Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Le autorità competenti a ricevere istanze ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva sono le corti distrettuali.
Ai sensi dell'articolo 18 della legge sulla mediazione intitolata "Eseguibilità della transazione", una transazione in una controversia giuridica, raggiunta attraverso una mediazione, è esecutiva come una transazione giudiziaria ed è soggetta all'approvazione delle corti distrettuali. L'organo giurisdizionale competente approva la transazione dopo che è stata confermata dalle parti, purché non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico e al buon costume.