con la creazione dell’opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche) prevede, inoltre, un’altra categoria di diritti: i diritti connessi, e cioè i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti in qualche modo collegati all’autore dell’opera (come, ad esempio, gli artisti interpreti). 

Link: https://www.siae.it/

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