Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Conformemente all'articolo 6, comma 3, della legge della Repubblica di Lituania relativa alla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile del 15 luglio 2008, quando una controversia risolta attraverso mediazione conciliativa non è pendente anche davanti a un organo giurisdizionale, le parti possono presentare congiuntamente all'organo giurisdizionale istanza di approvazione della transazione giudiziaria secondo il procedimento semplificato di cui al capitolo XXXIX del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania. L'istanza di approvazione della transazione è deposta presso il tribunale del distretto del luogo di residenza o della sede di una delle parti della controversia, a scelta delle parti stesse.