Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
In base al capo 474 delle leggi di Malta, le parti (o una delle parti con il consenso esplicito dell'altra) possono chiedere che il contenuto di un accordo scritto che è il risultato della mediazione sia reso esecutivo in base alle disposizioni del Capo 12 delle leggi di Malta (il Codice dell'organizzazione e della procedura civile). Il contenuto di tale accordo è esecutivo a meno che il relativo contenuto sia contrario al diritto nazionale. Il contenuto dell'accordo può essere dichiarato esecutivo da un giudice o altra autorità competente con sentenza o con un'ordinanza o con un atto autentico ai sensi della legge dello Stato membro, nel caso in cui sia inoltrata la relativa istanza. Per la competenza dei vari organi giurisdizionali, cfr. Capo 12 delle leggi di Malta. L'autorità competente è la seguente: Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.