1 Tipi di registri esistenti in uno Stato membro in cui figurano informazioni relative alle successioni
- Registro fondiario informatizzato unificato dello Stato;
- registri dello stato civile;
- registro dei regimi patrimoniali tra coniugi;
- registro dei testamenti pubblici;
- registro delle imprese;
- registro dei conti.
2 Informazioni che figurano in ciascuno dei registri dello Stato membro di cui al punto 1
1. Il registro fondiario informatizzato unificato dello Stato registra i beni immobili e i diritti connessi. Il registro fondiario informatizzato è una banca dati elettronica che conserva i registri fondiari, i libri di registrazione e gli indici alfabetici a lungo termine senza modifiche e consente di visualizzare tali dati su uno schermo di computer e di stamparli. Il registro fondiario informatizzato conserva documenti elettronici e documenti che sono stati ottenuti elettronicamente da versioni cartacee dei documenti inclusi nei casi relativi a beni immobili.
Dati di contatto:
https://www.zemesgramata.lv/saturs/lv/39-6-6;
https://www.ta.gov.lv/lv/iestades-kontakti.
Il registro fondiario informatizzato unificato dello Stato è una banca dati centralizzata.
Le iscrizioni nel registro fondiario informatizzato possono essere liberamente consultate e gli estratti o le copie possono essere richiesti attraverso un collegamento diretto. Le informazioni possono essere richieste specificando il numero di iscrizione, il numero catastale del bene, il nome del bene o l'indirizzo di un oggetto facente parte del bene. L'estratto dell'iscrizione è accessibile in seguito all'aggiornamento di tutte le sezioni dell'iscrizione nel registro fondiario.
Tali informazioni possono essere ottenute presso i tribunali distrettuali (municipali) o il conservatore del registro fondiario informatizzato unificato dello Stato.
Soltanto i proprietari dei beni o le persone che detengono diritti di proprietà possono consultare i libri di registrazione informatizzati, i dettagli dei casi relativi a beni immobili e l'indice delle persone fisiche e possono ottenere informazioni da tali fonti (articolo 1477 del codice civile). L'elenco dei funzionari delle istituzioni statali a cui le informazioni in questione possono essere trasmesse dal conservatore del registro fondiario informatizzato unificato dello Stato al fine di far fronte a esigenze ufficiali, nonché il volume delle informazioni in questione e le modalità con cui le informazioni possono essere fornite, sono stabiliti dal Consiglio dei ministri. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre persone fisiche previa autorizzazione da parte del presidente di un tribunale distrettuale (municipale), qualora esse siano necessarie ai fini della tutela di diritti di persone fisiche che sono stati violati o contestati oppure di interessi tutelati dalla legge.
L'elenco dei funzionari delle istituzioni statali a cui le informazioni in questione possono essere trasmesse dal conservatore del registro fondiario informatizzato unificato dello Stato al fine di far fronte a esigenze ufficiali, nonché il volume delle informazioni in questione e le modalità con cui le informazioni possono essere fornite, sono stabiliti dal Consiglio dei ministri. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre persone fisiche previa autorizzazione da parte del presidente di un tribunale distrettuale (municipale), qualora esse siano necessarie ai fini della tutela di diritti di persone fisiche che sono stati violati o contestati oppure di interessi tutelati dalla legge.
L'istituzione che gestisce il registro, conformemente alla legislazione, può altresì inviare una determinata quantità di informazioni a un'altra istituzione statale.
Un'istituzione può rifiutarsi di inviare tali informazioni a un'altra istituzione statale qualora ciò non sia compatibile con il regolamento del Consiglio dei ministri n. 801.
Le informazioni devono essere richieste e inviate nella lingua nazionale (lettone) tramite posta elettronica, un indirizzo elettronico oppure posta convenzionale.
Le informazioni saranno trasmesse in funzione della richiesta specifica (l'ammissibilità sarà stabilita dal presidente dell'organo giurisdizionale).
Ai fini dell'iscrizione di una variazione della proprietà di un bene iscritto nel registro a seguito di una successione, occorre presentare una domanda di conferma certificata da un notaio unitamente ai documenti attestanti la variazione di proprietà (certificato di successione, testamento, certificato di morte). I documenti devono essere redatti in lingua lettone o essere accompagnati da una traduzione certificata da un notaio. Poiché ciascun caso è distinto, il giudice incaricato della procedura di indagine può altresì necessitare di ulteriore documentazione.
Affinché l'autorità di registrazione sia in grado di identificare i beni iscritti e registrare la variazione di proprietà legata alla successione, è necessario completare i dati identificativi dei beni forniti nella richiesta di conferma, così come la portata dei diritti di proprietà oggetto della conferma.
Il registro fondiario informatizzato unificato dello Stato è l'unico registro fondiario informatizzato che contiene informazioni riconosciute a livello giuridico. I registri fondiari sono universalmente accessibili e le iscrizioni in esse contenute hanno lo status di registrazioni ufficiali.
2. I registri dello stato civile della Repubblica di Lettonia dispongono di un sistema informativo statale unificato, il Fizisko personu reģistrs ("FPR", registro delle persone fisiche). Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge sul registro delle persone fisiche, l'FPR è un sistema informativo statale che conserva informazioni riservate e che è controllato e gestito dal Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ("PMLP", Ufficio per la cittadinanza e gli affari migratori). Conformemente all'articolo 4, primo e undicesimo comma, della legge sul registro delle persone fisiche, l'FPR contiene dati aggiornati in merito ai cittadini lettoni, ai cittadini non lettoni e agli stranieri. L'FPR aggiorna e rinnova i dettagli delle iscrizioni nelle schede anagrafiche relative allo stato civile. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, l'ufficio del registro include, aggiorna e rinnova nell'FPR i dettagli relativi ai matrimoni contratti, così come alle nascite e ai decessi registrati.
Dati di contatto: https://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/fizisko-personu-registrs
La Lettonia non dispone di sistemi informativi regionali distinti per la conservazione dei dettagli relativi alle iscrizioni nei registri delle nascite, dei matrimoni e dei decessi, come previsto dall'articolo 7, primo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile. I dettagli relativi a matrimoni contratti, nonché a nascite e decessi registrati sono inclusi, aggiornati e rinnovati dal FPR.
Ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, l'istituzione competente per il registro generale predispone una stampa di un'iscrizione nel registro degli atti di stato civile dopo aver inserito nell'FPR le informazioni di cui all'articolo 7, primo comma, di detta legge. Tale stampa è firmata da un funzionario o da un dipendente dell'istituzione competente per il registro generale e dalla persona cui si riferisce l'estratto dell'iscrizione nel registro degli atti di stato civile oppure dalla persona che notifica l'evento, ed è approvata con un sigillo recante lo stemma dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, l'ufficio del registro che ha registrato gli atti di stato civile di cui trattasi conserva per 100 anni le iscrizioni nei registri degli atti di stato civile in forma cartacea, trasferendo tali stampe successivamente negli archivi nazionali della Lettonia.
Poiché in Lettonia non esistono registri regionali, i documenti attestanti l'iscrizione di atti di stato civile nell'FPR possono essere rilasciati da qualsiasi ufficio locale del registro (di seguito: "ufficio del registro"), da una rappresentanza diplomatica e consolare della Repubblica di Lettonia all'estero (di seguito: "rappresentanza") e dal ministero della Giustizia nell'ambito delle sue competenze.
L'FPR contiene informazioni soggette a restrizioni. Le informazioni relative alle iscrizioni contenute nei registri degli atti di stato civile possono essere ottenute dalle persone conformemente alle disposizioni regolamentari previste dalla legge sul registro degli atti di stato civile.
Conformemente alle disposizioni dei seguenti commi dell'articolo 6 della legge sulla registrazione degli atti di stato civile:
- 1quarto comma: il diritto di accedere a un'iscrizione contenuta nel registro dei matrimoni e di richiedere un certificato di matrimonio, un estratto che attesti la registrazione di un matrimonio o una copia dell'iscrizione nel registro dei matrimoni è riconosciuto alla persona in relazione alla quale è stata effettuata l'iscrizione in questione o a una persona da essa autorizzata. Se il matrimonio si estingue con il decesso di uno dei coniugi o con la dichiarazione di decesso di uno dei coniugi, l'istituzione competente per il registro generale o il ministero della Giustizia rilascia un estratto che attesta la registrazione del matrimonio conformemente all'iscrizione nel registro dei matrimoni;
- 2quinto comma: il diritto di accedere a un'iscrizione contenuta nel registro delle nascite (diversa da un'iscrizione nel registro relativo alle adozioni) e di richiedere un certificato di nascita, un certificato di registrazione della nascita o una copia dell'iscrizione nel registro delle nascite è riconosciuto alla persona in relazione alla quale è stata effettuata l'iscrizione in questione o a una persona da essa autorizzata. Il diritto di accedere all'iscrizione di un minore nel registro delle nascite e di richiedere un certificato di nascita, un certificato di registrazione della nascita o una copia dell'iscrizione nel registro delle nascite spetta ai genitori o ai rappresentanti legali del minore in questione;
- 3sesto comma: il diritto di accedere a un'iscrizione relativa a una persona adottata maggiorenne contenuta nel registro delle nascite e di richiedere un certificato di nascita, un certificato di registrazione della nascita o una copia dell'iscrizione nel registro delle nascite è riconosciuto alla persona in relazione alla quale è stata effettuata l'iscrizione in questione o a una persona da essa autorizzata. Il diritto di accedere all'iscrizione di un minore adottato nel registro delle nascite e di richiedere un certificato di nascita, un certificato di registrazione della nascita o una copia dell'iscrizione nel registro delle nascite spetta alla parte adottante, ai rappresentanti legali del minore o a una persona da essi autorizzata;
- settimo comma - il diritto di accedere a un'iscrizione contenuta nel registro dei decessi e di richiedere un certificato di morte, una dichiarazione di registrazione del decesso o una copia dell'iscrizione nel registro dei decessi è riconosciuto a un parente del defunto o a una persona da esso autorizzata;
- ottavo comma: altre persone possono richiedere e ottenere un certificato di registrazione di un atto di stato civile qualora siano in grado di dimostrare il loro legittimo interesse.
L'FPR è gestito dal PMLP.
L'articolo 2, secondo comma, della legge sul registro delle persone fisiche stabilisce quali istituzioni possano, nei limiti delle loro competenze, aggiornare e divulgare i dettagli contenuti nell'FPR. Gli atti di stato civile (estratti o certificati) relativi alla registrazione delle nascite, dei matrimoni o dei decessi possono essere rilasciati dagli uffici del registro, dalle rappresentanze e dal ministero della Giustizia, qualora la registrazione sia effettuata da un ufficio del registro o da una rappresentanza lettone.
Conformemente all'articolo 6, nono comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, su richiesta, una copia dell'iscrizione nel registro degli atti di stato civile deve essere messa a disposizione di organi giurisdizionali, dell'ufficio del pubblico ministero, di un'autorità inquirente, del ministero della Giustizia, dell'istituzione competente per il registro generale, del tribunale della famiglia e di notai.
Gli uffici del registro, le rappresentanze o il ministero della Giustizia possono rilasciare documenti attestanti lo stato civile a partire da iscrizioni nel registro inserite dalle istituzioni competenti per il registro generale lettone nel corso degli ultimi 100 anni. Ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, l'ufficio del registro che ha registrato gli atti di stato civile di cui trattasi conserva per 100 anni le iscrizioni nei registri degli atti di stato civile in forma cartacea, trasferendo tali stampe successivamente negli archivi nazionali della Lettonia.
Conformemente al capo XI relativo al nuovo rilascio di documenti attestanti la registrazione di atti di stato civile di cui al regolamento del Consiglio dei ministri n. 761, del 3 settembre 2013, relativo ai registri degli atti di stato civile, le richieste presentate devono riportare le seguenti informazioni:
- il motivo per cui è necessario un nuovo rilascio del documento;
- a seconda del tipo di documento da rilasciare nuovamente, la data e il luogo del matrimonio, del divorzio, della nascita o del decesso, nonché il luogo e l'anno di registrazione dell'iscrizione nel registro;
- i dati personali delle persone in relazione alle quali si chiede il nuovo rilascio del documento.
Se sono richiesti certificati per la registrazione del matrimonio o della nascita di una persona deceduta, occorre presentare la prova che la persona in questione è deceduta (certificato di morte o copia autentica dello stesso oppure un altro documento avente valore legale che attesti il decesso della persona in questione). Se i dettagli relativi alla registrazione della nascita, del matrimonio o del decesso di una persona deceduta sono richiesti da una persona che non è un parente del defunto, è necessario presentare documenti attestanti un interesse legittimo. Se tali dettagli sono richiesti da un parente del defunto, occorre fornire copie di documenti attestanti tale legame di parentela.
Le istituzioni e le persone giuridiche dovrebbero preferibilmente presentare una richiesta utilizzando un modulo ufficiale.
I privati possono redigere le loro richieste utilizzando un testo libero, indicando i loro dati di contatto (indirizzo, e-mail, numero di telefono).
Laddove necessario, la richiesta dovrebbe includere copie autentiche di altri documenti. Se un qualsiasi documento è redatto in un paese terzo, i documenti allegati devono essere debitamente legalizzati e tradotti in lingua lettone o inglese.
Affinché venga accolta per l'esame, una richiesta inviata a un'istituzione tramite il suo indirizzo di posta elettronica ufficiale o tramite messaggi di posta elettronica deve essere firmata elettronicamente con una firma elettronica ASICE leggibile nell'Unione europea o con un mezzo di autenticazione elettronica riconosciuto nell'Unione europea.
Qualora non sia possibile certificare la richiesta e i documenti allegati impiegando i suddetti mezzi di autenticazione elettronica, la richiesta cartacea, debitamente firmata dal funzionario competente o dal privato interessato, deve essere inviata al destinatario tramite posta convenzionale.
Le informazioni possono essere richieste in lingua lettone o inglese.
Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, un ufficio del registro, una rappresentanza o il ministero della Giustizia, sulla base delle iscrizioni nei registri di stato civile, rilascia i seguenti documenti attestanti la registrazione di atti di stato civile:
- un certificato di matrimonio, di nascita o di morte;
- un estratto attestante la registrazione di un atto di stato civile;
- un'iscrizione nel registro degli atti di stato civile tenuto dall'istituzione in questione in forma cartacea (copia);
- una stampa di un'iscrizione contenuta nel registro degli atti di stato civile.
Laddove i documenti siano richiesti da un'autorità pubblica per lo svolgimento delle sue attività, i documenti sono rilasciati a titolo gratuito. Le altre parti devono versare un diritto di servizio o un contributo statale. L'importo del versamento di un diritto di servizio è stabilito sulla base del tariffario dei diritti di servizio di ciascun ufficio del registro, di ciascuna rappresentanza o del ministero della Giustizia. Il versamento del diritto di servizio o del contributo statale può essere effettuato tramite qualsiasi banca.
Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge sulla registrazione degli atti di stato civile, le iscrizioni nel registro dello stato civile nell'FPR e in formato cartaceo e i documenti attestanti la registrazione rilasciati sulla base di tali atti comprovano la conclusione di un matrimonio, l'iscrizione di una nascita, di un decesso o di altri dettagli che figurano nelle iscrizioni presenti nei registri degli atti di stato civile.
3. Il registro dei regimi patrimoniali tra coniugi. Il registro dei regimi patrimoniali tra coniugi registra i contratti matrimoniali stipulati da un uomo e da una donna. Un contratto matrimoniale è un negozio giuridico o un tipo particolare di contratto mediante il quale le parti, i coniugi, stabiliscono, modificano o risolvono il loro regime patrimoniale matrimoniale esercitando i loro diritti e le possibilità loro offerte dalla legge in materia di determinazione del proprio regime patrimoniale.
4. Il registro dei testamenti pubblici è controllato e gestito dal Latvijas Zvērinātu notāru padome (Consiglio lettone dei notai giurati). I dati contenuti nel registro dei testamenti pubblici relativi ai summenzionati atti di ultima volontà e di testamento eseguiti a partire dalla data in cui il registro dei testamenti pubblici è divenuto operativo costituiscono atti ufficiali. I dati contenuti nel registro dei testamenti pubblici relativi ad atti di ultima volontà e di testamento eseguiti fino alla data in cui il registro dei testamenti pubblici è divenuto operativo hanno natura informativa. Il funzionamento di tale registro è disciplinato da un regolamento del Consiglio dei ministri. Anche in questo caso il registro è unificato, ossia non è costituito da registri regionali.
Dati di contatto: https://www.latvijasnotars.lv/services
Il rilascio di dati contenuti nel registro dei testamenti pubblici nei casi specificati dal regolamento del Consiglio dei ministri è un servizio soggetto a pagamento. L'ammontare del diritto da corrispondere per il rilascio di dati dal registro dei testamenti pubblici, la procedura di pagamento e le esenzioni da tale pagamento sono stabiliti dal Consiglio dei ministri.
Il registro dei testamenti pubblici contiene dettagli in merito a:
- documenti contenenti un'ultima volontà e un testamento (di seguito: "documenti") - testamenti pubblici, documenti di accettazione della custodia di testamenti privati, contratti successori e altri negozi attestati pubblicamente contenenti istruzioni in caso di decesso;
- documenti che revocano, modificano, integrano o annullano un'ultima volontà e un testamento;
- informazioni richieste al registro.
Le informazioni contenute in questo registro sui documenti e sul luogo in cui si trovano sono fornite dal Consiglio lettone dei notai giurati. Di conseguenza il contenuto di un testamento non è disponibile e può essere consultato soltanto da un notaio giurato in relazione a un caso successorio.
Soltanto il testatore e il Consiglio possono accedere alle informazioni relative ai dettagli contenuti nel registro mentre il testatore è in vita.
In seguito al decesso del testatore, le informazioni relative ai dettagli inseriti nel registro possono essere ottenute dai notai giurati, dagli organi giurisdizionali e dagli organi delle amministrazioni centrali e locali al fine di assisterli nell'adempimento dei loro compiti, oppure da altre persone.
Le informazioni sui dettagli contenuti nel registro possono essere trasmesse al testatore, al Consiglio e agli organi delle amministrazioni centrali e locali al fine di assisterli nell'adempimento dei loro compiti, nonché ad altre persone, sulla base di una richiesta elettronica o scritta che indichi la necessità di ottenere informazioni.
Le informazioni sui dettagli contenuti nel registro sono trasmesse per via elettronica o per iscritto al testatore, agli organi delle amministrazioni centrali e locali al fine di assisterli nell'adempimento dei loro compiti, nonché ad altre persone, entro un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel contesto di un procedimento di successione, le informazioni sui dettagli contenuti nel registro sono trasmesse a persone diverse dai notai giurati, dagli organi giurisdizionali o dagli organi delle amministrazioni centrali e locali dal notaio giurato incaricato del procedimento di successione.
I notai giurati e gli organi giurisdizionali ricevono informazioni sui dettagli contenuti nel registro attraverso il regime di trasmissione dei dati online.
Ai fini del rilascio di dettagli contenuti nel registro dei testamenti pubblici è necessario corrispondere i seguenti diritti:
- per un estratto redatto per iscritto o per via elettronica conformemente alla legislazione in materia di redazione, presentazione e circolazione di documenti elettronici (per ciascun testatore) – 8,54 EUR;
- se l'estratto contiene informazioni su più di un testatore, oltre alla corresponsione dell'importo di cui al punto 3.1, per ciascun testatore supplementare (a partire dal secondo) viene riscosso un diritto di 4,27 EUR.
Se la parte richiedente chiede che l'estratto sia inviato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il diritto da corrispondere è soggetto ai seguenti aumenti:
- l'importo è duplicato se l'estratto viene inviato entro cinque giorni;
- l'importo è quadruplicato se l'estratto viene inviato entro un giorno.
Il diritto subisce un aumento del 50% se l'estratto è redatto in una lingua straniera.
Il diritto per il rilascio di estratti del registro dei testamenti pubblici va versato sul conto corrente del Consiglio dei notai giurati o può essere saldato in contanti presso gli uffici del Consiglio prima del ricevimento dei dettagli in questione.
I soggetti elencati di seguito sono esentati dalla corresponsione del diritto per il rilascio di dettagli contenuti nel registro dei testamenti pubblici:
- le persone e le istituzioni di cui all'articolo 7 del regolamento del Consiglio;
- le parti interessate a ottenere le informazioni contenute nel registro nel contesto di procedimenti di successione;
- le persone fisiche (testatori), che possono ottenere informazioni su sé stesse una volta l'anno.
5. Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge sul registro delle imprese della Repubblica di Lettonia, le funzioni del registro delle imprese consistono nell'iscrizione degli operatori commerciali e delle loro succursali, delle rappresentanze degli operatori e delle organizzazioni commerciali stranieri e dei loro rappresentanti, delle società cooperative, dei gruppi europei di interesse economico, delle società commerciali europee, delle società cooperative europee, dei partiti politici e delle relative alleanze, degli amministratori, dei soggetti insolventi, dell'evoluzione della tutela giuridica e di procedure di insolvenza, degli sviluppi relativi all'esdebitazione di una persona fisica, così come nell'iscrizione delle associazioni e delle fondazioni, delle organizzazioni religiose e le loro istituzioni, dei sindacati, dei mezzi di comunicazione, dell'influenza decisiva, di pegni commerciali, di rapporti patrimoniali tra coniugi e di collegi arbitrali, al fine di garantire la tenuta dei registri pertinenti, così come la tenuta di un elenco di persone e istituzioni pubbliche e la disponibilità di informazioni sulle persone e sulle istituzioni pubbliche ivi iscritte. Le informazioni essenziali per i procedimenti di successione conservate nei registri gestiti dal registro delle imprese riguardano i partecipanti a soggetti giuridici e i loro titolari, soci e titolari effettivi.
Indirizzo postale del registro delle imprese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011 - tel. 67031703; L'indirizzo di posta elettronica ufficiale è: pasts@ur.gov.lv. Sito web: https://www.ur.gov.lv/lv/.
Il registro lettone delle imprese è un'istituzione centralizzata.
Il registro delle imprese fornisce gratuitamente, attraverso la trasmissione di dati online (compreso il download massivo), le informazioni e i documenti inclusi nella sezione pubblica del registro. Altri documenti e dettagli sono inclusi nella sezione non pubblica del registro. Ciò significa che le informazioni conservate nel registro sono suddivise in due parti: quella pubblica e quella riservata.
Le informazioni e i documenti inclusi nella parte non pubblica del registro sono soggetti a restrizioni e possono essere liberamente accessibili, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla legislazione, da parte delle autorità di contrasto, dall'unità di informazione finanziaria e dagli organismi di sorveglianza e controllo che operano nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione, nonché da parte di altre istituzioni previa presentazione di una richiesta motivata. Le informazioni e i documenti contenuti nella sezione non pubblica del registro possono essere richiesti da privati conformemente alla procedura di richiesta di informazioni riservate prevista dalla legge sulla libertà d'informazione.
Su richiesta del Saiema (il parlamento lettone), del Consiglio dei ministri, delle istituzioni soggette a controllo diretto dello Stato, degli organi di contrasto e di controllo e delle autorità locali, nonché su richiesta di qualsiasi altra istituzione statale che goda di tale diritto statutario e su richiesta degli ufficiali giudiziari ai fini dell'adempimento dei loro compiti, il registro delle imprese fornisce gratuitamente le informazioni richieste a partire dai registri, entro i limiti stabiliti dalla legge. Il registro delle imprese invia a tali soggetti tutte le informazioni richieste contenute nei propri registri. La legislazione non prevede la possibilità di respingere le richieste di informazioni.
La legislazione non prevede un volume specifico di informazioni che devono essere fornite a una persona fisica in relazione alla quale sono richieste informazioni. Tuttavia tali informazioni devono essere sufficienti per identificare la persona in relazione alla quale sono richieste le informazioni.
Per quanto concerne la richiesta di informazioni contenute nel registro delle imprese, una richiesta scritta di un'istituzione costituisce un motivo sufficiente per la trasmissione di informazioni.
Le informazioni possono essere richieste inviando una richiesta scritta al registro delle imprese o inviando una richiesta elettronica all'indirizzo di posta elettronica del registro delle imprese o al suo indirizzo elettronico ufficiale. Le richieste devono essere firmate impiegando una firma elettronica sicura.
Le informazioni possono essere richieste soltanto in lingua lettone.
Copie elettroniche dei documenti sono disponibili online sul sito web informativo del registro delle imprese, mentre le copie rilasciate su richiesta sono certificate (in formato cartaceo o elettronico).
Le informazioni sono fornite soltanto in lingua lettone.
Le autorità competenti di cui all'articolo 410, primo comma, della legge sul registro delle imprese della Repubblica di Lettonia e che chiedono informazioni al registro delle imprese sono esentate dalla corresponsione del contributo statale. Di contro, altri soggetti sono tenuti a pagare un diritto per tale servizio ai sensi del regolamento del Consiglio dei ministri n. 23 del 7 gennaio 2020, che disciplina il rilascio di informazioni contenute nel registro delle imprese e il tariffario dei pagamenti dei servizi. Tale diritto può essere saldato mediante bonifico bancario sul conto del registro delle imprese presso il Tesoro.
Il registro delle imprese non registra il trasferimento dei diritti di proprietà. Analogamente, ad esempio, per quanto concerne le società di capitali, ai fini della reiscrizione del capitale del testatore come capitale dell'erede, occorre presentare una domanda al registro delle imprese accompagnata da una copia degli estratti del registro dei partecipanti e da una copia del certificato successorio. Gli aspetti formali dei controlli documentali sono definiti all'articolo 14, primo comma, della legge sul registro delle imprese della Repubblica di Lettonia.
Conformemente alle disposizioni generali della legge sul registro delle imprese della Repubblica di Lettonia, l'obiettivo operativo del registro delle imprese è quello di registrare i soggetti giuridici di cui alla legge stessa al fine di stabilire lo status giuridico dei soggetti giuridici, garantire la fiducia del pubblico nelle informazioni previste dalla legislazione (sui soggetti giuridici registrati e sui fatti giuridici) e fornire accesso alle informazioni previste dalla legislazione. Ciò significa che il pubblico può fidarsi di tutte le informazioni contenute nei registri tenuti dal registro delle imprese. È opportuno altresì rilevare che il registro delle imprese non registra i beni e che l'iscrizione nei registri tenuti dal registro delle imprese non costituisce prova della proprietà.
3 Disponibilità di informazioni relative ai conti bancari
Il 1º luglio 2017 è entrata in vigore la legge relativa al registro dei conti, che rende obbligatoria la raccolta in un unico luogo delle informazioni relative a tutte le persone fisiche e giuridiche che detengono conti in Lettonia presso qualsiasi ente creditizio, cooperativa di credito o istituzione per i prestatori di servizi di pagamento. Il registro dei conti è controllato dal Valsts ieņēmumu dienests (VID, Servizio delle entrate dello Stato).
Il registro dei conti introduce un sistema che consente di identificare qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un conto di deposito a vista o di un conto di pagamento. Tale registro raccoglie informazioni sulle persone che hanno aperto conti di pagamento o conti di deposito a vista nella Repubblica di Lettonia e sui loro titolari effettivi.
Nel registro sono registrate informazioni sulla proprietà dei conti, non sui trasferimenti monetari o sui saldi dei conti stessi.
Le informazioni contenute nel registro possono essere richieste soltanto dai seguenti organismi di cui alla legge in questione ai fini dell'adempimento dei loro compiti:
- il Servizio per la prevenzione del riciclaggio di denaro;
- le autorità impegnate in attività operative;
- le autorità inquirenti;
- la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commissione dei mercati dei capitali e finanziari);
- il Valsts ieņēmumu dienests (Servizio delle entrate dello Stato);
- gli organi giurisdizionali;
- l'ufficio del pubblico ministero;
- il Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio anticorruzione);
- gli ufficiali giudiziari giurati;
- i notai giurati;
- i tribunali della famiglia;
- la Latvijas Banka (Banca di Lettonia).
I dati relativi ai conti sono trasmessi al registro da enti creditizi, cooperative di credito o prestatori di servizi di pagamento. La procedura tramite la quale un ente creditizio, una cooperativa di credito o un prestatore di servizi di pagamento trasmette informazioni al registro dei conti e gli utenti del registro dei conti ne ricevono le informazioni è stabilita dal Consiglio dei ministri.
4 Disponibilità di un registro dei diritti di proprietà intellettuale
La banca dati lettone sulla proprietà industriale è gestita dal Latvijas Republikas Patentu valde (Ufficio brevetti della Repubblica di Lettonia), in particolare:
- la banca dati sui brevetti e sulle domande di brevetto contiene il testo integrale delle domande di brevetto e dei brevetti rilasciati, nonché le traduzioni delle rivendicazioni dei brevetti europei. I numeri di pubblicazione riportati nella sezione "Pubblicazioni" della banca dati fungono da collegamenti ipertestuali alla gazzetta ufficiale in cui sono stati pubblicati, mentre la sezione "Documenti dei casi" mostra e visualizza i materiali relativi ai casi;
- informazioni aggiornate sui marchi registrati o rifiutati in Lettonia sono reperibili consultando la banca dati dei marchi;
- la banca dati dei disegni o modelli contiene informazioni dettagliate sui brevetti per disegni o modelli concessi ai sensi della legge sui disegni o modelli.
Le banche dati che forniscono informazioni dettagliate sui titolari di diritti d'autore o diritti connessi sono create e gestite da organismi di gestione collettiva quali l'Akka/LAA (Agenzia di consulenza per il diritto d'autore e la comunicazione/l'Associazione lettone degli autori) e la LaIPA (Associazione lettone degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori).
5 Altri registri in cui figurano informazioni relative allesuccessioni
I notai giurati utilizzano inoltre quotidianamente il registro delle successioni. Il registro delle successioni è di proprietà esclusiva dello Stato lettone. Il registro delle successioni è controllato e gestito dal Consiglio lettone dei notai giurati.
Nel registro delle successioni figurano il nome e il cognome così come il numero di identificazione personale del testatore, nonché il nome e il cognome e il numero di identificazione personale del notaio giurato incaricato del procedimento di successione.
Le parti interessate possono consultare il registro delle successioni e ottenerne estratti.
Ai fini del rilascio di estratti del registro delle successioni è necessario versare i seguenti diritti:
- per l'accesso di parti interessate al registro delle successioni tramite il ricorso alla rete informatica globale (internet), 4,27 EUR per ciascun caso di successione;
- per un estratto redatto per iscritto o per via elettronica conformemente alla legislazione in materia di redazione, presentazione e circolazione di documenti elettronici (per ciascuna successione) – 8,54 EUR;
- se l'estratto contiene informazioni su più di un caso di successione, oltre alla corresponsione dell'importo di cui al punto 2.2, per ciascun caso di successione supplementare (a partire dal secondo) viene riscosso un diritto di 4,27 EUR.
Se la parte richiedente chiede che l'estratto sia inviato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il diritto da corrispondere è soggetto ai seguenti aumenti:
- l'importo è duplicato se l'estratto viene inviato entro cinque giorni;
- l'importo è quadruplicato se l'estratto viene inviato entro un giorno.
Il diritto subisce un aumento del 50% se l'estratto è redatto in una lingua straniera.
Il diritto per il rilascio di estratti del registro delle successioni va versato sul conto corrente del Consiglio dei notai giurati o può essere saldato in contanti presso gli uffici del Consiglio prima del ricevimento dell'estratti in questione.
I soggetti elencati di seguito sono esentati dalla corresponsione del diritto per il rilascio di estratti dal registro delle successioni: notai giurati, organi giurisdizionali e istituzioni dell'amministrazione centrale e locale che accedono ai dati contenuti nel registro per adempiere i loro compiti e le loro funzioni professionali, nonché coloro che presentano una domanda di successione a un notaio giurato.
In Lettonia è possibile altresì accedere al sistema informativo degli organi giurisdizionali. Si tratta di un sistema che registra informazioni in merito alle cause e ai materiali esaminati da un organo giurisdizionale. Tra tali informazioni figurano, ad esempio, dati in merito alle parti coinvolte in un caso, alle udienze e ai procedimenti scritti, alle domande e ai reclami presentati, alle decisioni adottate nel contesto di una causa, alle sanzioni applicate e ad altri documenti che accompagnano la decisione di un organo giurisdizionale.
Le informazioni contenute nel sistema sono soggette a restrizioni e contengono dati relativi a persone fisiche. Si tratta di informazioni necessarie ai fini giudiziari.
Conformemente al regolamento n. 618 del Consiglio dei ministri sul sistema informativo degli organi giurisdizionali, le informazioni contenute nel sistema possono essere utilizzate da giudici e ufficiali di giustizia ai fini dell'adempimento dei loro compiti professionali o lavorativi nonché del soddisfacimento di esigenze relative a compiti professionali.
Conformemente all'articolo 18 di tale regolamento del Consiglio dei ministri, l'accesso alle informazioni contenute nel sistema può essere concesso alle autorità statali e locali nella misura necessaria allo svolgimento e all'esercizio delle loro funzioni. Ai fini dell'ottenimento delle informazioni in questione, l'istituzione deve indicare le funzioni da svolgere che richiedono le informazioni in questione dal sistema. Conformemente all'articolo 19 del regolamento del Consiglio dei ministri in questione, gli utenti esterni possono utilizzare soltanto la soluzione di distribuzione dei dati del sistema.
Chiunque può utilizzare la parte accessibile al pubblico del sistema disponibile sul sito internet https://www.elieta.lv/web/. Tale sito web può essere utilizzato per accedere, ad esempio, al calendario delle udienze, alle date previste dei procedimenti giudiziari riguardanti il caso in questione al momento dell'accesso, alle decisioni anonimizzate adottate dagli organi giurisdizionali e alle date di altri procedimenti giudiziari senza informazioni sulle parti in causa.
Un accesso generalizzato è disponibile anche in relazione al registro dei fascicoli esecutivi, concepito per aiutare gli ufficiali giudiziari a svolgere le loro attività. Tale registro mira a garantire la registrazione, il trattamento, la conservazione e l'accesso elettronici unificati ai fascicoli esecutivi, al fine di garantire il controllo operativo dei procedimenti giudiziari di esecuzione. Il funzionamento del registro dei fascicoli esecutivi è disciplinato dal codice di procedura civile, dalla legge sugli ufficiali giudiziari e dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 941 relativo al registro dei fascicoli esecutivi.
È opportuno rilevare che, ai sensi del suddetto regolamento del Consiglio dei ministri, le informazioni contenute nel sistema possono essere consultate dai seguenti soggetti:
- ufficiali giudiziari giurati;
- assistenti ufficiali giudiziari giurati;
- personale dell'ufficio di un ufficiale giudiziario giurato che necessita di accesso al registro ai fini dell'adempimento dei loro compiti professionali;
- persone impiegate presso il ministero della Giustizia che necessitano di accesso al registro ai fini dell'adempimento dei loro compiti professionali;
- persone impiegate presso l'amministrazione degli organi giurisdizionali che necessitano di accesso al registro ai fini dell'adempimento dei loro compiti professionali;
- persone impiegate presso il Consiglio lettone degli ufficiali giudiziari che necessitano di accesso al registro ai fini dell'adempimento dei loro compiti professionali.
I diritti di accesso al registro sono concessi dall'amministrazione degli organi giurisdizionali. Gli utenti del registro dei fascicoli esecutivi utilizzano il registro conformemente alla sua finalità prevista e alla portata dei diritti di accesso concessi.
Tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche possono garantire l'accesso online a titolo gratuito alle informazioni contenute nel registro dei fascicoli esecutivi sui casi di esecuzione iscritti nel registro nei casi in cui una persona specifica abbia lo status di soggetto che effettua la riscossione o di debitore.
Il sistema informativo catastale lettone (avente una sezione pubblica e una sezione soggetta ad autorizzazione) è un sistema di registrazione unificato che garantisce l'acquisizione, la manutenzione e l'uso di dati testuali e territoriali ufficiali aggiornati in merito a beni immobili siti all'interno del territorio della Repubblica di Lettonia, agli oggetti catastali che li compongono (appezzamenti di terreno, edifici/strutture, gruppi di locali, parcelle di unità di terreno e loro dati caratteristici), nonché in merito a proprietari, titolari legali e utilizzatori. Tale sistema consente la registrazione nel registro fondiario di beni immobili che possono non essere registrati o che, in base alla legislazione, non devono essere registrati.
La gestione del sistema informativo catastale lettone è disciplinata dalla legge sul catasto statale dei beni immobili ed è affidata al Valsts zemes dienesta (Servizio territoriale statale della Lettonia).
Registri gestiti dal registro delle imprese.
È disponibile anche il sistema elettronico di supervisione delle insolvenze.
Accesso al servizio EMUS, il sistema elettronico di registrazione delle insolvenze, da parte delle persone coinvolte in procedure di insolvenza.
Informazioni relative a pensioni, prestazioni e mezzi di ricorso possono essere fornite dalla Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA, Agenzia statale delle assicurazioni sociali).
6 Disponibilità di informazioni sui testamenti segreti e i testamenti non soggetti a registrazione
Ai sensi del diritto civile, i testamenti privati possono essere depositati presso un notaio ai sensi della legge sui notai o presso un tribunale della famiglia ai sensi della legge sui tribunali della famiglia. Il contenuto di un testamento può essere divulgato soltanto presso i locali del notaio giurato incaricato del procedimento di successione.