Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Gli organi giurisdizionali competenti per l'esecutività degli accordi derivati dalla mediazione sono gli stessi che sarebbero materialmente competenti per trattare la causa.
Nel caso in cui la mediazione sia assicurata da un notaio mediatore, l'accordo risultante può assumere la forma di un atto notarile. Tale atto notarile, cui è apposta la formula esecutiva, costituisce un titolo esecutivo avente la stessa forza di una decisione giudiziaria.