1 Tipi di registri esistenti in uno Stato membro in cui figurano informazioni relative alle successioni
- Registro immobiliare
- Registro dello stato civile
- Registro delle convenzioni matrimoniali
- Registro dei testamenti
- Registro delle imprese sloveno (PRS)
- Registro dei veicoli immatricolati
- Registro delle imbarcazioni marittime e registro delle navi
- Registro degli aeromobili
- Registro dei pegni non possessori e dei beni mobili pignorati (RZPP)
- Registro fallimentare (pubblicazioni relative alle procedure di insolvenza)
- Registro dei conti correnti (RTR) — cfr. punto 3
- Registro dei diritti di proprietà intellettuale — cfr. punto 4
- Registro centrale dei titoli in forma scritturale — cfr. punto 5
- Registro delle armi – cfr. punto 5
2 Informazioni che figurano in ciascuno dei registri dello Stato membro di cui al punto 1
Registro immobiliare
Il registro immobiliare è un registro pubblico in cui sono trascritti e resi accessibili al pubblico i dati relativi ai beni immobili e ai fatti giuridici ad essi correlati. È composto da un registro principale e da una raccolta di documenti.
Nel registro principale sono riportati i dati relativi ai diritti sui beni immobili e ai fatti giuridici ad essi correlati che la legge prevede debbano essere iscritti nel registro immobiliare; la raccolta di documenti è invece costituita dagli atti in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione nel registro principale. Il registro principale è gestito come una banca dati informatizzata centrale; vi sono trascritti e conservati tutti i dati registrati in ciascuno dei tribunali competenti per il registro immobiliare della Repubblica di Slovenia. La raccolta di documenti è anch'essa informatizzata; vi sono conservati i documenti relativi ai procedimenti in materia di immobili avviati dopo il 1° maggio 2011. Né l'organizzazione né il funzionamento del registro immobiliare è su base regionale; la tenuta di tale registro è gestita in maniera uniforme a livello nazionale in una banca dati informatizzata centrale.
Il registro immobiliare è tenuto dai tribunali competenti per il registro immobiliare, che sono organi giurisdizionali distrettuali. La tenuta di un registro immobiliare consiste nel decidere in merito alle iscrizioni, nell'effettuare le iscrizioni nel registro principale e nel gestire la raccolta di documenti. Tutte le iscrizioni nel registro immobiliare sono pubbliche così come lo sono, a determinate condizioni, i documenti sulla cui base sono state effettuate le iscrizioni in detto registro. Pertanto, chiunque può consultare i dati iscritti nel registro principale, copiarli o chiedere a un tribunale competente per il registro immobiliare di rilasciare un estratto autentico di detto registro. Per quanto riguarda la raccolta di documenti, chiunque abbia un interesse legittimo ha il diritto di chiedere a un tribunale competente per il registro immobiliare di rilasciare la copia di un documento attestante che l'originale o la copia autentica del documento è depositato presso la raccolta di documenti; ogni tribunale competente per il registro immobiliare è tenuto ad accogliere tale richiesta. Le disposizioni relative ai diritti e ai fatti giuridici iscritti nel registro immobiliare, alla procedura con cui il tribunale competente per il registro immobiliare (tribunale distrettuale) decide in merito alla registrazione, nonché al funzionamento e alla tenuta del registro immobiliare, sono disciplinate dalla legge sul registro immobiliare (Zakon o zemljiški knjigi).
I dati contenuti nel registro principale informatizzato sono accessibili gratuitamente tramite il portale web del registro immobiliare online, che fa parte del portale della giustizia elettronica (https://evlozisce.sodisce.si/). Chiunque deve poter usufruire gratuitamente, tramite il portale del registro immobiliare online, dell'accesso ai seguenti dati del registro principale informatizzato e poter stampare un estratto di tali dati:
- dati registrati (aggiornati) relativi a un determinato bene immobile (estratto ordinario del registro immobiliare);
- dati precedentemente registrati relativi a un determinato bene immobile e che, a seguito di registrazioni successive, sono contrassegnati come cancellati (estratto storico del registro immobiliare);
- dati relativi a un singolo diritto derivato o a un determinato fatto giuridico;
- se un bene immobile è oggetto di prenotazione (annotazione ausiliaria con cui si annuncia pubblicamente l'avvio di un procedimento relativo a un determinato bene immobile riguardo al quale il tribunale competente per il registro immobiliare non ha ancora adottato una decisione definitiva in merito alla registrazione), sono accessibili anche le seguenti informazioni:
- stato di avanzamento del procedimento;
- contenuto della domanda di iscrizione al registro immobiliare; e
- contenuto delle decisioni in materia di iscrizione del tribunale competente per il registro immobiliare o del tribunale di secondo grado.
Tuttavia, tali informazioni si possono ottenere anche in forma fisica presso qualsiasi tribunale competente per il registro immobiliare, notaio o unità amministrativa, tramite il rilascio di estratti autentici cartacei dietro pagamento di una tassa o di un onere.
Sebbene le informazioni contenute nel registro principale siano accessibili a tutti, esistono alcune limitazioni riguardo alle consultazioni. Infatti, per motivi di protezione dei dati personali, l'accesso pubblico ai dati relativi ai titolari di diritti non è consentito quando non è legato a un determinato bene immobile, anche se il software rende tecnicamente possibile tale accesso nel registro principale informatizzato. Pertanto, nessuno ha il diritto di accedere ai dati archiviati nel registro principale informatizzato per accertare se una determinata persona sia proprietaria o titolare di altri diritti su qualsivoglia bene immobile. Alcune persone, tuttavia, hanno il diritto di effettuare questo tipo di consultazioni e di ottenere estratti di tali dati, ovvero:
- un creditore che necessita di tali dati per far valere il proprio credito nei confronti di tale persona, purché fornisca una prova di tale credito mediante un atto che costituisce titolo esecutivo con cui può essere autorizzata l'esecuzione nei confronti di detta persona, o mediante altri atti o prove in base ai quali può essere autorizzata una misura cautelare nei confronti di detta persona, nonché qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo;
- un'autorità pubblica, se necessita di tali dati nel quadro di un procedimento condotto, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti di detta persona;
- un notaio, se necessita di tali dati per svolgere i compiti assegnatigli dalla legge sul notariato;
- un titolare di diritti, per i diritti iscritti a suo favore nel registro immobiliare.
Il trasferimento della proprietà di un bene immobile in caso di successione è registrato d'ufficio nel registro immobiliare sulla base di una decisione giudiziaria definitiva relativa alla successione. In tale decisione, i beni immobili sono designati con appositi simboli identificativi, cosicché per il trasferimento della proprietà non occorre produrre altri atti o cercare/identificare i beni immobili con altri mezzi.
Al valore giuridico dei dati relativi ai diritti iscritti nel registro immobiliare si applica il principio del legittimo affidamento. Nessuno che agisca in buona fede nei rapporti giuridici e si avvalga dei dati relativi ai diritti iscritti nel registro immobiliare può, per tale ragione, subire conseguenze pregiudizievoli. Le registrazioni dei diritti reali hanno un effetto costitutivo, cosicché, salvo disposizione contraria della legge, tali diritti sui beni immobili si acquisiscono o si estinguono dal momento in cui l'iscrizione nel registro fondiario acquista efficacia. Le registrazioni hanno anche un effetto dichiarativo. Ciò significa che, se la registrazione di un diritto o di un fatto giuridico è autorizzata, tale diritto o fatto giuridico iscritto nel registro immobiliare è considerato noto a chiunque dall'inizio dell'orario di apertura del tribunale competente per il registro immobiliare il giorno lavorativo successivo a quello in cui detto tribunale ha registrato nel registro principale la ricezione della domanda di iscrizione di tale diritto o fatto giuridico, oppure la ricezione dell'atto sulla cui base ha provveduto d'ufficio all'iscrizione, e che da quel momento nessuno può sostenere che tale diritto o fatto giuridico non gli fosse noto. Se un diritto o un fatto giuridico la cui iscrizione nel registro immobiliare è prescritta dalla legge non vi risulta iscritto, esiste la presunzione che un terzo non abbia avuto conoscenza di tale diritto o fatto giuridico, salvo prova contraria.
Recapiti:
- Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Tavčarjeva 9, 1000 Lubiana, telefono: +386 1 366 44; e-mail: urad.vsrs@sodisce.si.
Registri dello stato civile
L'accesso delle autorità straniere ai dati dei registri dello stato civile non è autorizzato in quanto l'articolo 27 della legge sui registri dello stato civile (Zakon o matičnem registru) prevede che i dati personali contenuti in tali registri possano essere utilizzati dai dipendenti del ministero responsabile degli Affari amministrativi interni e di un'autorità competente per svolgere i compiti rientranti nella loro sfera di competenza nonché da altri utenti legalmente autorizzati a ottenerli o che agiscano con il consenso scritto dell'interessato.
I registri dello stato civile sono accessibili tramite il portale eUprava, ma per collegarsi occorre avere un'identità digitale.
Recapiti:
- Ministero dell'Interno, direzione degli Affari amministrativi interni, divisione Registrazione della popolazione e atti pubblici, Litostrojska cesta 54, 1501 Lubiana, telefono: +386 1 428 49 61; e-mail: gp.mnz@gov.si.
Registro delle convenzioni matrimoniali
Il registro delle convenzioni matrimoniali è istituito e tenuto dall'Ordine dei notai sloveni (Notarska zbornica Slovenije) (articoli 90 e 92 del codice della famiglia (Družinski zakonik, DZ).
A norma dell'articolo 91 del DZ, il registro delle convenzioni matrimoniali contiene i dati relativi alle convenzioni matrimoniali stipulate. Nel registro sono presenti i seguenti dati:
- il numero d'ordine e la data di registrazione;
- il nome dei coniugi o dei partner non sposati, il numero unico di identificazione personale o la data, il luogo e il paese di nascita del coniuge o del partner non sposato cittadino straniero, l'indirizzo di residenza permanente o temporanea dei coniugi o dei partner non sposati;
- il nome e la sede legale del notaio al quale è stata affidata la convenzione matrimoniale;
- le date di conclusione, di efficacia, di modifica e di scadenza della convenzione matrimoniale.
I dati di cui all'articolo 91 del DZ sono raccolti e utilizzati per dimostrare l'esistenza di una convenzione matrimoniale (articolo 93, primo comma, DZ). La pubblicità dei dati relativi all'esistenza di una convenzione matrimoniale non esclude le norme generali sul legittimo affidamento riguardo al registro immobiliare e sulla presunzione di proprietà previste dalla legge che disciplina i rapporti patrimoniali e dalla legge che disciplina il registro immobiliare (articolo 93, terzo comma, DZ). Se la convenzione matrimoniale non è iscritta nel registro delle convenzioni matrimoniali, si presume che ai rapporti patrimoniali tra i coniugi si applichi, nei confronti dei terzi, il regime matrimoniale legale (articolo 94 DZ).
L'Ordine dei notai sloveni provvede alla pubblicità dei dati iscritti nel registro delle convenzioni matrimoniali: a norma dell'articolo 93, secondo comma, del DZ, i dati pubblici della convenzione matrimoniale iscritta nel registro sono i seguenti:
- il nome dei coniugi o dei partner non sposati e l'indirizzo della loro residenza permanente o temporanea;
- il nome e la sede legale del notaio al quale è stata affidata la convenzione matrimoniale;
- la data di iscrizione nel registro di una convenzione matrimoniale nonché le date di conclusione, di efficacia, di modifica e di scadenza di tale convenzione.
I dati pubblici del registro e i recapiti sono disponibili sul sito web dell'Ordine dei notai sloveni: https://www.notar-z.si/registri/register-pogodb-o-ureditvi-premozenjskopravnih-razmerij.
Per quanto riguarda la conservazione e la consultazione della convenzione matrimoniale, l'articolo 88 del codice della famiglia stabilisce che le convenzioni matrimoniali concluse siano conservate dai notai conformemente alle norme relative al notariato. Il contenuto di una convenzione matrimoniale può essere consultato dalle persone autorizzate a tal fine dalla legge sul notariato. Tali persone possono anche richiedere una copia autentica o semplice dell'atto notarile. Il contenuto della convenzione matrimoniale può essere consultato anche da un organo giurisdizionale ai fini di un procedimento in cui la decisione di detto organo dipende da tale contenuto.
Recapiti:
- Ordine dei notai sloveni, Tavčarjeva ulica 2, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 439 25 70; fax: +386 1 434 02 47; e-mail: info.nzs@siol.net.
Registro dei testamenti
Il registro centrale dei testamenti contiene le informazioni sui testamenti redatti sotto forma di atto notarile, sui testamenti conservati presso un notaio, sui testamenti redatti da avvocati o depositati presso di essi, sui testamenti giudiziari e sui testamenti affidati alla custodia di un organo giurisdizionale sulla base delle disposizioni della legge sulle successioni.
Tali dati sono:
- il numero d'ordine e la data di registrazione;
- il nome e cognome del testatore (per le donne sposate, anche il cognome da nubile);
- il numero unico di identificazione personale e il luogo di nascita del testatore o la data, il luogo e il paese di nascita del testatore cittadino straniero;
- l'indirizzo del testatore;
- la data e il numero di riferimento indicati sul testamento;
- il cognome, il nome e l'indirizzo del notaio (o il nome e l'indirizzo di un'altra persona) che custodisce il testamento o il nome e l'indirizzo dell'autorità che conserva il testamento;
- il tipo di testamento;
- qualsiasi modifica, revoca o annullamento del testamento, se il testamento è redatto in una forma per la quale l'iscrizione nel registro è obbligatoria per legge;
- la data di restituzione del testamento al testatore;
- i dati relativi al decesso del testatore; e
- i dati relativi alla persona che ha consultato il registro.
Il registro dei testamenti è tenuto dall'Ordine dei notai sloveni.
I recapiti sono disponibili sul sito web dell'Ordine dei notai sloveni:
Il registro dei testamenti è gestito a livello centrale per l'intero paese.
Finché il testatore è in vita, l'iscrizione nel registro dei testamenti è segreta. I dati del registro centrale dei testamenti possono essere ottenuti, dopo il decesso del testatore, da un organo giurisdizionale o da una persona che abbia un interesse legittimo in tal senso. Dopo il decesso del testatore, viene rilasciato un estratto del registro su richiesta scritta di un organo giurisdizionale o di un'altra persona che abbia un interesse legittimo in tal senso.
Quando il testatore è in vita, le altre persone o autorità non hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati del registro. Dopo il decesso del testatore, viene rilasciato un estratto del registro su richiesta scritta di un organo giurisdizionale o di un'altra persona che abbia un interesse legittimo in tal senso. La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- i dati del richiedente dell'estratto dei dati del registro (cognome, nome e domicilio della persona fisica o ragione sociale e sede della persona giuridica oppure denominazione e indirizzo dell'organo giurisdizionale);
- i dati del testatore (cognome, nome, indirizzo, numero unico di identificazione personale o data di nascita e di morte);
- l'indicazione dei dati o delle circostanze che dimostrano l'interesse legittimo del richiedente ad ottenere l'estratto dei dati del registro.
Il registro dei testamenti serve a dimostrare l'esistenza di un testamento.
Recapiti:
- Ordine dei notai sloveni (Notarska zbornica Slovenije), Tavčarjeva ulica 2, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 439 25 70; fax: +386 1 434 02 47; e-mail: info.nzs@siol.net.
Registro delle imprese sloveno (Poslovni register Slovenije, PRS), registro giudiziario (sodni register)
Il registro delle imprese sloveno è una banca dati informatizzata centrale, pubblica e gestita in maniera centralizzata a livello nazionale, di tutte le entità commerciali aventi sede nel territorio della Repubblica di Slovenia e che esercitano un'attività lucrativa o senza scopo di lucro, nonché delle loro succursali e altre suddivisioni di entità commerciali. Il registro giudiziario fa parte del PRS; vi sono riportati i dati relativi alle società commerciali e alle succursali di società straniere che esercitano un'attività nel territorio della Repubblica di Slovenia, nonché alle altre persone giuridiche la cui iscrizione nel registro giudiziario è richiesta dalla legge (ad esempio: gruppi d'interesse economico, istituti, cooperative, ecc.). Il registro giudiziario è costituito da un registro principale e da una raccolta di documenti. Lo scopo del registro principale è l'iscrizione e la pubblicazione dei dati relativi a fatti giuridicamente rilevanti per i quali la legge sul registro giudiziario o altra legge prevede l'iscrizione in detto registro. Gli atti in base ai quali è stato registrato un fatto giuridicamente rilevante o per i quali la legge prevede la notificazione all'organo giurisdizionale competente per la registrazione sono inseriti nella raccolta di documenti. Le norme relative al registro delle imprese sloveno sono contenute nella legge sul registro delle imprese sloveno (Zakon o Poslovnem registru Slovenije), mentre quelle relative al registro giudiziario sono contenute nella legge sul registro giudiziario (Zakon o sodnem registru).
Il PRS è gestito dall'agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES): Registro delle imprese sloveno. Il tribunale distrettuale nella cui giurisdizione si trova la sede legale del soggetto cui si riferisce l'iscrizione decide nell'ambito del procedimento di iscrizione nel registro giudiziario.
Per ciascuna entità commerciale iscritta al PRS sono disponibili vari dati relativi alla sua registrazione (costituzione) e al suo funzionamento (numero di identificazione, ragione sociale, codice fiscale, dati relativi ai rappresentanti e ai fondatori, ecc.). Il PRS contiene, inoltre, dati sui soci delle società commerciali e, in particolare, sulle quote delle società a responsabilità limitata, nonché l'indicazione di eventuali gravami su una quota sociale; tuttavia, non contiene dati sugli azionisti delle società per azioni o delle società in accomandita per azioni.
I dati relativi a un'entità commerciale sono pubblici e consultabili online dal sito web dell'AJPES, che consente di effettuare una ricerca per entità commerciale. Il motore di ricerca è disponibile:
- in sloveno: https://www.ajpes.si/prs/ e
- in inglese: https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english.
Il sito web dell'AJPES consente, inoltre, di effettuare ricerche sulle persone fisiche e di ottenere dati per sapere se una determinata persona ha lo status di fondatore, socio, rappresentante o membro di un organo di vigilanza all'interno di una data entità commerciale. Il motore di ricerca è disponibile sul seguente sito web in lingua slovena: https://www.ajpes.si/prs/default_osebe.asp.
Per effettuare ricerche sulle persone fisiche occorre indicare:
- il nome e cognome e
- l'indirizzo della residenza permanente o temporanea nella Repubblica di Slovenia o il numero unico di identificazione personale; oppure
- l'indirizzo di residenza all'estero o il codice fiscale sloveno che una persona priva del numero unico di identificazione personale ha ottenuto anteriormente alla prima iscrizione al PRS.
Prima di utilizzare il PRS e di consultarne i dati occorre effettuare l'accesso; è anche possibile accedere in modalità anonima. L'utilizzo online del PRS e la consultazione dei dati sono completamente gratuiti ed è inoltre possibile ottenere, tramite il sito web, un estratto elettronico gratuito dei dati registrati (in formato PDF firmato elettronicamente). È possibile ottenere:
- un estratto semplice del registro giudiziario (ossia un estratto dei dati attuali);
- un estratto con menzione del registro giudiziario (ossia un estratto dei dati che indicano se una determinata persona è fondatrice o socia, rappresentante o membro di un organo di vigilanza di una data entità commerciale);
- un estratto storico del registro giudiziario relativo ai dati iscritti in tale registro dopo il 1° febbraio 2008.
Sul sito web è inoltre possibile ottenere un estratto storico del registro giudiziario relativo ai dati ivi iscritti tra il 1° gennaio 1997 e il 1° febbraio 2008; tale estratto elettronico non è firmato elettronicamente.
È anche possibile ottenere, su richiesta, un estratto scritto autenticato dei dati presso un organo giurisdizionale, un notaio o l'AJPES, mentre un estratto storico del registro giudiziario si può ottenere solo presso un organo giurisdizionale.
Recapiti del registro delle imprese sloveno:
- Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), Tržaška cesta 16, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 477 42 00; e-mail: info@ajpes.si.
Recapiti del registro giudiziario:
- Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Tavčarjeva 9, 1000 Lubiana, telefono: +386 1 366 44 44; e-mail: urad.vsrs@sodisce.si.
Registro dei veicoli immatricolati
Il registro dei veicoli immatricolati contiene i dati relativi a un veicolo che devono figurare sul certificato di immatricolazione e che riguardano la sua immatricolazione, il certificato di immatricolazione rilasciato, il proprietario del veicolo o la persona a nome della quale è immatricolato il veicolo, i controlli tecnici, l'assicurazione obbligatoria e altri dati tecnici. I dati relativi al proprietario del veicolo o alla persona a nome della quale è immatricolato il veicolo comprendono il nome della persona o la ragione sociale, la data di nascita, il numero unico di identificazione personale o il numero di identificazione, lo status del proprietario del veicolo nonché l'indirizzo della sua residenza o sede legale permanente o temporanea (articolo 63, terzo comma, della legge sui veicoli a motore – Zakon o motornih vozilih; ZMV‑1).
I dati tecnici del veicolo sono consultabili sul portale del governo della Repubblica di Slovenia eUprava: https://e-uprava.gov.si/it?lang=it.
È possibile consultare il chilometraggio, il numero di proprietari, i controlli tecnici effettuati nonché la validità dell'assicurazione e dell'immatricolazione. Occorre possedere un'identità digitale per effettuare le ricerche personali nel registro. Per una consultazione pubblica occorrono il numero del certificato di immatricolazione e il numero di immatricolazione del veicolo.
Recapiti:
- Ministero delle Infrastrutture, direzione Strade e trasporto stradale, Tržaška cesta 19, 1000 Lubiana, telefono: +386 1 478 80 00; e-mail: gp.mzi@gov.si.
Registro delle imbarcazioni marittime e registro delle navi
Questi due registri fanno parte del registro navale sloveno, istituito come registro pubblico dal codice marittimo. L'articolo 207 del codice marittimo prevede che siano iscritti nel registro navale sloveno (in prosieguo "registro") le navi, le imbarcazioni e i dispositivi galleggianti, conformemente alle disposizioni del codice. A norma dell'articolo 207, le disposizioni del capo II e della parte quarta del codice si applicano, mutatis mutandis, anche alle navi in costruzione, alle imbarcazioni e ai dispositivi galleggianti. Salvo esplicita indicazione contraria, la descrizione del registro navale si applica ai due registri.
Ciascun registro è costituito da un registro principale e da una raccolta di documenti. Il registro principale è composto da fogli. Il foglio comprende un foglio A, un foglio B e un foglio C. Ogni nave o imbarcazione deve essere registrata su un foglio separato. Il termine "nave" si applica, in prosieguo, anche a un'imbarcazione marittima.
Nel foglio A sono riportati i dati relativi all'identità della nave o della nave in costruzione e le sue caratteristiche tecniche essenziali.
Nel foglio B figurano il nome e l'indirizzo della residenza permanente o la ragione sociale e l'indirizzo della sede legale dell'armatore, nonché le eventuali restrizioni al suo diritto di disporre liberamente della nave. Il foglio B contiene anche i seguenti dati, che non sono pubblici: il numero unico di identificazione personale o il numero di identificazione e il codice fiscale dell'armatore che non è residente nella Repubblica di Slovenia, nonché il codice fiscale della persona giuridica. Nel foglio B sono anche riportati il nome e l'indirizzo della residenza permanente o la ragione sociale e la sede legale dell'armatore nei casi di iscrizione di cui all'articolo 210, primo comma, punto 2), del codice. Nel foglio B del registro delle navi in costruzione possono essere iscritti anche il nome e l'indirizzo della residenza permanente o la ragione sociale e la sede legale dell'armatore e del cliente. Il foglio B può anche riportare, con il consenso dell'armatore, i recapiti (indirizzo di posta elettronica o numero di telefono) per le emergenze, quali la ricerca e il soccorso in mare, la salvaguardia della vita umana o la protezione dell'ambiente marino. Ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi è registrato anche un indirizzo di posta elettronica protetto e, ai fini dei procedimenti amministrativi, può essere registrato anche un altro indirizzo di posta elettronica, a norma della legge sulla procedura amministrativa generale. Tali dati non sono pubblici e non devono essere utilizzati per altri fini.
Nel foglio C sono iscritti i diritti reali che gravano sulla nave o su parte di essa, nonché i diritti acquisiti che ne derivano, il noleggio della nave, il contratto di noleggio a tempo per l'intera nave, il diritto di prelazione e altre restrizioni al diritto di disporre della nave che si applicano a qualsiasi armatore di una nave gravata, i divieti di gravare e di alienare, nonché tutte le annotazioni e le altre osservazioni la cui annotazione in un altro foglio non è espressamente prevista.
Nella raccolta di documenti, oltre agli atti, sono riportati anche i seguenti dati:
- le date delle ispezioni, comprese eventuali ispezioni supplementari e complementari, nonché eventuali valutazioni;
- l'indicazione della società di classificazione che ha rilasciato il certificato e la classe della nave;
- l'indicazione dell'autorità di controllo dello Stato di approdo che ha ispezionato la nave, la data e l'esito dell'ispezione (anomalie contestate ed eventuale fermo della nave); e
- gli incidenti marittimi in cui è stata coinvolta la nave.
Il registro è tenuto dall'amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia:
Non esistono registri regionali, ma sedi distaccate in cui è tenuto il registro delle imbarcazioni marittime, vale a dire la sede di Isola e la sede di Pirano. Tuttavia, vi è un solo registro delle imbarcazioni marittime.
Le autorità di un altro Stato membro possono contattare i registri regionali per ottenere dati del registro. È opportuno tenere in considerazione, tuttavia, le limitazioni derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla legge sulla protezione dei dati personali, relativamente ai dati che possono essere ottenuti e alle condizioni per il loro ottenimento.
A norma dell'articolo 208 del codice marittimo, il registro è pubblico. Chiunque ha il diritto di consultare i dati del registro principale sotto la supervisione di un funzionario autorizzato. L'autorità competente per la tenuta del registro ha l'obbligo di rilasciare al richiedente, dietro pagamento di un dato onere, un certificato relativo allo stato delle iscrizioni nel registro, che costituisce un atto pubblico. Solo una persona che abbia un interesse legittimo può consultare la raccolta di documenti o richiedere la copia di un documento. A tale riguardo, viene rispettata anche la legge sulla protezione dei dati personali, in quanto non è possibile effettuare ricerche su un armatore.
Per quanto riguarda i dati personali, l'accesso ai dati relativi alla proprietà di una nave appartenente a una persona fisica è subordinato all'esistenza di una base giuridica appropriata.
L'autorità che tiene il registro è autorizzata a trasmettere informazioni a un'altra autorità nazionale se sussiste una base giuridica. Le informazioni contenute nel registro possono essere trasmesse.
In assenza di una base giuridica per l'accesso ai dati personali, l'autorità rifiuta di comunicare tali dati a un'altra autorità statale.
Le domande di iscrizione di un cambio di proprietà di un bene registrato in seguito a successione sono disciplinate dall'articolo 316 del codice marittimo. Salvo disposizione contraria del codice marittimo o di qualsiasi altra legge, l'iscrizione (prevista all'articolo 256, punto 3, del codice marittimo) può essere autorizzata solo sulla base di atti pubblici o di scritture private in cui la firma delle persone il cui diritto deve essere limitato, gravato, annullato o trasferito a terzi sia stata autenticata dall'autorità competente a procedere all'autenticazione. Sulla base di una scrittura privata sottoscritta da un mandatario, l'iscrizione nei confronti del mandante può essere autorizzata solo se il mandato rilasciato da quest'ultimo riguarda un'operazione determinata o un tipo determinato di operazione, e a condizione che non sia trascorso più di un anno tra la data di rilascio del mandato e la data della domanda di iscrizione. Non è necessario autenticare le firme apposte su una scrittura privata se tale atto reca l'approvazione dell'autorità competente per la tutela dei diritti e degli interessi delle persone il cui diritto deve essere limitato, gravato, annullato o trasferito a terzi.
L'articolo 317 disciplina le condizioni di un'iscrizione sulla base di una scrittura privata. La scrittura privata sulla cui base può essere autorizzata l'iscrizione deve contenere, oltre ai dati di cui all'articolo 279 del codice marittimo, i seguenti elementi:
- l'indicazione precisa della nave o del diritto che deve essere oggetto di iscrizione;
- la dichiarazione esplicita della persona il cui diritto è limitato, gravato, annullato o trasferito a terzi, con cui autorizza l'iscrizione. La disposizione del punto 2 del comma precedente non si applica agli atti relativi all'acquisizione del diritto di proprietà su una nave straniera qualora sia la prima iscrizione della nave nel registro navale sloveno a essere richiesta.
L'articolo 318 disciplina le condizioni per l'iscrizione sulla base di un atto pubblico. Gli atti pubblici sulla cui base può essere autorizzata l'iscrizione sono:
- gliatti giuridici redatti da un tribunale o da un notaio nei limiti delle rispettive competenze, se contengono i dati di cui all'articolo 279 del codice marittimo;
- gli atti correttamente rilasciati da un organo giurisdizionale, da un notaio o da un'autorità amministrativa nei limiti delle rispettive competenze, ai quali la legge conferisce la natura di titolo esecutivo o sulla cui base può essere effettuata un'iscrizione in un registro pubblico in virtù di disposizioni specifiche.
L'iscrizione sulla base di una decisione di un organo giurisdizionale straniero è autorizzata solo se tale decisione è stata riconosciuta secondo la procedura prescritta.
Affinché l'autorità responsabile del registro possa identificare il bene registrato e iscrivere i cambi di proprietà conseguenti a una successione, è necessario indicare l'identificativo della nave o dell'imbarcazione con il quale l'unità navale è immatricolata nel registro navale sloveno.
L'articolo 221 del codice marittimo prevede che, sulla base di un atto giuridico tra vivi, il diritto di proprietà di una nave e l'ipoteca su una nave si acquisiscono mediante iscrizione nel registro. Lo stesso vale per il registro delle imbarcazioni marittime.
L'autorità richiedente di un altro Stato membro deve fornire il nome e cognome, la data di nascita o il numero unico di identificazione personale nonché il codice fiscale all'autorità interpellata affinché quest'ultima possa effettuare una ricerca nel registro e identificare inequivocabilmente la persona interessata.
L'autorità richiedente deve produrre un atto di successione pertinente che attesti in modo inequivocabile il decesso della persona. È inoltre necessario fornire documenti giustificativi atti a comprovare la base giuridica che giustifica l'ottenimento dei dati personali.
La richiesta e i dati possono essere trasmessi per posta elettronica. Le informazioni possono essere richieste in sloveno o, nel rispetto dei principi del bilinguismo, anche in italiano.
Tali informazioni possono essere fornite nelle seguenti forme: copia autentica o non autentica, estratto autentico o non autentico, copia stampata e copia elettronica.
Le informazioni sono fornite in lingua slovena; se la richiesta è presentata in italiano o in ungherese, devono essere fornite anche nell'una o nell'altra lingua.
L'eventuale pagamento di una tassa, prevista dalla legge sulle tasse amministrative (Zakon o upravnih taksah), dipende dal singolo caso. L'articolo 23, primo comma, punto 1), della legge sulle tasse amministrative prevede che lo Stato e le autorità statali siano esentate dal pagamento di tali tasse.
Recapiti:
- Ministero delle Infrastrutture, amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia (Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo), Kopališko nabrežje 9, 6000 Capodistria, telefono: +386 5 663 21 00; e-mail: ursp.box@gov.si.
Registro degli aeromobili
A norma dell'articolo 22 della legge sull'aviazione (Zakon o letalstvu, Uradni List RS, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 81/10 – versione consolidata ufficiale), modificata dalle leggi nn. 46/16, 47/19, 18/23 (legge sull'amministrazione statale-1O) e 85/24 (legge sull'aviazione-1), l'autorità competente per la tenuta del registro degli aeromobili è l'agenzia per l'aviazione civile della Repubblica di Slovenia (in prosieguo "agenzia"); www.caa.si. La nuova legge sull'aviazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 85/24, legge sull'aviazione-1) è entrata in vigore il 5 aprile 2025 ed entrerà in applicazione il 5 ottobre 2025. L'articolo 35 di tale legge prevede la competenza dell'agenzia per la tenuta del registro.
Sono iscritti nel registro i dati relativi agli aeromobili, ai titolari di diritti reali o personali sugli aeromobili per i quali la legge prevede l'iscrizione nel registro degli aeromobili, alle modifiche dei dati identificativi dei titolari dei diritti iscritti, nonché ai diritti reali e personali e ai fatti giuridici per i quali la legge prevede l'iscrizione nel registro degli aeromobili.
Non esistono registri regionali. Le autorità di un altro Stato membro possono contattare il registro nazionale: https://www.caa.si/register-zrakoplovov.html, https://www.caa.si/en/aircraft-registration.html.
La nuova legge sull'aviazione-1 (ZLet-1) dispone che i dati iscritti nel registro siano pubblici, salvo disposizione contraria di detta legge (ad esempio il numero unico di identificazione personale, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica). L'articolo 38 della legge sull'aviazione-1 (ZLet-1) prevede restrizioni di accesso (ad esempio la restrizione delle ricerche che consentono di determinare se una data persona è titolare di diritti reali o personali). Hanno diritto di accesso ai dati le persone che dispongono di una base giuridica appropriata a tal fine. Ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'aviazione-1 (ZLet-1), si tratta dei creditori e di altre persone aventi un interesse legittimo, nonché di autorità statali, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari, investigatori privati e titolari di diritti iscritti nel registro a loro favore.
A norma del diritto nazionale, l'autorità responsabile della tenuta del registro è autorizzata a comunicare informazioni a un'altra autorità nazionale. Essa può comunicare le informazioni di cui dispone, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni previste dalla legge. L'autorità responsabile del registro rifiuta di comunicare i dati a un'altra autorità statale se non sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione previste dalla legge oppure se non dispone di tali dati. A norma dell'articolo 25 della legge sull'aviazione, l'agenzia procede all'iscrizione di un cambio di proprietà sulla base di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata dall'organo giurisdizionale competente. Tuttavia, l'articolo 40 della nuova legge ZLet-1 prevede che l'agenzia decida in merito alle condizioni di iscrizione nel registro degli aeromobili unicamente sulla base degli atti che, a norma di legge, costituiscono titolo per l'iscrizione e sulla base dello stato delle iscrizioni nel registro al momento dell'avvio del procedimento. A norma dell'articolo 48 della ZLet-1, l'immatricolazione è autorizzata sulla base di un atto relativo al negozio giuridico da cui deriva l'obbligo di trasferire il diritto di proprietà su un aeromobile, o in forza del quale è acquisito il diritto d'uso dell'aeromobile per il quale la legge prevede l'iscrizione nel registro degli aeromobili, e che contiene una dichiarazione esplicita da parte della persona il cui diritto sull'aeromobile è trasferito o modificato con cui autorizza l'immatricolazione. Tale dichiarazione può essere effettuata in un atto distinto. La firma della persona il cui diritto è trasferito o modificato deve essere autenticata conformemente alla legge sulla procedura amministrativa generale o alle disposizioni che disciplinano l'autenticazione degli atti nelle operazioni internazionali. L'immatricolazione è autorizzata, inoltre, sulla base di un atto con cui è acquisito o modificato un diritto di proprietà su un aeromobile o un diritto personale d'uso di un aeromobile, la cui iscrizione nel registro degli aeromobili è prevista dalla legge, e che sia stato correttamente rilasciato da un organo giurisdizionale o da un'autorità amministrativa nell'ambito delle proprie competenze, oppure che abbia la forma di un atto notarile direttamente esecutivo, oppure sulla base di un altro atto al quale la legge conferisce la natura di titolo esecutivo o sulla cui base può essere effettuata l'iscrizione in un registro pubblico in virtù di disposizioni specifiche. Tale atto, se rilasciato in un paese straniero, deve essere legalizzato conformemente alle disposizioni che disciplinano la legalizzazione degli atti nelle operazioni internazionali, salvo disposizione contraria della normativa dell'Unione europea o di un trattato internazionale vincolante per la Repubblica di Slovenia.
Affinché l'autorità responsabile del registro possa identificare il bene immatricolato e iscrivere i cambi di proprietà conseguenti a una successione, l'aeromobile deve essere identificato (dati sul costruttore, designazione dell'aeromobile a cura del costruttore, numero di serie e marca di immatricolazione), come previsto dall'articolo 48 della ZLet-1. L'articolo 169 della legge sugli obblighi e i diritti reali nella navigazione aerea (ZOSRL) prevede che i diritti reali si acquisiscano come segue: il diritto di proprietà e i privilegi sugli aeromobili si acquisiscono in forza di un atto giuridico, mediante iscrizione nel registro degli aeromobili.
L'autorità richiedente deve fornire informazioni sufficienti sul defunto per consentirne l'identificazione inequivocabile (ad esempio nome e cognome del defunto, data di nascita o numero unico di identificazione personale o altro numero di identificazione nazionale). Devono essere allegati adeguati documenti giustificativi, ad esempio una copia del certificato di morte o qualsiasi altro documento che confermi le informazioni relative al defunto.
L'autorità richiedente deve fornire adeguati documenti giustificativi attestanti che essa dispone di una base giuridica per ottenere informazioni, a norma dell'articolo 66. Tali documenti giustificativi possono essere, ad esempio, una copia della domanda di rilascio di un certificato successorio europeo.
La domanda e le informazioni possono essere trasmesse per posta elettronica e, se del caso, con altri mezzi di comunicazione.
Le informazioni possono essere richieste in sloveno; tuttavia, la domanda sarà trattata anche se presentata in lingua inglese.
Il formato delle informazioni dipende dalla domanda; esse possono essere comunicate sotto forma di copia autentica o non autentica, di estratto autentico o non autentico, di copia stampata o di copia elettronica. Le informazioni sono comunicate in sloveno, ma alcune parti possono essere fornite in lingua inglese.
In alcuni casi è richiesto il pagamento di un diritto per il rilascio di un estratto, ai sensi dell'articolo 16 del tariffario dei servizi dell'agenzia per l'aviazione civile della Repubblica di Slovenia. Tale diritto è pagato dietro presentazione di una fattura dell'agenzia.
Recapiti del registro degli aeromobili:
- Agenzia dell'aviazione civile della Repubblica di Slovenia (Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije), Kotnikova ulica 19A, 1000 Lubiana, telefono: +386 1 244 66 00; + 386 1 244 66 01; fax: +386 1 244 66 99; e-mail: info@caa.si.
Registro dei pegni non possessori e dei beni mobili pignorati (RZPP)
Il registro dei pegni non possessori e dei beni mobili pignorati è una banca dati pubblica, informatizza e gestita a livello centrale, che contiene informazioni sui diritti di pegno non possessorio e sui divieti di alienare e di gravare i beni mobili, vale a dire i veicoli identificati dal loro VIN, le attrezzature operative e le scorte identificate dal numero identificativo del bene immobile o dell'edificio sul quale o nel quale si trovano le scorte o le attrezzature.
Il registro RZPP è gestito dall'agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (AJPES).
I dati relativi al creditore pignoratizio, al costituente del pegno o al debitore, nonché ai diritti di pegno (o garanzie) sui beni mobili, sono iscritti nel registro RZPP dai cosiddetti utenti qualificati, ossia notai, ufficiali giudiziari, autorità fiscali, organi giurisdizionali e curatori fallimentari. I notai iscrivono il diritto di pegno quando è costituito in forza di un accordo tra le parti (ossia un pegno convenzionale non possessorio), mentre gli altri utenti qualificati lo iscrivono sulla base di una decisione adottata da un'autorità statale nel quadro di un procedimento fiscale o giudiziario (procedura di esecuzione, penale o fallimentare).
I dati presenti nel registro RZPP possono essere consultati online dal pubblico dal sito web dell'AJPES: https://www.ajpes.si/RZPP/Iskalnik/JavniPodatki.
I dati iscritti relativi al creditore pignoratizio, al costituente del pegno o al debitore nonché al bene costituito in pegno possono essere consultati con l'ausilio di un motore di ricerca pubblico, disponibile in lingua slovena. Per proteggere i dati personali delle persone fisiche e i dati relativi ai creditori, il motore di ricerca pubblico è soggetto a limitazioni e le ricerche possono essere effettuate solo in base ai seguenti criteri:
- per numero identificativo del diritto di pegno (garanzia);
- per costituente del pegno o debitore, in caso di entità commerciale;
- per numero identificativo del bene costituito in pegno [per i veicoli, il VIN; per le scorte e le attrezzature – il numero identificativo (catastale) della particella fondiaria o dell'edificio in cui si trova il bene costituito in pegno].
L'uso del motore di ricerca pubblico del registro RZPP e la consultazione dei dati non richiedono alcuna identificazione. L'uso online del registro RZPP e la consultazione dei dati sono completamente gratuiti; è anche possibile ottenere gratuitamente, tramite il sito web, un estratto elettronico dei dati iscritti (in formato PDF, firmato elettronicamente). Tale estratto comprende i dati relativi al diritto di pegno e al bene costituito in pegno, nonché i dati relativi al creditore pignoratizio e al costituente del pegno/debitore.
A motivo delle limitazioni del motore di ricerca pubblico, è disponibile anche un "accesso sicuro" ai dati, che consente di cercare anche informazioni sui pegni non possessori per i quali il debitore, il costituente del pegno o il creditore pignoratizio è una persona fisica registrata, utilizzando come criterio di ricerca il numero unico di identificazione personale o il codice fiscale. Solo gli utenti qualificati dispongono gratuitamente di un accesso sicuro ai dati dei pegni non possessori.
Secondo la legge, una persona autorizzata o un'autorità pubblica che non è un utente qualificato, ma che necessita di dati presenti nel registro per svolgere i propri compiti, può chiedere all'AJPES di rilasciarle un estratto dei dati relativi ai pegni non possessori per i quali una determinata persona è registrata come debitore, costituente del pegno o creditore pignoratizio. Nella sua richiesta, l'autorità deve specificare lo scopo per cui ottiene i dati e il numero della pratica (procedura) per la quale le occorrono tali dati.
Solo un organo giurisdizionale può rilasciare un estratto autentico richiesto da una persona che dispone di una base giuridica per ottenere dati presenti nel registro RZPP sulla base dei criteri per l'accesso sicuro.
Recapiti:
- Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), Tržaška cesta 16, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 477 42 00; e-mail: info@ajpes.si.
Registro fallimentare (pubblicazioni relative alle procedure di insolvenza)
Le procedure di insolvenza sono condotte dai tribunali regionali; le pubblicazioni relative alle procedure di insolvenza sono consultabili sul sito web previsto a tal fine e gestito dall'agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi – AJPES:
https://www.ajpes.si/uradne_objave/eobjave_v_postopkih_zaradi_insolventnosti/splosno.
Le norme relative alla pubblicazione e all'ottenimento dei dati sono disciplinate dagli articoli 122 e 122.a della legge sulle operazioni finanziarie, le procedure di insolvenza e la liquidazione coatta (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, in prosieguo "legge sull'insolvenza"). Per garantire la sicurezza delle operazioni giuridiche, dell'informazione del pubblico e dell'esercizio dei diritti dei creditori e degli altri partecipanti alle procedure di insolvenza, sono pubblicati i dati seguenti per ciascuna procedura di insolvenza sul sito web previsto a tal fine:
1. i dati seguenti relativi a ciascuna procedura di insolvenza:
- i dati identificativi del debitore insolvente, ad eccezione del numero unico di identificazione personale e del codice fiscale del debitore insolvente che è un consumatore;
- l'organo giurisdizionale adito e il numero di riferimento della causa;
- i dati identificativi del curatore fallimentare;
- l'apertura della procedura, la data in cui scade il termine per l'insinuazione dei crediti nel quadro della procedura e i dati relativi ad altri atti procedurali;
- nelle procedure fallimentari sono altresì pubblicati: i dati relativi all'importo della massa fallimentare e alle quote di tale massa che devono essere rimborsate ai creditori;
2. la decisione di apertura della procedura di insolvenza e tutte le decisioni pronunciate nel quadro della procedura principale di insolvenza, nonché la domanda sulla cui base il giudice ha pronunciato la propria decisione, tranne:
- la decisione di apertura della procedura di fallimento personale;
- la decisione con cui l'organo giurisdizionale si pronuncia sulla domanda di apertura della procedura di esdebitazione o con cui impone al debitore determinati obblighi nell'ambito di detta procedura;
- la decisione relativa al recupero dei redditi periodici;
- la decisione relativa al pignoramento di somme di denaro; e
- la decisione relativa alla sospensione del recupero dei redditi periodici o del pignoramento di somme di denaro;
3. l'avviso di apertura della procedura, l'avviso di convocazione a un'udienza e gli altri avvisi o inviti al voto emessi dall'organo giurisdizionale a norma della legge sull'insolvenza;
4. tutti i verbali delle udienze e dello svolgimento delle riunioni del comitato dei creditori;
5. sono altresì pubblicate le relazioni del curatore fallimentare e la documentazione ad esse allegata nonché, nell'ambito della procedura di concordato, le relazioni presentate dal debitore insolvente e la documentazione ad esse allegata;
6. gli elenchi dei crediti verificati;
7. i documenti depositati dalle parti della procedura e gli altri atti giudiziari la cui pubblicazione è prevista dalla legge sull'insolvenza;
8. nella procedura fallimentare sono pubblicati anche tutte le convocazioni per vendita all'incanto e gli inviti a presentare offerte per la liquidazione della massa fallimentare.
L'AJPES provvede affinché il sito web riservato alle pubblicazioni nelle procedure di insolvenza sia concepito in modo tale da consentire a chiunque di consultare gratuitamente i dati ivi pubblicati, con le seguenti modalità:
- per data di pubblicazione;
- per numero di ruolo della procedura di insolvenza o secondo l'organo giurisdizionale investito di tale procedura;
- se il debitore insolvente è una persona giuridica, un imprenditore o un commerciante: per dati identificativi con cui è iscritto nel registro giudiziario o nel registro delle imprese e per codice fiscale;
- se il debitore insolvente è un consumatore, un commerciante o un commerciante: per combinazione dei criteri seguenti, tenendo presente che il sistema restituisce l'informazione relativa al numero di ruolo della procedura di insolvenza solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- per combinazione di numero unico di identificazione personale e nome e cognome;
- per combinazione di codice fiscale e nome e cognome; oppure
- per combinazione di nome e cognome, indirizzo di residenza permanente e data di nascita;
5. se il debitore insolvente è un consumatore, un imprenditore o un commerciante, anche per numero unico di identificazione personale o codice fiscale, tenendo presente che il sistema restituisce solo l'informazione relativa all'eventuale apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona che soddisfa tale condizione, senza menzione del numero di ruolo della causa, qualora tale procedura sia già iniziata.
L'AJPES consente di accedere alle informazioni sulle procedure di insolvenza e alle pubblicazioni del contenuto degli atti procedurali relativi a una determinata causa per un periodo di cinque anni dalla chiusura definitiva della procedura nella causa in questione.
Recapiti relativi alle pubblicazioni pubbliche riguardanti le procedure:
- Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), Tržaška cesta 16, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 477 42 00; e-mail: info@ajpes.si.
Recapiti per i procedimenti giudiziari:
- Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Tavčarjeva 9, 1000 Lubiana, telefono: + 386 1 366 44 44; e-mail: urad.vsrs@sodisce.si.
3 Disponibilità di informazioni relative ai conti bancari
Il registro dei conti correnti (RTR) è una banca dati informatizzata unica dei conti correnti aperti presso prestatori di servizi di pagamento nella Repubblica di Slovenia e dei titolari di tali conti, siano essi entità commerciali o persone fisiche. I dati del registro RTR sono costantemente aggiornati; l'esattezza dei dati relativi ai titolari di conti correnti è altresì garantita dall'interconnessione del registro RTR con il registro centrale della popolazione, l'anagrafe tributaria e il registro delle imprese sloveno.
A norma del capo 11 della legge sui servizi di pagamento, sui servizi di emissione di moneta elettronica e sui sistemi di pagamento (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ZPlaSSIED), il registro RTR è gestito dall'agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (AJPES).
È possibile accedere al registro elettronico dei conti correnti (eRTR) (previa iscrizione e identificazione) tramite il sito web dell'AJPES, nel quale sono anche presenti i recapiti elettronici di tale registro: https://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx.
Nel registro RTR sono trattati i seguenti dati:
1. dati relativi al titolare di un conto corrente:
- il nome, il cognome e l'indirizzo di residenza del titolare, nel caso di una persona fisica, o la ragione sociale, la sede e l'indirizzo professionale del titolare del conto corrente, nel caso di una persona giuridica, oppure la ragione sociale, la sede e l'indirizzo professionale nonché il nome e il cognome del titolare del conto corrente, nel caso di un imprenditore o commerciante, o il nome e l'indirizzo di un altro titolare di conto corrente;
- il codice fiscale del titolare, se questi è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe, e il paese in cui il titolare ha la propria sede o residenza;
- il codice di identificazione del titolare e il paese della sede o della residenza del titolare, se questi non è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe;
- il numero di registrazione del titolare avente lo status di persona giuridica, di imprenditore o di commerciante, se il titolare è iscritto nel registro delle imprese sloveno;
- il codice degli organismi di bilancio, se l'entità economica è iscritta nel registro delle imprese sloveno;
2. dati relativi al mandatario del titolare di un conto corrente:
- il nome, il cognome e l'indirizzo di residenza del mandatario, nel caso di una persona fisica, o la ragione sociale, la sede e l'indirizzo professionale del mandatario, nel caso di una persona giuridica, oppure la ragione sociale, la sede e l'indirizzo professionale nonché il nome e il cognome del mandatario, nel caso di un imprenditore o commerciante, o il nome e l'indirizzo di qualsiasi altro mandatario;
- il codice fiscale del mandatario, se questi è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe, e il paese in cui il mandatario ha la propria sede o residenza;
- il codice di identificazione del mandatario e il paese della sede o della residenza di quest'ultimo, se il mandatario non è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe;
- il numero di registrazione del mandatario avente lo status di persona giuridica, di imprenditore o di commerciante, se il mandatario è iscritto nel registro delle imprese sloveno;
- il codice degli organismi di bilancio, se l'entità commerciale è iscritta nel registro delle imprese sloveno;
- la data di ricezione e la data di revoca del mandato;
3. dati relativi al titolare effettivo dell'intestatario di un conto corrente:
- il nome, il cognome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo di residenza del titolare effettivo;
- il codice fiscale del titolare effettivo, se questi è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe;
- il paese di residenza del titolare effettivo;
- un altro codice di identificazione del titolare effettivo, utilizzato nel paese di residenza del titolare effettivo, se questi non è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe;
- l'importo delle partecipazioni o di qualsiasi altra forma di controllo esercitata dal titolare effettivo;
- la data di iscrizione e la data di cancellazione del titolare effettivo;
4. dati relativi al conto corrente:
- il numero del conto;
- il nome e il numero di registrazione del prestatore di servizi che gestisce il conto corrente;
- l'identificativo del tipo di conto, determinato dalla disposizione di cui al decimo comma del presente articolo;
- l'indicazione attestante che i fondi presenti sul conto corrente sono insufficienti per consentire l'esecuzione della decisione di esecuzione forzata o di sequestro conservativo;
- la data di apertura del conto;
- la data di chiusura del conto;
- l'informazione che il conto corrente, il cui titolare è una persona fisica, è utilizzato per l'esercizio di un'attività;
- il numero di conto del titolare del conto corrente presso il successore legale di un prestatore di servizi di pagamento;
5. dati relativi alla cassetta di sicurezza:
- il nome, il cognome e l'indirizzo di residenza del locatario della cassetta di sicurezza, nel caso di una persona fisica, o la ragione sociale, la sede e l'indirizzo professionale, nel caso di una persona giuridica, oppure la ragione sociale, la sede e l'indirizzo professionale nonché il nome e il cognome del locatario della cassetta di sicurezza, nel caso di un imprenditore o di un commerciante, o il nome e l'indirizzo di qualsiasi altro locatario della cassetta di sicurezza;
- il codice fiscale del locatario, se questi è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe, e il paese in cui il locatario ha la propria sede o residenza;
- il codice di identificazione del locatario e il paese della sede o della residenza del locatario, se questi non è iscritto all'anagrafe tributaria a norma della legge che disciplina tale anagrafe;
- il numero di registrazione del locatario avente lo status di persona giuridica, di imprenditore o di commerciante, se il locatario è iscritto nel registro delle imprese sloveno;
- il codice degli organismi di bilancio, se l'entità economica è iscritta nel registro delle imprese sloveno;
- la durata della locazione.
I dati presenti nel registro RTR sono pubblici e accessibili gratuitamente sul sito web dell'AJPES. Ciò non si applica ai dati relativi ai mandatari e ai titolari effettivi degli intestatari di conti correnti e di cassette di sicurezza, né ai dati personali relativi alle persone fisiche, ad eccezione dei dati relativi ai conti correnti di imprenditori e di commercianti utilizzati per l'esercizio di un'attività.
I dati personali relativi ai conti correnti delle persone fisiche possono essere ottenuti, tra gli altri, dagli organi giurisdizionali e da altre autorità che compiono atti nel quadro di una procedura di esecuzione forzata o di altre procedure che essi conducono nell'ambito delle proprie competenze (articolo 194, terzo comma, ZPlaSSIED).
Gli organi giurisdizionali della Repubblica di Slovenia hanno accesso diretto ai dati relativi ai conti correnti delle persone fisiche (articolo 195, ZPlaSSIED). L'organo giurisdizionale ottiene i dati relativi al conto corrente di una persona fisica mediante accesso elettronico diretto ai dati del registro RTR, sulla base di una richiesta che può contenere solo il nome, il cognome e l'indirizzo di residenza della persona fisica titolare del conto corrente. Se nel registro sono presenti due o più persone con lo stesso nome, cognome e indirizzo, l'organo giurisdizionale deve completare la richiesta con il codice fiscale o il codice di identificazione della persona interessata.
Inoltre, i dati personali relativi al conto corrente di una persona fisica, al mandatario e al titolare effettivo dell'intestatario del conto corrente nonché alle cassette di sicurezza sono comunicati dall'AJPES al richiedente, a seguito di una richiesta di dati presenti nel registro RTR, che deve contenere:
- il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente e la sua firma;
- il nome, cognome e codice fiscale o codice di identificazione della persona fisica titolare del conto corrente, del mandatario o del titolare effettivo dell'intestatario del conto corrente o del locatario della cassetta di sicurezza; e
- la base giuridica e la finalità del trattamento dei dati personali.
Recapiti:
- Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), Tržaška cesta 16, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 477 42 00; e-mail: info@ajpes.si.
4 Disponibilità di un registro dei diritti di proprietà intellettuale
A norma dell'articolo 105 della legge sulla proprietà industriale (Zakon o industrijski lastnini), l'Ufficio per la proprietà intellettuale tiene i registri dei brevetti, dei certificati protettivi complementari, dei modelli, dei marchi e delle indicazioni geografiche, nonché i registri delle domande per l'ottenimento di tali diritti. Si tratta di diritti di proprietà industriale classificati tra i diritti di proprietà intellettuale, insieme al diritto d'autore, ai diritti connessi e ad altri diritti. I registri sono pubblici, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
I portatori di interessi esterni possono avere accesso ai dati del registro in due modi:
- tramite il sito web dell'Ufficio per la proprietà intellettuale all'indirizzo http://www.uil.gov.si/, che consente un accesso diretto
ai dati relativi ai brevetti rilasciati, ai certificati protettivi complementari richiesti e rilasciati, ai marchi richiesti e registrati, nonché ai modelli richiesti e registrati, al seguente indirizzo: https://www2.uil-sipo.si/;
- a seguito di una richiesta di certificato del registro, mediante pagamento di una tassa prevista dalla legge sulle tasse amministrative e che ammonta attualmente a 9,10 EUR (tranne le eccezioni tassativamente elencate all'articolo 23 della legge sulle tasse amministrative, Zakon o upravnih taksah).
Recapiti:
- Ministero dell'Economia, del turismo e dello sport, Ufficio per la proprietà intellettuale della Repubblica di Slovenia (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino), Kotnikova ulica 6, 1000 Lubiana,
telefono: +386 1 620 31 00; e-mail: sipo@uil-sipo.si.
5 Altri registri in cui figurano informazioni relative allesuccessioni
Registro centrale dei titoli in forma scritturale
Il registro centrale dei titoli in forma scritturale è tenuto dalla società centrale di deposito e compensazione (KDD). La portata dei dati accessibili dipende dalla qualità del richiedente. Alcuni dati sono generalmente accessibili al pubblico (registri degli azionisti tenuti dagli emittenti), mentre altri sono accessibili solo a determinati tipi di richiedenti (l'agenzia di vigilanza sul mercato mobiliare, la Banca di Slovenia, l'amministrazione fiscale, gli organi giurisdizionali, ecc.). La KDD autorizza solo le autorità nazionali slovene a ottenere, in modo diretto e automatizzato, dati provenienti dal registro centrale dei titoli in forma scritturale. Sebbene le autorità straniere non siano autorizzate a utilizzare questo metodo di ottenimento dei dati, in casi particolari (rari) la KDD ha comunicato i dati direttamente a un'autorità straniera a seguito di una richiesta speciale di quest'ultima (ossia senza l'intervento dell'organo giurisdizionale adito).
Le autorità straniere presentano le loro richieste con le medesime modalità delle autorità slovene, ossia:
- per posta ordinaria all'indirizzo: KDD — Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, SI — 1542 Lubiana, oppure
- per posta elettronica all'indirizzo: info@kdd.si
Recapiti:
- KDD — Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, 1542 Lubiana,
telefono: +386 1 307 35 00; e-mail: info@kdd.si
Registro delle armi
Le autorità straniere non dispongono di un accesso diretto ai dati contenuti nel registro delle armi. L'articolo 72 della legge sulle armi (Zakon o orožju) prevede, tra l'altro, che i dati personali provenienti dai registri delle armi e delle licenze di porto d'armi possano essere ottenuti e utilizzati dal ministero dell'Interno, dalla polizia e dalle unità amministrative nell'esercizio dei rispettivi compiti di legge, dai dipendenti autorizzati delle persone giuridiche o degli imprenditori che raccolgono i dati e li aggiornano per tali registri, nonché da altri utenti, se dispongono di una base giuridica o se si tratta di una comunicazione di dati prevista da un accordo internazionale.
Recapiti:
- Ministero dell'Interno, direzione degli affari amministrativi interni, divisione raduni e armi, Litostrojska cesta 54, 1501 Lubiana, telefono: +386 1 428 47 59; e-mail: gp.mnz@gov.si.
6 Disponibilità di informazioni sui testamenti segreti e i testamenti non soggetti a registrazione
Poiché la conservazione di un testamento spetta al testatore, è disciplinata solo la conservazione dei testamenti giudiziari, dei testamenti internazionali e degli atti relativi ai testamenti orali, nonché la conservazione dei testamenti notarili. Il testatore può decidere di depositare il testamento presso un organo giurisdizionale, di conservarlo personalmente, di affidarne la conservazione a un'altra persona o a un ente depositario (banca, ufficio postale) o di depositarlo presso un notaio. La possibilità per il testatore di conservare personalmente il proprio testamento è prevista per qualsiasi testamento, indipendentemente dalla forma in cui è stato redatto. Se il testatore decide di affidare la conservazione del testamento a un'altra persona fisica, quest'ultima può essere un testimone testamentario o una persona alla quale il testatore ha concesso eventuali benefici successori.
Al deposito di un testamento presso un organo giurisdizionale si applicano le seguenti norme: in caso di testamento giudiziario o internazionale, il documento è inserito in una busta speciale e sigillato; il giudice, su richiesta del testatore, rilascia a quest'ultimo un certificato attestante che il testamento è stato redatto e depositato presso l'organo giurisdizionale ai fini della conservazione. In caso di testamento non redatto dinanzi a un organo giurisdizionale e che il testatore o un terzo consegna all'organo giurisdizionale, aperto o in busta sigillata, il giudice redige un verbale di ricezione del testamento a fini di conservazione e rilascia una ricevuta al testatore. Se il testamento non è consegnato dal testatore stesso, l'organo giurisdizionale informa quest'ultimo di aver ricevuto il testamento in deposito.
I testimoni di un testamento orale devono consegnare personalmente all'organo giurisdizionale la dichiarazione scritta delle ultime volontà del testatore. Il giudice redige un verbale di ricezione della dichiarazione dei testimoni, lo inserisce in una busta speciale e lo sigilla. Il giudice procede nello stesso modo con una copia del verbale della riproduzione orale della dichiarazione delle ultime volontà del testatore.
Se il testamento è conservato presso un notaio, quest'ultimo deve rilasciare al testatore un certificato attestante che il suo testamento è conservato presso l'ufficio del notaio. Salvo disposizione contraria dell'atto notarile, le copie autentiche o le copie semplici del testamento possono essere rilasciate, quando il testatore è in vita, solo a quest'ultimo o a una persona da questi autorizzata mediante procura autenticata. Dopo il decesso del testatore, tali copie autentiche o copie semplici possono essere rilasciate solo dopo la comunicazione del testamento. Quando viene a conoscenza del decesso o della dichiarazione di morte di una persona il cui testamento si trova tra gli atti conservati presso il suo studio, il notaio deve inviare l'originale del testamento o dell'atto notarile di deposito del testamento scritto all'organo giurisdizionale competente in materia di successioni, indicandolo nel fascicolo in cui era conservato l'originale.