Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Gli "organi giurisdizionali competenti" a rendere esecutivo un accordo di mediazione sono i seguenti: il giudice di pace, il giudice di polizia, il Tribunale di prima istanza, il Tribunale di commercio, il Tribunale del lavoro, la Corte d'appello, la Corte del lavoro e il Presidente del tribunale nei casi di provvedimenti d'urgenza.
L'"altra autorità" competente a rendere esecutivo un accordo di mediazione è il notaio, in base all'articolo 19, comma 1, della Legge sul notariato del 16 marzo 1803.