Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Le parti possono rendere esecutivo il contenuto dell’accordo di mediazione. Possono richiedere al tribunale o a un pubblico notaio (közjegyző) di convalidare l’accordo tramite decreto o di inserirlo in un atto pubblico (közokirat) che può essere reso esecutivo successivamente.