NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
        
            Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
      
      
        
                
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti
        
            Articolo 3 – Organo centrale
      
      
        
                Per tutta l'Austria l'organo centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento è il
Bundesministerium für Justiz
Museumstrasse 7
1070 Vienna
Telefono: (43-1) 52 1 52 2147
Fax: (43-1) 52 1 52 2829
E-mail: team.z@bmj.gv.at
        
            Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
      
      
        
                I moduli possono essere compilati, oltre che in tedesco, anche in inglese.
        
            Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
      
      
        
                Le richieste possono essere trasmesse a mezzo posta, corriere o fax.
        
            Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
      
      
        
                Bundesministerium für Justiz
Museumstrasse 7
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Telefono: (43-1) 52 1 52 2147
Fax: (43-1) 52 1 52 2829
E-mail: team.z@bmj.gv.at
        
            Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
      
      
        
                Al momento non è previsto il mantenimento di accordi o intese bilaterali.